(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  16
                         MARZO 2004, n. 66. 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, lettere  a)  ed  e),  dopo  le  parole:  «non  lo  ha
commesso», sono inserite le seguenti: «o se il fatto non  costituisce
reato o non e' previsto dalla legge come reato»; 
    al comma  2,  capoverso  57-bis,  dopo  le  parole:  «non  lo  ha
commesso», sono inserite le seguenti: «o se il fatto non  costituisce
reato o non e' previsto dalla legge come reato»; 
    al comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Sono
fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data  di
entrata in vigore del presente decreto,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, dopo la parola: «vigore», sono inserite le  seguenti:
«della legge di conversione»; 
    al comma 4: 
      al primo periodo, dopo le parole: «Per il personale militare  e
delle  forze  di  polizia,»,  sono  inserite  le  seguenti:  «per  il
personale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24  ottobre
1977, n. 801,»; 
      al terzo periodo, dopo  le  parole:  «Per  il  collocamento  in
quiescenza d'ufficio», sono inserite le seguenti: «e per il personale
delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare  il  servizio
non puo' protrarsi oltre il limite di eta'  per  il  collocamento  in
congedo assoluto»; 
      il quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
prolungamento,  di  ripristino  del  rapporto   di   impiego   e   di
riammissione in servizio  del  personale  delle  Forze  armate  e  di
polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto  della
cessazione  dal  servizio  dello  stesso  per  qualsiasi  causa,   si
applicano  le  vigenti  disposizioni   di   legge   in   materia   di
reclutamento, stato giuridico ed avanzamento;  non  si  da'  luogo  a
valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o  qualifica  superiore
per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego
oltre il limite di eta' previsto per il ruolo e il grado o  qualifica
di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo,  cessano
di  avere  efficacia  le  promozioni  conferite  in  conseguenza  del
collocamento in congedo o in quiescenza e sono  sospesi  il  relativo
trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria»; 
      dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. I docenti dei  policlinici  universitari  sono  reintegrati
nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione».