Art. 4 (Inderogabilita' della tariffa. Condizioni e limiti) 1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili. 2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purche' la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.