Art. 7.
(Principi  generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito
                               locale)

  1.   L'emittenza  radiotelevisiva  di  ambito  locale  valorizza  e
promuove  le  culture  regionali  o  locali,  nel  quadro dell'unita'
politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a
tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
  2.  La  disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela
l'emittenza  in  ambito  locale  e  riserva, comunque, un terzo della
capacita'  trasmissiva,  determinata  con  l'adozione  del  piano  di
assegnazione   delle   frequenze  per  la  diffusione  televisiva  su
frequenze  terrestri,  ai  soggetti  titolari  di autorizzazione alla
fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
  3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o
autorizzazioni  per  la  radiodiffusione  televisiva  all'interno  di
ciascun  bacino  di  utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini
regionali  anche  non  limitrofi.  Alle  emittenti che trasmettono in
ambito  provinciale,  fermi restando i limiti fissati all'articolo 2,
comma  1, lettera l), e' consentito di trasmettere, indipendentemente
dal  numero  delle  concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di
servizio  complessiva  non  superiore  ai  sei bacini regionali sopra
indicati.  E'  consentita  la  programmazione  anche  unificata  sino
all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni
o  autorizzazioni  sono considerate anche quelle detenute all'interno
di  ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  televisive  in tecnica
digitale  e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito
locale  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge di
proseguire  nell'esercizio  anche  nei  bacini  eccedenti  i predetti
limiti.  Le  disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
  4.   Fino   alla   completa   attuazione  del  piano  nazionale  di
assegnazione  delle  frequenze  radiofoniche  e televisive in tecnica
digitale  le  emittenti  radiotelevisive  locali  possono trasmettere
programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un
quarto  delle  ore  di  trasmissione  giornaliera  in  relazione alle
diverse  aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale
e'  rilasciata  la  concessione  o  l'autorizzazione. Successivamente
all'attuazione  dei  predetti  piani,  tale facolta' e' consentita ai
titolari  di  autorizzazione  alla  fornitura  di contenuti in ambito
locale. Alle emittenti radiotelevisive locali e' consentito, anche ai
predetti  fini  di  trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari
differenziati,  di  diffondere  i  propri  programmi  attraverso piu'
impianti  di  messa  in  onda,  nonche' di utilizzare, su base di non
interferenza,   i  collegamenti  di  telecomunicazioni  a  tale  fine
necessari.  Alle  medesime  e', altresi', con sentito di utilizzare i
collegamenti  di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i
transiti  di  servizio,  per  la  trasmissione dati indipendentemente
dall'ambito  di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi
direzionali  e  per  i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.
L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni
non  comporta  il  pagamento  di  ulteriori canoni o contributi oltre
quello   stabilito   per  l'attivita'  di  radiodiffusione  sonora  e
televisiva locale.
  5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si
impegnano  entro  due  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge  a  trasmettere  televendite per oltre l'80 per cento
della   propria   programmazione  non  sono  soggette  al  limite  di
affollamento  del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter,
della  legge  6  agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del
presente  articolo, nonche' agli obblighi informativi previsti per le
emittenti  televisive  locali. Tali emittenti non possono beneficiare
di  contributi,  provvidenze  o  incentivi  previsti  in favore delle
emittenti  radiotelevisive  locali  dalla legislazione vigente. Entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' adottato un
apposito  regolamento  dal  Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
17,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, in cui vengono
definiti  i criteri, secondo il principio di proporzionalita', per la
revoca  di  contributi,  provvidenze  o  incentivi previsti in favore
delle  emittenti  radiofoniche  e  televisive che diffondano messaggi
pubblicitari  ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione
reiterata di messaggi volti all'abuso della credulita' popolare anche
in  considerazione  dell'attivita'  del  Comitato di controllo di cui
all'articolo  3  del  "Codice  di  autoregolamentazione in materia di
televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di
cartomanzia  ed  assimilabili,  di  servizi  relativi  ai  pronostici
concernenti  il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio,
totogol,  totip,  lotterie  e giochi similari", costituito in data 24
luglio  2002,  e  delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo
Comitato.
  6.  All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
le  parole:  "35  per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per
cento".
  7.  Alle  emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni
siano  destinate  unicamente  al  territorio  nazionale, ad eccezione
delle  trasmissioni  effettuate  in  interconnessione, in deroga alle
disposizioni  di  cui  alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3
ottobre  1989,  e  successive  modificazioni,  in  tema  di  messaggi
pubblicitari    durante    la   trasmissione   di   opere   teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle
inserite  nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni
pubblicitarie  per  ogni  atto o tempo indipendentemente dalla durata
delle  opere  stesse; per le opere di durata programmata compresa tra
novanta   e   centonove   minuti  sono  consentite  analogamente  due
interruzioni  pubblicitarie  per  ogni  atto o tempo; per le opere di
durata  programmata  uguale  o  superiore  a  centodieci  minuti sono
consentite  tre  interruzioni  pubblicitarie  piu'  una  interruzione
supplementare   ogni  quarantacinque  minuti  di  durata  programmata
ulteriore  ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il
tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e
la  fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicita'
inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
  8.  All'articolo  1,  comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175,
come  modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42,
e  dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le
parole:   "e   attraverso   giornali   quotidiani   e   periodici  di
informazione"  sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive
locali".  All'articolo  4,  comma  1, della legge 5 febbraio 1992, n.
175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.
42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
le   parole:   "e  attraverso  giornali  quotidiani  e  periodici  di
informazione"  sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive
locali".
  9.  All'articolo  6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e'
aggiunto,   in  fine,  il  seguente  periodo:  ";  per  le  emittenti
radiofoniche  si  considerano  presenti alle manifestazioni anche gli
ascoltatori  che  intervengono  alle  stesse  attraverso collegamento
radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza".
