Art. 7 (Pluralita' di difensori e societa' professionali) 1. Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato. 2. Se l'incarico professionale e' conferito ad una societa' tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione e' svolta da piu' soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.