(Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 5)
                               Art. 5 
               (Criteri generali per la liquidazione) 
 
   1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente  deve
essere tenuto conto della natura e  del  valore  della  controversia,
dell'importanza e del numero  delle  questioni  trattate,  del  grado
dell'autorita' adita,  con  speciale  riguardo  all'attivita'  svolta
dall'avvocato davanti al giudice. 
   2.  Nelle  cause  di  particolare  importanza  per  le   questioni
giuridiche trattate, la  liquidazione  degli  onorari  a  carico  del
soccombente puo' arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. 
   3. Nella liquidazione degli onorari a carico  del  cliente,  oltre
che dei criteri di cui ai commi precedenti, puo' essere tenuto  conto
dei risultati del giudizio e dei vantaggi,  anche  non  patrimoniali,
conseguiti, nonche'  dell'urgenza  richiesta  per  il  compimento  di
singole attivita' e, nelle  cause  di  straordinaria  importanza,  la
liquidazione puo' arrivare fino al quadruplo dei  massimi  stabiliti,
previo parere del Consiglio dell'Ordine. 
   4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda piu'  persone
aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico  puo'  essere
aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di
dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per  ciascuna
parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti,  La  stessa
disposizione trova applicazione, ove piu' cause vengano riunite,  dal
momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e
difenda una parte contro piu' parti quando  la  prestazione  comporti
l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto. 
   5.  Nella  ipotesi  in  cui,  pur  nella  identita'  di  posizione
processuale dei vari clienti, la prestazione  professionale  comporti
l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto
all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto  al  compenso  secondo
tariffa, ridotto del 30%. 
   6. La liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del  codice
di procedura civile  deve  essere  fatta  in  relazione  a  tutte  le
prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi  sia  stata  una
decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o  con  sentenza
non definitiva. 
   7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale  del
giudice di pace e nelle cause accessorie o di  garanzia  sono  dovuti
gli onorari di cui al paragrafo II della tabella A, avuto riguardo al
valore della controversia. Nelle cause di competenza del  giudice  di
pace, ai sensi dell'art. 7, 2° comma,  codice  di  procedura  civile,
eccedenti il valore di  Euro  2.600,00  sono  ugualmente  dovuti  gli
onorari di cui al paragrafo II.