  10.  Le  somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici
anche  economici  destinano, per fini di comunicazione istituzionale,
all'acquisto  di  spazi  sui  mezzi di comunicazione di massa, devono
risultare  complessivamente  impegnate,  sulla  competenza di ciascun
esercizio   finanziario,   per  almeno  il  15  per  cento  a  favore
dell'emittenza   privata   televisiva  locale  e  radiofonica  locale
operante  nei  territori  dei  Paesi membri dell'Unione europea e per
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici
  11.  Le  somme  di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese
per  acquisto  di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla
loro realizzazione.
  12.   Le  amministrazioni  pubbliche  e  gli  enti  pubblici  anche
economici  sono  tenuti  a  dare  comunicazione  all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai
fini   di   pubblicita'   istituzionale,   di   spazi  sui  mezzi  di
comunicazione   di   massa.   L'Autorita'   per   le  garanzie  nelle
comunicazioni,   anche   attraverso   i  Comitati  regionali  per  le
comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a
carattere  pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa.
I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non
adempiono  agli  obblighi  di  cui  al  comma  10  sono soggetti alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da un minimo di
1.040  euro  a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento,
alla  contestazione  e all'applicazione della sanzione e' l'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni. Si applicano le disposizioni
contenute  nel  Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
  13.  L'accesso  alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge
25  febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4
e  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e  all'articolo 7 del
decreto-legge  27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali  tematici  autorizzati  alla  diffusione  via  satellite,  con
esclusione   di   quelli   ad  accesso  condizionato,  come  definiti
dall'articolo   1,   lettera   c),  del  regolamento  concernente  la
promozione  della  distribuzione e della produzione di opere europee,
di  cui  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle
comunicazioni  16  marzo  1999,  n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere
programmi  di  informazione  alle condizioni previste dall'articolo 7
del   citato   decreto-legge   n.   323  del  1993,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.
  14.  All'articolo  8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive  modificazioni,  le  parole:  "il  20  per  cento  per  la
radiodiffusione  sonora  in  ambito  locale"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "il  25  per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
locale".
  15.  All'articolo  8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive   modificazioni,   le  parole:  "il  20  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento".
  16.  La  trasmissione  di  dati e di informazioni all'utenza di cui
all'articolo  3,  comma  17,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249, e
successive  modificazioni,  puo'  comprendere  anche la diffusione di
inserzioni pubblicitarie.
  17.  Le  sanzioni  amministrative irrogate a imprese radiofoniche o
televisive  locali  ai  sensi  dell'articolo  174-bis  della legge 22
aprile  1941,  n.  633,  come modificato dall'articolo 27 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora
l'impresa   radiofonica   o  televisiva  locale  abbia  provveduto  a
regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge
la   propria  posizione  relativamente  alla  violazione  contestata:
riduzione  a  un  decimo  dell'importo  minimo  qualora  le  sanzioni
amministrative  contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000
euro;  riduzione  a  un  ventesimo  dell'importo  minimo  qualora  le
sanzioni  amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000
euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative cosi' ridotte dovra'
avvenire  entro  i  trenta  giorni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a
5.000  euro,  potra'  essere  corrisposto  in tre rate bimestrali, la
prima  delle  quali  con  scadenza nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 7:
              - Per l'art. 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990,
          n. 223, si vedano note all'articolo 5.
              -  L'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  recante:  "Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri.",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
                "3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I   regolamenti   ministeriali  ed  interininisteriali  non
          possono  dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti
          emanati  da!  Governo.  Essi  debbono  essere comunicati al
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  prima della loro
          emanazione".
              -  L'articolo  3 del "Codice di autoregolamentazione in
          materia  di  televendite  e  spot  di televendita di beni e
          servizi  di  astrologia  di cartomanzia ed assimilabili, di
          servizi  relativi  ai  pronostici  concernenti il gioco del
          lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
          lotterie e giochi similari", e' il seguente:
              "Art.  3  (Comitato  di  controllo). - 1. Il rispetto e
          l'applicazione  del presente Codice di Autoregolamentazione
          sono  affidati ad un Comitato di controllo di dodici membri
          nominati dal Ministro delle comunicazioni di cui sei membri
          quali  espressione  dell'emittenza  televisiva,  sulla base
          delle     indicazioni    formulate    dalle    associazioni
          dell'emittenza   televisiva   privata  locale  e  nazionale
          presenti   nella  Commissione  per  l'assetto  del  sistema
          radiotelevisivo e che hanno sottoscritto il presente Codice
          e  dalla  concessionaria  del servizio pubblico, nonche' da
          sei  membri,  tra  cui  il Presidente della Commissione per
          l'assetto  del  sistema  radiotelevisivo, quali espressioni
          del  Ministero  delle  comunicazioni, dell'Autorita' per le
          garanzie nelle comunicazioni, del Consiglio nazionale degli
          utenti  e dei Corecom/Corerat, sulla base delle indicazioni
          dei  singoli  organismi.  Il  Presidente  del  Comitato  e'
          nominato   tra   i   rappresentanti   del  Ministero  delle
          comunicazioni. Il Comitato dura in carica due anni.
              2. Il Comitato di controllo ha sede presso il Ministero
          delle comunicazioni. Il Comitato puo' operare in sezioni di
          almeno  quattro  membri ciascuna scelti in numero paritario
          tra  i rappresentanti dell'emittenza e delle Istituzioni. I
          membri   di  ciascuna  sezione  nominano  tra  di  loro  un
          vicepresidente.  Il  Comitato  si  avvale di una segreteria
          tecnica istituita a cura del Ministero delle comunicazioni.
          Il    Comitato   puo'   richiedere   al   Ministero   delle
          comunicazioni   le   dotazioni   degli   strumenti  tecnici
          necessari   per   il  raggiungimento  delle  finalita'  del
          presente codice di autoregolamentazione.
              3.   Il  Comitato  di  controllo  vigila  sul  corretto
          rispetto  del  presente  Codice  di  autoregolamentazione a
          seguito di segnalazioni che provengano allo stesso da parte
          di  cittadini,  associazioni  od  imprese. E' consentita la
          partecipazione  al  procedimento  aperto  dal  Comitato  di
          controllo dei soggetti che hanno segnalato l'infrazione. In
          ogni  caso,  questi  saranno informati del suo esito a cura
          dello stesso Comitato.
