Art. 5 (Criteri per la determinazione del valore della pratica) 1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile. 2. Per le pratiche di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da Euro 25.900,01 a Euro 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da Euro 51.700,01 a Euro 103.300,00; se pero' il valore effettivo risulta manifestamente diverso da quello presunto dal codice di rito, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di Euro 516.500,00. 3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore. 4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente. 5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente. 6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali. 7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.