Art. 8 Disposizioni transitorie 1. In attesa della sottoscrizione delle convenzioni previste dal regolamento per la gestione dell'indice nazionale delle anagrafi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi ne danno comunicazione all'indice nazionale delle anagrafi e la carta nazionale dei servizi e' rilasciata secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. Le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi, identificato il titolare, rilasciano la carta nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 9 ed inviano i dati identificativi del titolare, il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi. 3. L'indice nazionale delle anagrafi successivamente alla ricezione dei dati di cui al comma 2, verifica la correttezza dei dati identificativi del titolare ricevuti e inserisce il codice numerico e le date di rilascio e scadenza nella lista di emissione. Nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano presenti nell'indice nazionale delle anagrafi, questo li trasmette al comune di residenza e all'amministrazione fiscale perche' convalidino i dati di rispettiva competenza al fine di consentirne il corretto inserimento nell'indice medesimo. L'indice nazionale delle anagrafi, nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano corretti, segnala all'amministrazione emittente la necessita' di attivarsi nei confronti dell'utente per interdire la carta nazionale dei servizi emessa. 4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validita' della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinche' la interdica. 5. Laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la procedura di accertamento preventivo del possesso della carta d'identita' elettronica e' effettuata, dalle amministrazioni che emettono la carta nazionale dei servizi, limitatamente ai residenti nei comuni che diffondono la carta d'identita' elettronica, previo accordo con i comuni interessati.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente): "4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e' adottato il regolamento per la gestione dell'INA.".