              4.  Ove riscontri una violazione ai principi del Codice
          di   autoregolamentazione,  il  Comitato  di  controllo  la
          segnala  all'Azienda  interessata, invitandola a presentare
          eventuali  controdeduzioni  entro  quindici  giorni. Per la
          valutazione  della documentazione prodotta il Comitato puo'
          avvalersi dell'opera di esperti. Nei casi di urgenza ovvero
          di  palese  e  grave violazione delle regole del codice, il
          Comitato  puo'  adottare provvedimenti d'urgenza provvisori
          nella  forma dell'ammonizione o dell'invito a sospendere le
          trasmissioni fino all'esito del procedimento.
              5.  Il Comitato valuta la questione nella sua interezza
          (responsabilita',   gravita'  del  danno,  modalita'  della
          violazione)  ed  emette  una motivata e pubblica decisione.
          Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese
          all'unanimita';   in  caso  contrario  la  decisione  viene
          demandata  al Comitato in seduta plenaria, che delibera con
          il voto della maggioranza dei membri presenti.
              6.  Quando la decisione stabilisce che la pubblicita' o
          la  televendita  esaminata  non  e' conforme alle norme del
          presente  Codice  di  autoregolamentazione,  il Comitato di
          controllo  dispone  che  la  parte  o  le parti interessate
          desistano  dalla  trasmissione  della  stessa,  nei termini
          indicati dalla medesima decisione. Il Comitato di controllo
          deposita la decisione presso la Segreteria che ne trasmette
          copia   alle   parti   interessate,   entro   dieci  giorni
          dall'adozione della decisione stessa.
              7. Nei casi piu' gravi ovvero di ripetute violazioni il
          Comitato   puo'   imporre   all'Azienda   inadempiente   di
          comunicare le decisioni ai propri utenti.
              8. Il Comitato redige un rapporto annuale, destinato al
          Ministro  delle comunicazioni, sulla attivita' di vigilanza
          svolta,      sull'applicazione      del      codice      di
          autoregolamentazione,  sui  risultati  conseguiti e sul suo
          impatto  sulle  pubbliche  amministrazioni, sui cittadini e
          sulle imprese".
              - Il testo integrale del Codice autoregolamentazione in
          materia  di  televendite  e  spot  di televendita di beni e
          servizi  di  astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
          servizi  relativi  ai  pronostici  concernenti il gioco del
          lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
          lotterie   e  giochi  similari  e'  consultabile  sul  sito
          www.comunicazioni.it
              -  La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
          1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  concernenti l'esercizio delle attivita' televisive,
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
          europee n. L 298 del 17 ottobre 1989.
              -  La  direttiva  97/36/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  30 giugno  1997  che  modifica la direttiva
          89/552/CEE  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 202 del 30 luglio 1997.
              -  Il testo vigente dell'art. 1, della legge 5 febbraio
          1992,  n.  175,  recante:  "Norme in materia di pubblicita'
          sanitaria  e  di  repressione  dell'esercizio abusivo delle
          professioni    sanitarie",   pubblicata   nel   supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50,
          gia'  modificato  dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1999,
          n.  42,  e  dall'art.  12,  comma 1, della legge 14 ottobre
          1999,  n.  362,  come  ulteriormente modificato dalla legge
          qui' pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  1.  La pubblicita' concernente l'esercizio delle
          professioni   sanitarie   e   delle  professioni  sanitarie
          ausiliarie  previste e regolamentate dalle leggi vigenti e'
          consentita  soltanto  mediante targhe apposte sull'edificio
          in   cui   si  svolge  l'attivita'  professionale,  nonche'
          mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi
          generali  di  categoria  e  attraverso  periodici destinati
          esclusivamente  agli  esercenti  le  professioni sanitarie,
          attraverso  giornali quotidiani e periodici di informazione
          e le emittenti radiotelevisive locali.
              2.  Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono
          contenere solo le seguenti indicazioni:
                a) nome,  cognome,  indirizzo,  numero  telefonico ed
          eventuale recapito del professionista e orario delle visite
          o di apertura al pubblico;
                b) titoli  di  studio,  titoli  accademici, titoli di
          specializzazione  e  di  carriera,  senza abbreviazione che
          possano indurre in equivoco;
                c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
              3.  L'uso  della qualifica di specialista e' consentito
          soltanto  a  coloro  che  abbiano  conseguito  il  relativo
          diploma  ai  sensi della normativa vigente. E vietato l'uso
          di  titoli,  compresi quelli di specializzazione conseguiti
          all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.
              4.  Il  medico non specialista puo' fare menzione della
          particolare  disciplina  specialistica  che  esercita,  con
          espressioni  che  ripetano la denominazione ufficiale della
          specialita'  e  che  non  inducano in errore o equivoco sul
          possesso  del  titolo  di  specializzazione,  quando  abbia
          svolto  attivita'  professionale  nella disciplina medesima
          per  un periodo almeno pari alla durata legale del relativo
          corso  universitario  di  specializzazione presso strutture
          sanitarie  o  istituzioni  private  a  cui  si applicano le
          norme,  in  tema  di  autorizzazione  e  vigilanza,  di cui
          all'art.   43   della   legge  23 dicembre  1978,  n.  833.
          L'attivita' svolta e la sua durata devono essere comprovate
          mediante  attestato  rilasciato  dal responsabile sanitario
          della  struttura  o istituzione. Copia di tale attestato va
          depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi
          e  odontoiatri.  Tale  attestato non puo' costituire titolo
          alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.
              5.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui
          fogli  di  ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in
          odontoiatria  e  protesi  dentaria e dei veterinari e sulle
          carte   professionali   usate   dagli  esercenti  le  altre
          professioni di cui al comma 1".
