Art. 4. Dati eventuali della carta nazionale dei servizi 1. La carta puo' contenere eventuali informazioni di carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attivita' amministrative e per l'erogazione dei servizi al cittadino, cui si puo' accedere tramite la carta, salvo si tratti dei dati sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. I dati personali forniti ai fini dell'accesso a servizi, compreso il codice fiscale, sono utilizzabili unicamente per identificare in rete il titolare della carta nazionale dei servizi e per verificare la sua legittimazione al servizio, secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
Nota all'art. 4: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174.