(Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 1)
                             CAPITOLO I 
 
TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITA' SPETTANTI  AGLI
AVVOCATI  PER  LE   PRESTAZIONI   GIUDIZIALI   IN   MATERIA   CIVILE,
                     AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA 
 
                               Art. 1 
                       (Diritto dell'avvocato) 
 
   1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie
equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate,  sono  dovuti
all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle
A e B. 
 
          Note agli allegati - Capitolo I:
          Note all'art. 5:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  91  del codice di
          procedura civile:
              "Art.  91  (Condanna  alle spese). - Il giudice, con la
          sentenza  che chiude il processo davanti a lui, condanna la
          parte   soccombente   al  rimborso  delle  spese  a  favore
          dell'altra  parte  e ne liquida l'ammontare insieme con gli
          onorari  di  difesa.  Eguale provvedimento emette nella sua
          sentenza il giudice che regola la competenza.
              Le  spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere
          con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
          della  sentenza  del  titolo  esecutivo e del precetto sono
          liquidate  dall'ufficiale  giudiziario  con nota in margine
          all'originale e alla copia notificata.
              I  reclami  contro  le  liquidazioni  di  cui  al comma
          precedente   sono   decisi  con  le  forme  previste  negli
          articoli 287  e  288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene
          il cancelliere o l'ufficiale giudiziario".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del  codice di
          procedura civile:
              "Art.  7 (Competenza del giudice di pace). - Il giudice
          di  pace  e' competente per le cause relative a beni mobili
          di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla
          legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
              Il  giudice di pace e' altresi' competente per le cause
          di  risarcimento  del  danno prodotto dalla circolazione di
          veicoli  e di natanti, purche' il valore della controversia
          non superi lire trenta milioni.
              E' competente qualunque ne sia il valore:
                1) per le cause relative ad apposizione di termini ed
          osservanza   delle  distanze  stabilite  dalla  legge,  dai
          regolamenti  o  dagli  usi  riguardo  al  piantamento degli
          alberi e delle siepi;
                2)   per  le  cause  relative  alla  misura  ed  alle
          modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
                3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o
          detentori  di  immobili  adibiti  a  civile  abitazione  in
          materia  di  immissioni  di  fumo  o di calore, esalazioni,
          rumori,  scuotimenti  e simili propagazioni che superino la
          normale tollerabilita'.".
          Note all'art. 11:
              -   Il   titolo   del  Capo  III,  del  Libro  IV  (dei
          procedimenti  speciali),  del  Titolo  I  (dei procedimenti
          sommari) reca: dei procedimenti cautelari.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 669-quaterdecies del
          codice di procedura civile:
              "Art.  669-quaterdecies  (Ambito di applicazione). - Le
          disposizioni   della   presente  sezione  si  applicano  ai
          provvedimenti  previsti nelle sezioni II, III e V di questo
          capo,   nonche',   in   quanto   compatibili,   agli  altri
          provvedimenti  cautelari previsti dal codice civile e dalle
          leggi  speciali.  L'art. 669-septies si applica altresi' ai
          provvedimenti   di  istruzione  preventiva  previsti  dalla
          sezione IV di questo capo.".
              - Si riporta il testo dell'art. 2409 del codice civile:
              "Art.  2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
          sospetto  che  gli  amministratori,  in violazione dei loro
          doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
          che  possono  arrecare  danno  alla societa' o a una o piu'
          societa'  controllate,  i  soci che rappresentano il decimo
          del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
          mercato  del capitale di rischio, il ventesimo del capitale
          sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
          notificato  anche  alla societa'. Lo statuto puo' prevedere
          percentuali minori di partecipazione.
              Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione   della  societa'  a  spese  dei  soci
          richiedenti,  subordinandola, se del caso, alla prestazione
          di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
              Il  tribunale  non ordina l'ispezione e sospende per un
          periodo   determinato   il   procedimento   se  l'assemblea
          sostituisce  gli amministratori e i sindaci con soggetti di
          adeguata  professionalita',  che  si attivano senza indugio
          per  accertare  se  le  violazioni  sussistono  e,  in caso
          positivo,  per  eliminarle,  riferendo  al  tribunale sugli
          accertamenti e le attivita' compiute.
              Se  le  violazioni  denunziate sussistono ovvero se gli
          accertamenti  e  le  attivita'  compiute ai sensi del terzo
          comma  risultano  insufficienti  alla loro eliminazione, il
          tribunale   puo'   disporre   gli  opportuni  provvedimenti
          provvisori  e  convocare  l'assemblea  per  le  conseguenti
          deliberazioni.  Nei  casi  piu'  gravi  puo'  revocare  gli
          amministratori  ed eventualmente anche i sindaci e nominare
          un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
          durata.
              L'amministratore  giudiziario puo' proporre l'azione di
          responsabilita'  contro  gli amministratori e i sindaci. Si
          applica l'ultimo comma dell'art. 2393.
              Prima  della scadenza del suo incarico l'amministratore
          giudiziario  rende  conto  al tribunale che lo ha nominato;
          convoca  e  presiede  l'assemblea  per  la nomina dei nuovi
          amministratori  e  sindaci  o per proporre, se del caso, la
          messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
          una procedura concorsuale.
              I  provvedimenti  previsti  da  questo articolo possono
          essere  adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
          del  consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per  il
          controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
          ricorso  al  mercato  del capitale di rischio, del pubblico
          ministero;  in  questi casi le spese per l'ispezione sono a
          carico della societa'.".
          Note agli allegati - Capitolo II - Tariffa penale:
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  360 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  360  (Accertamenti tecnici non ripetibili). - 1.
          Quando   gli   accertamenti   previsti   dall'articolo  359
          riguardano  persone, cose o luoghi il cui stato e' soggetto
          a   modificazione,  il  pubblico  ministero  avvisa,  senza
          ritardo,  la  persona  sottoposta alle indagini, la persona
          offesa  dal  reato e i difensori del giorno, dell'ora e del
          luogo  fissati  per  il  conferimento dell'incarico e della
          facolta' di nominare consulenti tecnici.
              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 364, comma 2.
              3.   I   difensori   nonche'   i   consulenti   tecnici
          eventualmente   nominati  hanno  diritto  di  assistere  al
          conferimento    dell'incarico,    di    partecipare    agli
          accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
              4.  Qualora,  prima  del conferimento dell'incarico, la
          persona   sottoposta   alle  indagini  formuli  riserva  di
          promuovere  incidente  probatorio,  il  pubblico  ministero
          dispone  che  non  si  proceda  agli accertamenti salvo che
          questi,  se  differiti,  non  possano piu' essere utilmente
          compiuti.
              5.   Se  il  pubblico  ministero,  malgrado  l'espressa
          riserva  formulata dalla persona sottoposta alle indagini e


          pur  non  sussistendo  le  condizioni  indicate nell'ultima
          parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli
          accertamenti,  i  relativi  risultati  non  possono  essere
          utilizzati nel dibattimento.".