Art. 8. Proclamazione 1. La Commissione elettorale centrale determina la cifra individuale nazionale ottenuta dai candidati, sommando i voti riportati da ciascuno di essi nei seggi elettorali, e forma l'elenco in ordine decrescente. 2. Il presidente della Commissione proclama eletto componente del Comitato dei garanti il candidato con la cifra individuale nazionale piu' alta; a parita' di cifra, e' proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianita' di servizio nella qualifica dirigenziale di prima fascia; a parita' di anzianita', e' proclamato eletto il candidato di maggiore eta'. 3. L'applicazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 marzo 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 1