Art. 5. Validita' temporale e utilizzo della carta nazionale dei servizi 1. La carta nazionale dei servizi ha la validita' temporale determinata dall'amministrazione emittente, comunque non superiore a sei anni. 2. Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile del suo rilascio.