Art. 9.

                           Regole tecniche

  1.  Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono definite
le regole tecniche contenenti le specifiche di carattere tecnico e di
sicurezza  informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si
applichi,  relativa  alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per
la produzione e l'uso della carta nazionale dei servizi.
  2.   Le  pubbliche  amministrazioni  possono  rilasciare  la  carta
nazionale  dei  servizi  dalla  data  di  pubblicazione  delle regole
tecniche.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 marzo 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica

                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le
                              tecnologie

                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

                              Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 400
 
          Nota all'art. 9:
              - Per quanto concerne il testo dell'art. 36 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
          (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia di documentazione amministrativa), si vedano le
          note alle premesse.