Art. 4.

          Dati eventuali della carta nazionale dei servizi

  1.  La  carta  puo'  contenere  eventuali informazioni di carattere
individuale   generate,   gestite   e   distribuite  dalle  pubbliche
amministrazioni  per  attivita' amministrative e per l'erogazione dei
servizi al cittadino, cui si puo' accedere tramite la carta, salvo si
tratti  dei  dati  sensibili  di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
  2.  I  dati  personali  forniti  ai  fini  dell'accesso  a servizi,
compreso   il   codice  fiscale,  sono  utilizzabili  unicamente  per
identificare  in rete il titolare della carta nazionale dei servizi e
per   verificare  la  sua  legittimazione  al  servizio,  secondo  le
modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
          recante:   «Codice   in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali»,  e'  stato pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174.