Art. 7. Ulteriori attivita' connesse al rilascio della carta nazionale dei servizi 1. Le liste di revoca sono accessibili in via telematica secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui all'articolo 9. 2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA, definisce le iniziative atte a migliorare il sistema dei servizi, accessibile in rete, delle pubbliche amministrazioni ed effettua controlli di qualita' sulle procedure e sui dati utilizzati per l'emissione delle carte nazionali dei servizi e, se del caso, richiede all'amministrazione emittente eventuali modifiche, ferme restando le disposizioni in materia di valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione da emanarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), e' il seguente: «1. La conformita' dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE e' accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.».