Art. 9. Regole tecniche 1. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono definite le regole tecniche contenenti le specifiche di carattere tecnico e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relativa alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta nazionale dei servizi. 2. Le pubbliche amministrazioni possono rilasciare la carta nazionale dei servizi dalla data di pubblicazione delle regole tecniche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 marzo 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 400
Nota all'art. 9: - Per quanto concerne il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), si vedano le note alle premesse.