(Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 7)
                               Art. 7 
         (Pluralita' di difensori e societa' professionali) 
 
   1. Nel caso che  incaricati  della  difesa  siano  piu'  avvocati,
ciascuno di essi ha diritto nei confronti del  cliente  agli  onorari
per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del  soccombente
sono computati gli onorari per un solo avvocato. 
   2. Se l'incarico professionale e' conferito ad  una  societa'  tra
avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo  professionista
anche se la prestazione e' svolta da piu' soci, salva espressa deroga
pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.