Art. 10.
     Razionalizzazione e coordinamento della attivita' ispettiva

  1.  Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli
organi  di  vigilanza  sul  territorio,  e'  istituita,  senza  oneri
aggiuntivi  per  il bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture
del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali ed avvalendosi
delle  risorse  del  Ministero  stesso, una banca dati telematica che
raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati,
nonche'  informazioni  e  approfondimenti sulle dinamiche del mercato
del  lavoro  e  su  tutte  le  materie  oggetto di aggiornamento e di
formazione  permanente  del personale ispettivo. Alla banca dati, che
costituisce  una sezione riservata della borsa continua nazionale del
lavoro  di  cui  all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276,  hanno  accesso esclusivamente le amministrazioni che
effettuano  vigilanza  ai  sensi del presente decreto. Con successivo
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, da
adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,  sentito  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,  previo  parere  del  Centro  nazionale per l'informatica
nella  pubblica  amministrazione,  vengono  definite  le modalita' di
attuazione  e  di  funzionamento  della predetta banca dati, anche al
fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio
di  cui  all'articolo  17  del  citato decreto legislativo n. 276 del
2003.
  2.  Per  evitare  duplicazione  di interventi da parte degli organi
preposti  all'attivita' di vigilanza in materia di lavoro, previdenza
ed  assistenza  sociale,  le amministrazioni interessate provvedono a
comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti
telematici,   i   datori   di   lavoro   sottoposti   ad   ispezioni,
immediatamente dopo le ispezioni stesse.
  3.  Allo  scopo  di  procedere  ad  una  migliore e piu' efficiente
organizzazione  dell'attivita'  ispettiva  in  ambito  regionale,  le
Direzioni  regionali  del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali
dell'INPS  e  dell'INAIL  e con il Comando del nucleo dei Carabinieri
presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di
propria  competenza  gruppi  di  intervento straordinario, secondo le
direttive   della   direzione  generale,  per  contrastare  specifici
fenomeni  di  violazione  di  norme poste a tutela del lavoro e della
previdenza e assistenza obbligatoria.
  4.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da  adottarsi  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, e' adottato un
modello  unificato  di  verbale  di rilevazione degli illeciti ad uso
degli  organi  di  vigilanza  in  materia di lavoro e di previdenza e
assistenza  obbligatoria  nei cui confronti la direzione generale, ai
sensi   dell'articolo   2,   esercita  un'attivita'  di  direzione  e
coordinamento.
  5.  I  verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono
fonti  di  prova  ai sensi della normativa vigente relativamente agli
elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati
per    l'adozione    di    eventuali    provvedimenti   sanzionatori,
amministrativi   e   civili,   da   parte  di  altre  amministrazioni
interessate.
 
          Note all'art. 10:
              -  Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
          n. 276 del 2003, e' il seguente:
              "Art. 15 (Principi e criteri generali). - 1. A garanzia
          dell'effettivo  godimento  del  diritto  al  lavoro  di cui
          all'art.   4  della  Costituzione,  e  nel  pieno  rispetto
          dell'art.  120  della Costituzione stessa, viene costituita
          la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro,  quale sistema
          aperto  e  trasparente di incontro tra domanda e offerta di
          lavoro  basato  su una rete di nodi regionali. Tale sistema
          e'  alimentato  da tutte le informazioni utili a tale scopo
          immesse  liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
          pubblici   e   privati,   autorizzati  o  accreditati,  sia
          direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
              2.   La   borsa   continua   nazionale  del  lavoro  e'
          liberamente  accessibile  da  parte  dei lavoratori e delle
          imprese  e  deve  essere consultabile da un qualunque punto
          della  rete.  I  lavoratori  e le imprese hanno facolta' di
          inserire   nuove   candidature  o  richieste  di  personale
          direttamente  e  senza rivolgersi ad alcun intermediario da
          qualunque    punto   di   rete   attraverso   gli   accessi
          appositamente  dedicati  da  tutti  i  soggetti  pubblici e
          privati, autorizzati o accreditati.
