Art. 8
                      Disposizioni transitorie

  1.  In  attesa  della sottoscrizione delle convenzioni previste dal
regolamento  per  la gestione dell'indice nazionale delle anagrafi di
cui  all'articolo  1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
le  amministrazioni  che  intendono  emettere  la carta nazionale dei
servizi  ne danno comunicazione all'indice nazionale delle anagrafi e
la  carta nazionale dei servizi e' rilasciata secondo le modalita' di
cui al presente articolo.
  2. Le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei
servizi,  identificato  il titolare, rilasciano la carta nel rispetto
delle  regole  tecniche  di  cui  all'articolo  9  ed  inviano i dati
identificativi  del titolare, il codice numerico identificativo della
carta,  la  data  del  rilascio  e  la  data  di  scadenza all'indice
nazionale delle anagrafi.
  3. L'indice nazionale delle anagrafi successivamente alla ricezione
dei  dati  di  cui  al  comma  2,  verifica  la  correttezza dei dati
identificativi del titolare ricevuti e inserisce il codice numerico e
le  date di rilascio e scadenza nella lista di emissione. Nel caso in
cui  i  dati  identificativi del titolare ricevuti non siano presenti
nell'indice  nazionale  delle anagrafi, questo li trasmette al comune
di residenza e all'amministrazione fiscale perche' convalidino i dati
di   rispettiva   competenza  al  fine  di  consentirne  il  corretto
inserimento  nell'indice medesimo. L'indice nazionale delle anagrafi,
nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano
corretti,  segnala  all'amministrazione  emittente  la  necessita' di
attivarsi  nei confronti dell'utente per interdire la carta nazionale
dei servizi emessa.
  4.  L'indice  nazionale  delle  anagrafi, in caso di variazioni dei
dati  identificativi  del titolare di una carta nazionale dei servizi
comunicategli  dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale
durante  il  periodo di validita' della stessa, segnala le variazioni
all'amministrazione  di  emissione della carta nazionale dei servizi,
affinche' la interdica.
  5.  Laddove  ricorrano  le condizioni di cui al comma 1, e comunque
non   oltre  il  31  dicembre  2005,  la  procedura  di  accertamento
preventivo  del  possesso  della  carta  d'identita'  elettronica  e'
effettuata, dalle amministrazioni che emettono la carta nazionale dei
servizi,  limitatamente  ai  residenti  nei  comuni che diffondono la
carta   d'identita'   elettronica,   previo   accordo  con  i  comuni
interessati.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 1, comma 4,
          della  legge  24 dicembre  1954, n. 1228 (Ordinamento delle
          anagrafi della popolazione residente):
              "4.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con   il   Ministro   per  la  funzione  pubblica,  sentiti
          l'Autorita'     per     l'informatica     nella    pubblica
          amministrazione  (AIPA),  il  Garante per la protezione dei
          dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
          e' adottato il regolamento per la gestione dell'INA.".