              -  L'art.  4  della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come
          modificato della legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  4.  -  1.  La pubblicita' concernente le case di
          cura   private   e   i   gabinetti   e  ambulatori  mono  o
          polispecialistici  soggetti alle autorizzazioni di legge e'
          consentita  mediante targhe o insegne apposte sull'edificio
          in  cui  si  svolge  l'attivita'  professionale nonche' con
          inserzioni   sugli   elenchi  telefonici  e  sugli  elenchi
          generali   di  categoria,  attraverso  periodici  destinati
          esclusivamente  agli  esercenti  le  professioni sanitarie,
          attraverso  giornali quotidiani e periodici di informazione
          e  le  emittenti  radiotelevisive  locali  con  facolta' di
          indicare  le  specifiche  attivita' medico-chirurgiche e le
          prescrizioni  diagnostiche  e  terapeutiche  effettivamente
          svolte,  purche'  accompagnate  dalla indicazione del nome,
          cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna
          branca specialistica.
              2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome,
          cognome  e  titoli  professionali  del  medico responsabile
          della direzione sanitaria.
              3.  Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di
          cui  al  comma  1,  nonche'  al  medico  responsabile della
          direzione  sanitaria  di  cui  al  comma 2, si applicano le
          disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1".
              - L'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  2002, n. 430, recante: "Regolamento concernente
          la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
          operazioni  a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte
          locali,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  4,  della  Legge
          27 dicembre   1997,   n.  449,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  13 dicembre  2001, n. 289, come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art. 6. Esclusioni. - 1. Non si considerano concorsi e
          operazioni a premio:
                a) i  concorsi  indetti  per  la  produzione di opere
          letterarie,  artistiche  o  scientifiche,  nonche'  per  la
          presentazione  di progetti o studi in (ambito commerciale o
          industriale,   nei   quali   il   conferimento  del  premio
          all'autore    dell'opera    prescelta   ha   carattere   di
          corrispettivo  di  prestazione  d'opera  o  rappresenta  il
          riconoscimento   del   merito   personale   o   un   titolo
          d'incoraggiamento nell'interesse della collettivita'
                b) le   manifestazioni   nelle   quali   e'  prevista
          l'assegnazione    di    premi   da   parte   di   emittenti
          radiotelevisive  a  spettatori  presenti esclusivamente nei
          luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreche'
          l'iniziativa  non  sia  svolta  per promozionare prodotti o
          Servizi  di  altre imprese; per le eminenti radiofoniche si
          considerano   presenti   alle   manifestazioni   anche  gli
          ascoltatori   che   intervengono   alle  stesse  attraverso
          collegamento   radiofonico,   ovvero   qualsivoglia   altro
          collegamento a distanza.
                c) le  operazioni  a  premio  con  offerta di premi o
          regali  costituiti  da sconti sul prezzo dei prodotti e dei
          servizi  dello  stesso  genere  di  quelli  acquistati o da
          sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto
          a  quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano
          offerti   al   fine  di  promozionare  quest'ultimo,  o  da
          quantita' aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
                d) le   manifestazioni   nelle  quali  i  premi  sono
          costituiti  da  oggetti  di  minimo  valore,  sempreche' la
          corresponsione  di  essi  non  dipenda  in alcun modo dalla
          natura  o  dall'entita' delle vendite alle quali le offerte
          stesse sono collegate;
                e) le   manifestazioni   nelle  quali  i  premi  sono
          destinati  a  favore  di  enti  od istituzioni di carattere
          pubblico  o  che  abbiano finalita' eminentemente sociali o
          benefiche".
              -  La  legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
          al sistema penale", e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  30  novembre  1981,  n.  329, si
          riporta  il  titolo  delle  sezioni  I  e II del Capo I (Le
          sanzioni amministrative):
                "Sezione I - Principi generali
                Sezione II - Applicazione".
              -  L'art.  11  della  legge  25 febbraio  1987,  n. 67,
          recante.  "Rinnovo  della  legge  5 agosto  1981,  n.  416,
          concemente.    "Disciplina   delle   imprese   editrici   e
          provvidenze  per  l'editoria",  pubblicata  nel Supplemento
          Ordinario   alla  Gazzetta  9 marzo  1987,  n.  56,  e'  il
          seguente:
              "Art.   11.  (Contributi  ad  imprese  radiofoniche  di
          informazione) - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che
          abbiano  registrato  la  testata  radiofonica giornalistica
          trasmessa  presso il competente tribunale e che trasmettano
          quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          letterari,  per  non  meno  del  25  per cento delle ore di
          trasmissione  comprese  tra  le  ore  7  e le ore 20, hanno
          diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:
                a) alle  riduzioni  tariffarie  di  cui  all'art. 28,
          Legge  5 agosto  1981,  n. 416, e successive modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite;
                b) al  rimborso  dell'80  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento  ai  servizi di tre agenzie di informazione a
          diffusione nazionale o regionale.
              2.  Alle  imprese  radiofoniche  che  risultino  essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento, le quali:
                a) abbiano   registrato   la   testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b) trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  letterari  per  non meno del 30 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c) non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9.
              viene  corrisposto  a  cura  del Servizio dell'Editoria
          della  Presidenza  del  Consiglio,  ai  sensi  della  legge
          5 agosto  1981,  n.  416,  per  il quinquennio 1986-1990 un
          contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi due esercizi
          avendo  riferimento per la prima applicazione agli esercizi
          1985  e  1986,  inclusi  gli  ammortamenti,  e comunque non
          superiore a due miliardi.
              3.  Le  imprese  di  cui  al  precedente comma 2, hanno
          diritto  alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          Legge  5  agosto  1981,  n.  416,  applicate  con le stesse
          modalita'  anche  ai  consumi di energia elettrica, nonche'
          alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e
          al  rimborso  previsto  dalla  lettera  b)  del comma 1 del
          presente articolo.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  di  concerto  con il Ministro delle poste e delle
          telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  saranno disciplinati i
          metodi  e  le procedure per l'accertamento del possesso dei
          requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente
          articolo,  nonche'  per  la  verifica  periodica della loro
          persistenza."
