Art. 11 (Procedimenti speciali) 1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso. 2. Nel caso che nei procedimenti indicati al precedente comma sorgano contestazioni il cui esame e' devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, IV della tabella A. 3. Per i procedimenti previsti dal libro IV, Titolo I, capo III, sez. I, c.p.c., per quelli previsti dall'art. 669 quaterdecies c.p.c. e per quelli di cui all'art. 2409 cc., sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A, in quanto applicabili.