Art. 2 (Giudizi non compiuti) 1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto ai rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, gia' compiuto alla data di cessazione dell'incarico.