(Capitolo III Tariffa onorari spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale-art. 5)
                               Art. 5 
      (Criteri per la determinazione del valore della pratica) 
 
   1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma  del
codice di procedura civile. 
   2. Per le pratiche di valore indeterminabile  gli  onorari  minimi
sono quelli previsti per le pratiche di valore da  Euro  25.900,01  a
Euro 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli  previsti  per
le pratiche di valore da Euro 51.700,01 a Euro 103.300,00;  se  pero'
il valore effettivo risulta manifestamente diverso da quello presunto
dal codice di rito, vengono applicati, tenuti presenti i  criteri  di
cui all'art. 1, comma 2, gli onorari minimi e massimi previsti  negli
scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore
di Euro 516.500,00. 
   3.  Per  l'assistenza  in  procedure  concorsuali   giudiziali   o
stragiudiziali si ha riguardo  al  valore  del  credito  del  cliente
creditore o al valore del passivo del cliente debitore. 
   4. Per  l'assistenza  in  pratiche  di  successioni,  divisioni  e
liquidazioni si ha riguardo  al  valore  della  quota  attribuita  al
cliente. 
   5. Per  l'assistenza  in  pratiche  amministrative  il  valore  si
determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo
comunque presente l'interesse sostanziale del cliente. 
   6. Per l'assistenza  in  pratiche  in  materia  tributaria  si  ha
riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il
limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali. 
   7. L'onorario previsto per  l'arbitro  unico  o  per  il  collegio
arbitrale si applica sia per gli arbitrati  rituali  che  per  quelli
irrituali.