Art. 7.

Ulteriori  attivita'  connesse  al rilascio della carta nazionale dei
                               servizi

  1.  Le  liste  di revoca sono accessibili in via telematica secondo
quanto stabilito dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
  2.   Il   Centro   nazionale   per   l'informatica  nella  pubblica
amministrazione - CNIPA, definisce le iniziative atte a migliorare il
sistema   dei   servizi,   accessibile   in   rete,  delle  pubbliche
amministrazioni  ed  effettua controlli di qualita' sulle procedure e
sui dati utilizzati per l'emissione delle carte nazionali dei servizi
e,  se  del  caso,  richiede  all'amministrazione emittente eventuali
modifiche, ferme restando le disposizioni in materia di valutazione e
certificazione   della   sicurezza   nel   settore  della  tecnologia
dell'informazione da emanarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10.
 
          Nota all'art. 7:
              -   Il   testo  dell'art.  10,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   23 gennaio  2002,  n.  10  (Attuazione  della
          direttiva  1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per
          le firme elettroniche), e' il seguente:
              «1.  La conformita' dei dispositivi per la creazione di
          una  firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III
          della direttiva 1999/93/CE e' accertata, in Italia, in base
          allo  schema  nazionale per la valutazione e certificazione
          di     sicurezza     nel     settore    della    tecnologia
          dell'informazione,  fissato  con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per
          l'innovazione  e  le tecnologie, di concerto con i Ministri
          delle   comunicazioni,   delle   attivita'   produttive   e
          dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca
          oneri  aggiuntivi  per il bilancio dello Stato ed individua
          l'organismo  pubblico incaricato di accreditare i centri di
          valutazione  e  di certificare le valutazioni di sicurezza.
          Lo  schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione
          e  la  certificazione  relativamente  ad  ulteriori criteri
          europei  ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi
          e prodotti afferenti al settore suddetto.».