(Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 4)
                               Art. 4 
        (Inderogabilita' della tariffa. Condizioni e limiti) 
 
   1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti  per  le  prestazioni
dell'avvocato sono inderogabili. 
   2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e  l'onorario
previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del  caso,
una  manifesta  sproporzione,  possono  essere  superati  i   massimi
indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo
comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle
tabelle, purche' la parte che vi abbia interesse esibisca  il  parere
del competente Consiglio dell'ordine.