              -  Gli  articoli 4  ed  8 della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  recante: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
          termini,  a  favore  delle  imprese  radiofoniche,  per  la
          dichiarazione  di  rinuncia  agli  utili di cui all'art. 9,
          comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
          ai  benefici  di  cui  all'art.  11  della  legge  stessa",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale.  27 agosto 1990, n.
          199, sono i seguenti:
              "Art.  4.  -  1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
          corrisposto,  a  cura  del Dipartimento dell'informazione e
          dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          un  contributo  annuo  pari al 70 per cento della media dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi,  alle  imprese  radiofoniche che risultino essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento e che:
                a) abbiano   registrato   la   testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b) trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  culturali  per  non meno del 50 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c) non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              2.   A   decorrere   dall'anno  1991,  ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano inferiori al 25 per cento dei costi di
          esercizio  annuali,  compresi gli ammortamenti, e' concesso
          un  ulteriore  contributo  integrativo pari al 50 per cento
          del  contributo  di  cui  al  comma  1. La somma di tutti i
          contributi  non  puo'  comunque superare l'80 per cento dei
          costi come determinati al medesimo comma 1.
              3.  Le  imprese  di  cui  al comma 1 hanno diritto alle
          riduzioni   tariffarie  di  cui  all'art.  28  della  legge
          5 agosto   1981,   n.   416,  e  successive  modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
          n.  67,  ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma
          1, dell'art. 11 della medesima legge n. 67, del 1987.
              4.  I  metodi  e  le  procedure  per l'accertamento del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della  loro  persistenza, sono disciplinati dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del
          7 ottobre 1987."
              "Art.  8.  -  1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
          carattere   locale   che   abbiano  registrato  la  testata
          radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso il competente
          tribunale,  trasmettano  quotidianamente  propri  programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  letterari,  per non meno del 15 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:
                a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          legge  5 agosto  1981,  n. 416, e successive modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia elettrica;
                b) al  rimborso  dell'80  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento  ai  servizi di due agenzie di informazione a
          diffusione nazionale o regionale."
              -  L'art.  7  del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
          n.  422,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 ottobre
          1993,  n.  253,  recante: "Provvedimenti urgenti in materia
          radiotelevisiva", e' il seguente:
              "Art.  7.  -  1.  Il  comma  3 dell'art. 23 della legge
          6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente:
                "3.   Ai   concessionari   per   la   radiodiffusione
          televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati
          per  la  radiodiffiisione televisiva locale di cui all'art.
          32,  che abbiano registrato la testata televisiva presso il
          competente  tribunale  e  che  trasmettano quotidianamente,
          nelle  ore  comprese  tra  le  07,00  e le 23,00 per almeno
          un'ora,  programmi  informativi autoprodotti su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          culturali,  si  applicano  i  benefici  di  cui  al comma 1
          dell'art.  11  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
          come  modificato  dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
          integrazioni.".
              2.  All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987,
          n.  67,  come  sostituito  dall'art. 7 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  le  parole:  "tribunale, che effettuino da
          almeno tre anni servizi inforinativi" sono sostituite dalle
          seguenti:
                "tribunale e".
              3.  All'art.  8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  sono  soppresse  le  parole:  "pubblichino notizie da
          almeno tre anni".
              -  L'art.  1  del Regolamento concernente la promozione
          della  distribuzione e della produzione di opere europee di
          cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni  16 marzo  1999,  n. 9/1999, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  119  del  24 maggio  1999,  e'  il
          seguente:
              "Art.   1   (Definizioni)   -   Ai  fini  del  presente
          regolamento s'intendono per:
                a) "opere europee", le opere originarie:
                  1. di Stati membri dell'Unione europea o
                  2.  di  Stati  terzi  europei che siano parti della
          convenzione  europea sulla televisione transfrontaliera del
          consiglio d'Europa, purche':
                    I.  realizzate da uno o piu' produttori stabiliti
          in uno o piu' di questi Stati o
                    II. prodotte sotto la supervisione e il controllo
          effettivo  di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu'
          di questi Stati o
                    III. il contributo dei coproduttori di tali Stati
          sia prevalente nel costo totale della coproduzione e questa
          non  sia  controllata da uno o piu' produttori stabiliti al
          di fuori di tali Stati;
                  3.  di altri Stati terzi europei, realizzate in via
          esclusiva,  o  in  coproduzione con produttori stabiliti in
          uno  o  piu' Stati membri, da produttori stabiliti in uno o
          piu'  Stati  terzi  europei  con i quali la Comunita' abbia
          concluso  accordi  nel  settore  dell'audiovisivo,  qualora
          queste   opere   siano   realizzate   con   il   contributo
          preponderante  di  autori  o  lavoratori residenti in uno o
          piu' Paesi europei.
              L'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 3
          e'  subordinata  alla condizione che opere originarie degli
          Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie in
          tali Paesi terzi.
                b) "emittenti",  le  persone fisiche o giuridiche che
          hanno  la responsabilita' editoriale nella composizione dei
          palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e
          che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi via cavo
          o  via  etere, nonche' via satellite, in forma codificata e
          non codificata;
                c) "canale tematico", canale che dedica almeno il 70%
          della programmazione ad un tema specifico.
                d) "Autorita",  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni;
                e) "Legge", la legge 30 aprile 1998, n. 122.".
              -  Per  l'art.  8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
          vedano le note all'art. 5.
              - L'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
          "Istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
          radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  3  (Norme  sull'emittenza  televisiva)  -  1.  E
          consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge la prosecuzione
          dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in
          chiaro  in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle
          nuove  concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda
          e comunque non oltre il 30 aprile 1998.