              3.  Gli  operatori  pubblici  e  privati, accreditati o
          autorizzati,   hanno  l'obbligo  di  conferire  alla  borsa
          continua  nazionale  del  lavoro  i dati acquisiti, in base
          alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e
          a  quelle  rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e
          territoriale prescelto.
              4.  Gli  ambiti  in  cui  si articolano i servizi della
          borsa continua nazionale del lavoro sono:
                a) un livello nazionale finalizzato:
                  1)   alla   definizione   degli   standard  tecnici
          nazionali e dei flussi informativi di scambio;
                  2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
                  3) alla definizione dell'insieme delle informazioni
          che  permettano  la  massima  efficacia  e  trasparenza del
          processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
                b) un   livello   regionale  che,  nel  quadro  delle
          competenze   proprie  delle  regioni  di  programmazione  e
          gestione delle politiche regionali del lavoro:
                  1)  realizza  l'integrazione dei sistemi pubblici e
          privati presenti sul territorio;
                  2)  definisce  e  realizza il modello di servizi al
          lavoro;
                  3)   coopera   alla   definizione   degli  standard
          nazionali di intercomunicazione.
              5.  Il  coordinamento  tra  il  livello  nazionale e il
          livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto
          degli   articoli 4  e  120  della  Costituzione,  la  piena
          operativita'  della  borsa continua nazionale del lavoro in
          ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
          lavoro   e   delle   politiche  sociali  rende  disponibile
          l'offerta  degli  strumenti  tecnici  alle  regioni  e alle
          province  autonome  che  ne  facciano richiesta nell'ambito
          dell'esercizio delle loro competenze.".
              -  Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
          n. 276 del 2003, e' il seguente:
              "Art.  17  (Monitoraggio statistico e valutazione delle
          politiche  del lavoro). - 1. Le basi informative costituite
          nell'ambito  della  borsa  continua  nazionale  del lavoro,
          nonche'  le  registrazioni  delle  comunicazioni dovute dai
          datori  di  lavoro ai servizi competenti e la registrazione
          delle  attivita'  poste  in  essere da questi nei confronti
          degli    utenti    per    come   riportate   nella   scheda
          anagrafico-professionale  dei  lavoratori costituiscono una
          base  statistica  omogenea  e  condivisa  per  le azioni di
          monitoraggio  dei  servizi  svolte  ai  sensi  del presente
          decreto  legislativo  e  poste  in essere dal Ministero del
          lavoro  e delle politiche sociali, le regioni e le province
          per  i  rispettivi  ambiti  territoriali di riferimento. Le
          relative  indagini  statistiche  sono  effettuate  in forma
          anonima.
              2.  A  tal  fine,  la  definizione  e  la  manutenzione
          applicativa delle basi informative in questione, nonche' di
          quelle  in  essere presso gli Enti previdenziali in tema di
          contribuzioni  percepite e prestazioni erogate, tiene conto
          delle  esigenze  conoscitive  generali,  incluse  quelle di
          ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del
          SISTAN  e da parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici
          di valutazione di singole politiche ed interventi formulati
          ai  sensi  e  con  le  modalita'  dei  commi successivi del
          presente articolo.
              3.  I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e
          4-bis,  comma  7  del  decreto legislativo n. 181 del 2000,
          come   modificati   dagli   articoli 2   e  6  del  decreto
          legislativo  n.  297 del 2002, cosi' come la definizione di
          tutti  i flussi informativi che rientrano nell'ambito della
          borsa  continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di
          pertinenza  degli  Enti  previdenziali,  sono  adottati dal
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, tenuto
          conto  delle  esigenze  definite  nei  commi  1 e 2, previo
          parere  dell'ISTAT  e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi
          dalla   attuazione  del  presente  decreto,  le  necessarie
          direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo
          delle   indicazioni   di  una  Commissione  di  esperti  in
          politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio
          e  valutazione delle politiche occupazionali, da costituire
          presso  lo  stesso  Ministero  ed  in  cui  siano  presenti
          rappresentanti  delle  regioni e delle province, degli Enti
          previdenziali,   dell'ISTAT,  dell'ISFOL  e  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze oltre che del Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali.
