(Capitolo II Tariffa penale-art. 3)
                               Art. 3 
      (Pluralita' di difensori e parti. Societa' professionali) 
 
   1. Nel caso di assistenza e difesa di piu' parti aventi la  stessa
posizione, la parcella unica potra' essere aumentata, per ogni  parte
e fino ad un massimo di dieci, del 20%  e,  ove  le  parti  siano  in
misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le  prime  dieci  e
fino  ad  un  massimo  di  venti,  La   stessa   disposizione   trova
applicazione ove  piu'  cause  vengano  riunite,  dal  momento  della
disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una
parte contro piu' parti, quando la prestazione  comporti  l'esame  di
particolari situazioni di fatto o di diritto. 
   2. Nel caso di  assistenza  a  due  o  piu'  clienti  che  abbiano
identita' di posizione processuale, ove la prestazione  professionale
comporti l'esame di situazioni particolari  ai  diversi  imputati  in
rapporto al reato contestato, l'avvocato avra' diritto, da  parte  di
ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%. 
   3. Nel caso che  incaricati  della  difesa  siano  piu'  avvocati,
ciascuno di essi ha diritto nei confronti del  cliente  agli  onorari
per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente,
in caso di costituzione di parte civile, sono computati  gli  onorari
per un solo avvocato. 
   4. Se l'incarico professionale e' conferito ad  una  societa'  tra
avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista,
anche se la prestazione e' svolta da piu' soci, salva espressa deroga
pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.