(Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 11)
                               Art. 11 
                       (Procedimenti speciali) 
 
   1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti
al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti  non  contenziosi
sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo  studio  degli
atti e per  la  compilazione  del  ricorso  e  di  qualunque  scritto
esplicativo dello stesso. 
   2. Nel caso che nei  procedimenti  indicati  al  precedente  comma
sorgano contestazioni il cui esame e' devoluto al giudice in sede  di
cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai  paragrafi  I,  II,  IV
della tabella A. 
   3. Per i procedimenti previsti dal libro IV, Titolo I,  capo  III,
sez. I, c.p.c., per quelli previsti dall'art. 669 quaterdecies c.p.c. 
e per quelli di cui all'art. 2409 cc., sono dovuti gli onorari di cui
ai paragrafi I, II, e IV della tabella A, in quanto applicabili.