Art. 12. 
            Diffida accertativa per crediti patrimoniali 
 
  1.  Qualora  nell'ambito  dell'attivita'  di   vigilanza   emergano
inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti
patrimoniali  in  favore  dei  prestatori  di  lavoro,  il  personale
ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore  di  lavoro  a
corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. 
  2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il
datore di lavoro puo' promuovere tentativo di conciliazione presso la
Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo,  risultante  da
verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di  diffida  perde
efficacia e, per il verbale medesimo,  non  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo  e  terzo
del codice civile. 
  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o  in  caso  di
mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da  apposito  verbale,
il  provvedimento  di  diffida  di  cui  al  comma  1  acquista,  con
provvedimento del direttore della Direzione provinciale  del  lavoro,
valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo. 
  4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3  e'
ammesso ricorso davanti al  Comitato  regionale  per  i  rapporti  di
lavoro di cui all'articolo 17, integrato con  un  rappresentante  dei
datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati  dalle
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni
dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il  ricorso  nella  sua
composizione ordinaria. I  ricorsi  vanno  inoltrati  alla  direzione
regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento  motivato,  dal
Comitato nel termine di novanta giorni dal  ricevimento,  sulla  base
della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in  possesso
dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per  la
decisione  il  ricorso  si  intende  respinto.  Il  ricorso  sospende
l'esecutivita' della diffida. 
 
          Nota all'art. 12:
              -  Per  il  testo  del  citato  art. 2113, commi primo,
          secondo e terzo del codice civile si veda nota all'art. 11.