(Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 12)
                               Art. 12 
              (Cause in materia di rapporti di lavoro) 
 
   1. Per le controversie individuali  di  lavoro,  il  valore  delle
quali non supera Euro 500,00 gli onorari sono ridotti alla meta'. Per
l'assistenza  in  procedure  conciliative,  l'onorario  dell'avvocato
sara' liquidato in base alla tariffa stragiudiziale.