              4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata
          con   rappresentanti   delle   parti  sociali,  e'  inoltre
          incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del
          presente  decreto,  una serie di indicatori di monitoraggio
          finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di
          cui  alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed
          approvazione   della  Conferenza  unificata,  costituiranno
          linee  guida per le attivita' di monitoraggio e valutazione
          condotte   dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  dalle  regioni  e dalle province per i rispettivi
          ambiti  territoriali di riferimento e in particolare per il
          contenuto del rapporto annuale di cui al comma 6.
              5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua
          nazionale  del  lavoro  il  Ministero  del  lavoro  e delle
          politiche  sociali  predispone,  d'intesa con la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione
          da  somministrare  alle  agenzie autorizzate o accreditate,
          nonche' agli enti di cui all'art. 6. La mancata risposta al
          questionario  di cui al comma precedente e valutata ai fini
          del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
              6.  Sulla  base  di  tali  strumenti di informazione, e
          tenuto conto delle linee guida definite con le modalita' di
          cui  al  comma  4  nonche'  della formulazione di specifici
          quesiti  di  valutazione di singole politiche ed interventi
          formulati   annualmente   dalla   Conferenza   unificata  o
          derivanti  dall'implementazione  di  obblighi  e  programmi
          comunitari,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche
          sociali,  avvalendosi  di  proprie strutture tecniche e col
          supporto  dell'ISFOL,  predispone  un  rapporto annuale, al
          Parlamento  e  alla  Conferenza unificata, che presenti una
          rendicontazione  dettagliata  e complessiva delle politiche
          esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di
          cui  al  presente decreto legislativo, sulla base di schemi
          statistico-contabili    oggettivi    e   internazionalmente
          comparabili  e  in grado di fornire elementi conoscitivi di
          supporto  alla  valutazione  delle singole politiche che lo
          stesso  Ministero,  le  regioni, le province o altri attori
          responsabili   della   conduzione,   del   disegno   o  del
          coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
              7.  Le  attivita'  di monitoraggio devono consentire di
          valutare  l'efficacia delle politiche attive per il lavoro,
          nonche'  delle misure contenute nel presente decreto, anche
          nella   prospettiva   delle   pari   opportunita'   e,   in
          particolare,  della integrazione nel mercato del lavoro dei
          lavoratori svantaggiati.
              8.   Con   specifico   riferimento   ai   contratti  di
          apprendistato,  e' istituita presso il Ministero del lavoro
          e  delle  politiche  sociali,  con decreto del Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  una  Commissione  di  sorveglianza con compiti di
          valutazione  in itinere della riforma. Detta Commissione e'
          composta   da   rappresentanti  ed  esperti  designati  dal
          Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, nel cui
          ambito   si   individua   il   Presidente,   dal  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca dalle
          regioni   e   province   autonome,   dalle  parti  sociali,
          dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce
          almeno  tre  volte  all'anno,  definisce  in via preventiva
          indicatori  di risultato e di impatto e formula linee guida
          per  la  valutazione,  predisponendo quesiti valutativi del
          cui  soddisfacimento  il rapporto annuale di cui al comma 6
          dovra'   farsi  carico  e  puo'  commissionare  valutazioni
          puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli
          studi  valutativi  commissionati nonche' delle informazioni
          contenute  nel rapporto annuale di cui al comma precedente,
          la   Commissione  potra'  annualmente  formulare  pareri  e
          valutazioni.   In  ogni  caso,  trascorsi  tre  anni  dalla
          approvazione   del   presente   decreto,   la   Commissione
          predisporra'  una  propria relazione che, sempre sulla base
          degli  studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le
          realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi'
          le  possibili  modifiche  alle  politiche  in  oggetto.  Le
          risorse  per  gli  studi in questione derivano dal bilancio
          del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali -
          Ufficio  centrale  orientamento  e formazione professionale
          dei lavoratori.".