              2.   L'Autorita'   approva   il   piano   nazionale  di
          assegnazione  delle  frequenze  di cui all'art. 2, comma 6,
          entro  e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano
          nazionale  di assegnazione delle frequenze sono rilasciate,
          entro  e  non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni
          radiotelevisive  private.  Tali  concessioni, che hanno una
          durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto
          delle   condizioni  definite  in  un  regolamento  adottato
          dall'Autorita'  tenendo  conto anche dei principi di cui al
          comma  3, a societa' per azioni, in accomandita per azioni,
          a  responsabilita'  limitata  e cooperative. Le societa' di
          cui   al  presente  comma  devono  essere  di  nazionalita'
          italiana   ovvero  di  uno  Stato  appartenente  all'Unione
          europea.  Il  controllo delle societa' da parte di soggetti
          di  cittadinanza  o  nazionalita' di Stati non appartenenti
          all'Unione  europea  e'  consentito a condizione, che detti
          Stati  pratichino  nei confronti dell'Italia un trattamento
          di  effettiva  reciprocita',  fatte  salve  le disposizioni
          derivanti  da  accordi  internazionali.  Gli amministratori
          delle  societa'  richiedenti la concessione non devono aver
          riportato   condanna  irrevocabile  a  pena  detentiva  per
          delitto  non  colposo  superiore  a  sei  mesi e non devono
          essere   stati  sottoposti  a  misura  di  sicurezza  o  di
          prevenzione.      L'Autorita',      limitatamente      alla
          radiodiffusione sonora, e' autorizzata ad una deroga per le
          scadenze  previste  al comma 1 e per quelle previste per la
          predisposizione  del  piano nazionale di assegnazione e del
          conseguente   rilascio   delle   concessioni,   qualora  la
          complessita' del piano radiofonico impedisca la sua stesura
          nei   tempi  indicati.  Il  piano  dovra'  comunque  essere
          elaborato  entro  il  31 dicembre  1998 e il rilascio delle
          relative  concessioni  dovra' avvenire entro e non oltre il
          30 aprile   1999.  In  caso  di  deroga  e'  consentita  la
          prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di
          cui  al  comma  1, fino al rilascio delle nuove concessioni
          ovvero  fino  alla  reiezione  della domanda e comunque non
          oltre il 30 aprile 1999.
              3.    Ai    fini   del   rilascio   delle   concessioni
          radiotelevisive  il  regolamento di cui al comma 2, emanato
          dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei
          titolari di emittenti o reti private, prevede:
                a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
                  1) una misura adeguata del capitale e la previsione
          di  norme  che consentano la massima trasparenza societaria
          anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'art. 2;
                  2)  una  distinzione,  fra  i soggetti richiedenti,
          delle   emittenti  che,  in  base  al  progetto  editoriale
          presentato,   garantiscano   una   proposta  di  produzioni
          destinate  a  diversificare  l'offerta  in  relazione  alle
          condizioni    di    mercato,   una   quota   rilevante   di
          autoproduzione  e  di  produzione  italiana ed europea, una
          consistente  programmazione  riservata all'informazione, un
          adeguato   numero   di   addetti,   piani  di  investimento
          coordinati con il progetto editoriale;
                b) per  le  emittenti  radiotelevisive  locali  e  la
          radiodiffusione   sonora   nazionale,  i  seguenti  criteri
          direttivi:
                  1)   la   semplificazione   delle  condizioni,  dei
          requisiti  soggettivi  e  delle procedure di rilascio delle
          concessioni
                  2)  la  distinzione delle emittenti radiotelevisive
          locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali
          ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri
          che  verranno  stabiliti dall'Autorita'. La possibilita' di
          accedere a provvidenze ed incentivi, anche gia' previsti da
          precedenti  disposizioni  di  legge,  e'  riservata  in via
          esclusiva  alle  emittenti  con obblighi di informazione ed
          alle  emittenti  di  cui  all'art. 16, comma 5, della legge
          6 agosto 1990, n. 223;
                  3)  la previsione di norme atte a favorire la messa
          in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli
          investimenti  tecnici  e  produttivi,  le  compravendite di
          aziende,  impianti  o  rami di aziende, le dismissioni e le
          fusioni  nonche'  la  costituzione di consorzi di servizi e
          l'ingresso   delle  emittenti  radiotelevisive  locali  nel
          mercato dei servizi di telecomunicazioni;
                  4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive
          locali  di  trasmettere programmi informativi differenziati
          per   non   oltre  un  quarto  delle  ore  di  trasmissione
          giornaliera  in  relazione  alle  diverse aree territoriali
          comprese nel bacino di utenza;
                  5)  la previsione di norme specifiche in materia di
          pubblicita', sponsorizzazioni e televendite;
                  6)  in  attesa  che  il  Governo  emani  uno o piu'
          regolamenti    nei    confronti    degli    esercenti    la
          radiodifflrnione  sonora  e televisiva in ambito locale, le
          sanzioni  previste  dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990,
          n. 223, sono ridotte ad un decimo;
                  7)  nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono
          particolare  valore  le  emittenti  locali  che decidono di
          dedicare  almeno  il  70  per  cento  della  programmazione
          monotematica  quotidiana a temi di chiara utilita' sociale,
          quali  salute,  sanita' e servizi sociali, e classificabili
          come  vere  e  proprie  emittenti di servizio. Le emittenti
          locali  a  programmazione  monotematica  di chiara utilita'
          sociale  dovranno  essere considerate anche nella divisione
          della   parte   di   pubblicita'  pubblica  riservata  alle
          emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi
          di  quanto  previsto  dal  comma  1 dell'art. 9 della legge
          6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'art. 11-bis del
          decreto-legge  27 agosto  1993,  n.  323,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da
          ultimo, dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre
          1996,  n.  545,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          23 dicembre  1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono
          le  caratteristiche  e l'impegno previsto dal primo periodo
          hanno  diritto  prioritario  ai  rimborsi ed alle riduzioni
          tariffarie  previsti dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990,
          n.  250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
          323,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
          1993,  n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per
          le  emittenti  locali  che  dedicano almeno il 70 per cento
          della  propria programmazione ad un tema di chiara utilita'
          sociale,  la  misura  dei  rimborsi e delle riduzioni viene
          stabilita  sia  per  le agenzie di informazione, sia per le
          spese   elettriche,  telefoniche  e  di  telecomunicazioni,
          compreso  l'uso  del satellite, nella misura prevista dalle
          norme vigenti.
