Art. 8.
                            Proclamazione

  1.   La   Commissione   elettorale   centrale  determina  la  cifra
individuale   nazionale  ottenuta  dai  candidati,  sommando  i  voti
riportati  da ciascuno di essi nei seggi elettorali, e forma l'elenco
in ordine decrescente.
  2.  Il  presidente della Commissione proclama eletto componente del
Comitato  dei garanti il candidato con la cifra individuale nazionale
piu'  alta; a parita' di cifra, e' proclamato eletto il candidato con
la  maggiore  anzianita'  di servizio nella qualifica dirigenziale di
prima  fascia;  a  parita'  di  anzianita',  e'  proclamato eletto il
candidato di maggiore eta'.
  3.  L'applicazione  del  presente regolamento non comporta, in ogni
caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 marzo 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
22 aprile 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 1