Art. 5.

  Validita' temporale e utilizzo della carta nazionale dei servizi

  1.  La  carta  nazionale  dei  servizi  ha  la  validita' temporale
determinata  dall'amministrazione emittente, comunque non superiore a
sei anni.
  2.  Tutte  le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete
devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari
della  carta  nazionale  dei  servizi  indipendentemente dall'ente di
emissione, che e' responsabile del suo rilascio.