Art. 2
             Rilascio della carta nazionale dei servizi

  1.   La   carta  nazionale  dei  servizi,  in  attesa  della  carta
d'identita'  elettronica,  e'  emessa dalle pubbliche amministrazioni
interessate  al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi
in rete delle pubbliche amministrazioni.
  2. All'emissione provvedono, su richiesta del soggetto interessato,
le   pubbliche  amministrazioni  che  intendono  rilasciarla,  previa
identificazione   del   titolare,   secondo   le   modalita'   e   le
caratteristiche   definite  dal  presente  decreto,  e  dalle  regole
tecniche di cui all'articolo 9.
  3.  Al  momento  dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale
dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici resi
disponibili   dall'indice   nazionale  delle  anagrafi,  effettua  la
verifica  della  corrispondenza dei dati identificativi e accerta che
il  soggetto richiedente non sia in possesso della carta di identita'
elettronica.  In  caso di corrispondenza dei dati identificativi e se
il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identita'
elettronica,  l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi
ed  invia  il codice numerico identificativo della carta, la data del
rilascio  e  la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi,
al fine di formare ed aggiornare la lista di emissione.
  4.  L'indice  nazionale  delle  anagrafi, in caso di variazioni dei
dati  identificativi  del titolare di una carta nazionale dei servizi
comunicategli  dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale
durante  il  periodo di validita' della stessa, segnala le variazioni
all'amministrazione  di  emissione della carta nazionale dei servizi,
affinche' la interdica.
  5.  Nel  caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 3, i
dati  identificativi del titolare non risultano contenuti nell'indice
nazionale delle anagrafi, si applica l'articolo 8, commi 2, 3 secondo
e terzo periodo e 4.
  6. L'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale
dei  servizi  e'  a  carico  delle  singole  amministrazioni  che  le
emettono.