Art. 16.
                 (Delega al Governo per l'emanazione
               del testo unico della radiotelevisione)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previa  intesa  con
l'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei
pareri  di  cui  al  comma 3, un decreto legislativo recante il testo
unico  delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione,
denominato  "testo  unico  della  radiotelevisione", coordinandovi le
norme   vigenti   e   apportando   alle   medesime  le  integrazioni,
modificazioni  e  abrogazioni  necessarie al loro coordinamento o per
assicurarne  la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione,
delle   norme  di  diritto  internazionale  vigenti  nell'ordinamento
interno  e  degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea e alle Comunita' europee.
  2.  Le  regioni  esercitano  la potesta' legislativa concorrente in
materia   di   emittenza   radiotelevisiva   in  ambito  regionale  o
provinciale nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo
I  e  sulla base dei seguenti principi, come indicati nel testo unico
di cui al comma 1:
    a)   previsione   che   la   trasmissione  di  programmi  per  la
radiodiffusione  televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o
provinciale  avvenga  nelle  bande  di  frequenza  previste per detti
servizi  dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione
internazionale  delle  telecomunicazioni,  nel rispetto degli accordi
internazionali,  della  normativa  dell'Unione  europea  e  di quella
nazionale,   nonche'   dei  piani  nazionali  di  ripartizione  e  di
assegnazione delle radiofrequenze;
    b)  attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle
competenze  in  ordine  al  rilascio  dei  provvedimenti abilitativi,
autorizzatori  e  concessori necessari per l'accesso ai siti previsti
dal  piano  nazionale  di  assegnazione delle frequenze, in base alle
vigenti  disposizioni  nazionali  e regionali, per l'installazione di
reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
proporzionalita'   e   obiettivita',   nonche'   nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del
territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
    c)  attribuzione  a  organi della regione o della provincia delle
competenze  in  ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore
di  contenuti  o  per fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi  di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito,
rispettivamente, regionale o provinciale;
    d)  previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla
lettera  c)  avvenga  secondo  criteri oggettivi, tenendo conto della
potenzialita'  economica  del  soggetto  richiedente,  della qualita'
della   programmazione  prevista  e  dei  progetti  radioelettrici  e
tecnologici,  della  pregressa  presenza  sul  mercato,  delle ore di
trasmissione  effettuate,  della  qualita' dei programmi, delle quote
percentuali  di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del
personale   dipendente,   con  particolare  riguardo  ai  giornalisti
iscritti  all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati;
il  titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica
digitale  in  ambito  locale,  qualora  abbia  richiesto  una  o piu'
autorizzazioni  per lo svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui
alla  lettera  b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che
consenta  di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di
cui alla licenza rilasciata;
    e)  definizione,  da  parte  della  legislazione regionale, degli
specifici compiti di pubblico servizio che la societa' concessionaria
del  servizio  pubblico  generale  di  radiodiffusione  e'  tenuta ad
adempiere  nell'orario  e nella rete di programmazione destinati alla
diffusione  di  contenuti  in  ambito  regionale  o,  per le province
autonome  di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto
dei  principi  di cui alla presente legge; e', comunque, garantito un
adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;
    f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e
di  Bolzano  della  legittimazione  a stipulare, previa intesa con il
Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la
societa'   concessionaria   del   servizio   pubblico   generale   di
radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera
e),  nel  rispetto  della  liberta'  di  iniziativa  economica  della
societa'  concessionaria,  anche  con  riguardo  alla  determinazione
dell'organizzazione  dell'impresa;  ulteriori  principi  fondamentali
relativi  allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o
provinciale  possono  essere  ricavati dalle disposizioni legislative
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge in
materia  di  emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel
rispetto dell'unita' giuridica ed economica dello Stato e assicurando
la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i
diritti  civili  e  sociali  e  la  tutela  dell'incolumita'  e della
sicurezza pubbliche.
  3.  Lo  schema  del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo
l'acquisizione  del parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,   di   seguito  denominata  "Conferenza  Stato-regioni",  e'
trasmesso  alle  Camere  per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti    Commissioni   parlamentari,   compreso   quello   della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro
sessanta   giorni   dall'assegnazione   alle   Commissioni  medesime.
Acquisiti  tali  pareri,  il  Governo  ritrasmette  il  testo, con le
proprie   osservazioni   e   con  le  eventuali  modificazioni,  alla
Conferenza  Stato-regioni  e alle Camere per il parere definitivo, da
rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
  4.  Le  disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  nelle  materie  appartenenti alla
legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione,
fino  alla  data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in
materia.