(Capitolo II Tariffa penale-art. 2)
                               Art. 2 
                       (Giudizi non compiuti) 
 
   1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a  termine
per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato  o  il
cliente o l'avvocato recedono dal mandato, l'avvocato  ha  ugualmente
diritto ai rimborso delle spese ed al compenso  per  l'opera  svolta,
computandosi in questa anche il lavoro  preparatorio,  gia'  compiuto
alla data di cessazione dell'incarico.