              4.  Nell'ambito  del  riassetto  del piano nazionale di
          assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria
          sono  assegnate  ai  soggetti  titolari  della  concessione
          comunitaria.
              5.    Le    concessioni    relative    alle   emittenti
          radiotelevisive   in  ambito  nazionale  devono  consentire
          l'irradiazione  dei  programmi  secondo  i  criteri tecnici
          stabiliti  nell'art.  2, comma 6, e comunque l'irradiazione
          del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80
          per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
          Le  concessioni  relative  alle  emittenti  radiofoniche in
          ambito   nazionale  devono  consentire  l'irradiazione  del
          segnale  in  un'area  geografica che comprenda almeno il 60
          per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
          Il  piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva
          almeno  un  terzo  dei  programmi irradiabili all'emittenza
          televisiva  locale  e,  di  norma,  il  70  per  cento  dei
          programmi  irradiabili  all'emittenza radiofonica in ambito
          locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze
          e' prevista una riserva di frequenze:
                a) per   le   emittenti   radiotelevisive   locali  e
          radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali,
          etniche  e  religiose  e che si impegnano a non trasmettere
          piu'  del  5  per  cento  di  pubblicita'  per  ogni ora di
          diffusione.  La  concessione  a  tali emittenti puo' essere
          rilasciata  se  le  stesse  sono costituite da associazioni
          riconosciute  o  non riconosciute, fondazioni o cooperative
          prive di scopo di lucro;
                b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione
          sonora  e televisiva digitale cosi' come previsto dall'art.
          2,  comma  6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione
          sonora    e    televisiva   digitale   e'   concesso   alla
          concessionaria  del  servizio pubblico e ai concessionari o
          autorizzati  per la televisione e la radiodiffusione sonora
          in  modulazione  di  frequenza,  che  a  tal  fine  possono
          costituire  consorzi fra loro o con altri concessionari per
          la gestione dei relativi impianti.
              6. (Abrogato)
              7. (Abrogato)
              8.   All'entrata   in   vigore   della  presente  legge
          l'Autorita'  dispone la cessazione dell'uso delle frequenze
          che  a  parere  della  stessa  non  sono  indispensabili ai
          soggetti    esercenti   l'attivita'   radiotelevisiva   per
          l'illuminazione   dell'area   di  servizio  e  del  bacino.
          L'Autorita'   assegna,   anche  in  via  provvisoria,  tali
          frequenze  ai  destinatari  di concessioni o autorizzazioni
          radiotelevisive  in  ambito nazionale e locale che hanno un
          grado  di  copertura  della popolazione inferiore al 90 per
          cento  di  quella residente nel territorio cui si riferisce
          la    concessione    o   l'autorizzazione.   Sono   escluse
          dall'assegnazione, che comunque e' attuata nel rispetto dei
          criteri   stabiliti   dalla  Corte  costituzionale  con  la
          sentenza   7 dicembre   1994,  n.  420,  le  emittenti  che
          trasmettono  in forma codificata. Le disposizioni di cui al
          presente  comma  sono  attuate fino all'entrata in funzione
          dell'Autorita' dal Ministero delle comunicazioni.
              9. (Abrogato).
              10.   La   diffusione   radiotelevisiva  via  satellite
          originata  dal  territorio  nazionale,  compresa  quella in
          forma  codificata, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata
          dall'Autorita'  ovvero,  fino  alla  sua  costituzione, dal
          Ministero  delle  comunicazioni,  sulla base di un apposito
          regolamento.
              11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di
          una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito
          nazionale   per  la  trasmissione  di  programmi  in  forma
          codificata.  I  soggetti legittimamente esercenti alla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  piu'  reti
          televisive  in ambito nazionale in forma codificata devono,
          ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma  2  del presente
          articolo,  dal  31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via
          satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti.
          Ciascun  operatore  puo' proseguire l'esercizio di due reti
          fino  al  30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel
          precedente periodo la rete eccedente puo' essere esercitata
          in  via  transitoria,  alle stesse condizioni e nei termini
          previsti  dai  comini 6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito
          regolamento  che  disciplina  le  trasmissioni in codice su
          frequenze  terrestri  e  tiene  conto, nell'indicazione del
          termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale
          tipo  di  trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento
          del funzionamento dell'Autorita' stessa, il Ministero delle
          comunicazioni,  in via provvisoria, prima dell'approvazione
          del   piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze,
          assegna   le   frequenze   libere,   anche  a  seguito  del
          trasferimento  su  cavo o su satellite delle reti di cui al
          presente  comma,  ai  concessionari o autorizzati in ambito
          nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste
          dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorita'
          adotta,  sulla  base  delle  norme contenute nella presente
          legge  e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del
          decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre  1996, n. 650, un
          regolamento  per  la disciplina dei servizi radiotelevisivi
          via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2,
          del  decreto-legge  27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre  1993,  n. 422, in
          contrasto con la presente legge.
              12.  Restano  salvi  gli  effetti  prodottisi in virtu'
          della  previgente  disciplina,  in particolare per cio' che
          attiene   ai   procedimenti  sanzionatori  in  corso,  alle
          violazioni contestate e alle sanzioni applicate.
              13.   A  partire  dal  1° gennaio  1998  gli  immobili,
          composti  da  piu'  unita' abitative di nuova costruzione o
          quelli   soggetti   a  ristrutturazione  generale,  per  la
          ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si
          avvalgono   di   norma  di  antenne  collettive  e  possono
          installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle
          singole  unita'  le  trasmissioni ricevute mediante antenne
          collettive.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in   vigore  della  presente  legge  i  comuni  emanano  un
          regolamento  sull'installazione degli apparati di ricezione
          delle  trasmissioni  radiotelevisive satellitari nei centri
          storici  al finesli garantire la salvaguardia degli aspetti
          paesaggistici.
