(Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 2)
                               Art. 2 
                        (Obbligo del cliente) 
 
   1. Gli onorari e i diritti sono  sempre  dovuti  all'avvocato  dal
cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice  sulle  spese
giudiziali.