(Capitolo III Tariffa onorari spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale-art. 8)
                               Art. 8 
                      (Indennita' di trasferta) 
 
   1. All'avvocato  che,  per  l'esecuzione  dell'incarico  ricevuto,
debba trasferirsi fuori dal  proprio  domicilio  professionale,  sono
dovute le spese di viaggio e di soggiorno -pernottamento in albergo 4
stelle e vitto -rimborsate nel loro ammontare  documentato,  con  una
maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in
caso di utilizzo di  autoveicolo  proprio,  e'  dovuta  un'indennita'
chilometrica pari ad un quinto del  costo  del  carburante  a  litro,
oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e  parcheggio.
Sono in ogni  caso  dovuti  gli  onorari  relativi  alla  prestazione
effettuata e un'indennita' di trasferta da un minimo di Euro 10 a  un
massimo di Euro 30 per ogni ora o frazione di ora, con un massimo  di
Otto ore giornaliere.