              14.  Gli  interventi  per  la  realizzazione  di  nuovi
          impianti  o  per  la  riqualificazione di quelli esistenti,
          concernenti  la  distribuzione  all'interno degli edifici e
          delle  abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o
          via  satellite,  sono soggetti ad I.V.A. nella misura del 4
          per  cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla
          diffusione   radiotelevisiva   con   accesso   condizionato
          effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
          satellite, nonche' ai relativi decodificatori di utenti
              15.  All'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995,
          n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai
          soli fini del presente comma l'esercizio del credito,".
              16.  Dopo l'art. 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
          e'   inserito   il  seguente:  "43-bis.  L'installazione  e
          l'esercizio  di  impianti  e  ripetitori privati, destinati
          esclusivamente  alla  ricezione  e  trasmissione  via etere
          simultanea   ed   integrale  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi  diffusi  in  ambito  nazionale  e  locale, sono
          assoggettati  a  preventiva  autorizzazione  del  Ministero
          delle  comunicazioni,  il  quale  assegna  le  frequenze di
          funzionamento  dei  suddetti  impianti. Il richiedente deve
          allegare  alla  domanda  il progetto tecnico dell'impianto.
          L'autorizzazione  e'  rilasciata  esclusivamente ai comuni,
          comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti
          locali,   ed   ha  estensione  territoriale  limitata  alla
          circoscrizione   dell'ente   richiedente   tenendo   conto,
          tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna".
              17.  Le  imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
          operanti  in  ambito locale e le imprese di radiodiffusione
          sonora  operanti  in  ambito  nazionale  possono effettuare
          collegamenti  in  diretta  sia attraverso ponti mobili, sia
          attraverso  collegamenti temporanei funzionanti su base non
          interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio,
          in   occasione   di   avvenimenti   di  cronaca,  politica,
          spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese,
          durante   la   diffusione  dei  programmi  e  sulle  stesse
          frequenze    assegnate,    possono   trasmettere   dati   e
          informazioni  all'utenza. La concessione costituisce titolo
          per  l'utilizzazione  dei  ponti  mobili e dei collegamenti
          temporanei,  nonche'  per  trasmettere  dati e informazioni
          all'utenza.
              18.  Sono  consentite  le  acquisizioni,  da  parte  di
          societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita'
          di  radiodiffusione  sonora  e televisiva di cui all'art. 1
          del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  23 dicembre  1996,  n.  650,
          costituite   in   societa'  cooperative  a  responsabilita'
          limitata.
              19.  Fino  al  rilascio  delle nuove concessioni per la
          radiodiffusione  sonora  sono consentiti il trasferimento e
          la cessione di impianti o rami di azienda fra concessionari
          radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui
          agli  articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n.
          103,  secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 13, del
          decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono
          altresi'   consentite  le  acquisizioni  di  concessionarie
          svolgenti  attivita'  di radiodiffusione sonora a carattere
          comunitario   e   di   concessionarie  svolgenti  attivita'
          televisiva  esercitata  da  soggetti  che hanno ottenuto la
          concessione  per  la  radiodiffusione  televisiva in ambito
          locale  ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, del decreto-legge
          27 agosto  1993,  n.  323,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  27 ottobre 1993, n. 422, da parte di societa'
          cooperative  prive  di  scopo  di  lucro,  di  associazioni
          riconosciute   e   non  riconosciute  o  di  fondazioni,  a
          condizione    che   l'emittente   mantenga   il   carattere
          comunitario.   E'  inoltre  consentito  alle  emittenti  di
          radiodiffusione   sonora   operanti  in  ambito  locale  di
          ottenere  che  la  concessione precedentemente conseguita a
          carattere  commerciale  sia trasferita ad un nuovo soggetto
          avente i requisiti di emittente comunitaria.
              20.  I  canoni  di  concessione  relativi all'emittenza
          radiotelevisiva  privata  in  ambito locale sono dovuti dal
          momento del ricevimento del provvedimento di concessione da
          parte  dell'interessato.  Ove la concessione venga ricevuta
          nel  corso  dell'anno il canone e' dovuto in proporzione ai
          mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso.
              21.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  trasferimenti  di azioni o di quote di
          societa'   concessionarie   private   sono   consentiti   a
          condizione  che  l'assetto  proprietario  che ne derivi sia
          conforme  a  quanto  stabilito  nel  comma  2  del presente
          articolo.
              22.  Le  norme  di  cui all'art. 4 della legge 6 agosto
          1990,  n.  223,  si  applicano, a condizione che le imprese
          radiotelevisive   ne   chiedano  l'applicazione,  anche  in
          assenza   dei   piani   di   assegnazione  delle  frequenze
          radiofoniche  e  televisive  e  dei  piani  territoriali di
          coordinamento.  In  tal caso si fara' riferimento alle aree
          ove   sono   ubicati   gli  impianti  di  diffusione  e  di
          collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive.
              23.   Il   comma   45  dell'art.  1  del  decreto-legge
          23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23 dicembre  1996,  n. 650, e' sostituito dal
          seguente:
              "45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai
          commi   28,   30   e  31  sono  tenuti  ad  ottemperare  ai
          provvedimenti  di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre
          1997":
              24.  Il  canone  di  concessione  per  il  servizio  di
          radiodiffusione  sonora  digitale  terrestre  non e' dovuto
          dagli interessati per un periodo di dieci anni.
              L'art. 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
          modificato  dall'art.  27  del decreto legislativo 9 aprile
          2003, n. 68, e' il seguente:
              "Art.   174-bis.   -   1.   Ferme  le  sanzioni  penali
          applicabili,  la  violazione  delle  disposizioni  previste
          nella   presente   sezione   e'   punita  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio  del prezzo di
          mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
          in  misura  comunque  non  inferiore  a  Euro 103,00. Se il
          prezzo  non  e'  facilmente determinabile, la violazione e'
          punita,  con  la  sanzione  amministrativa da Euro 103,00 a
          Euro 1032,00.  La  sanzione amministrativa si applica nella
          misura  stabilita  per ogni violazione e per ogni esemplare
          abusivamente duplicato o riprodotto.".