(Relazione)
                              RELAZIONE 
 
   In ossequio al combinato disposto dell'art. 57 del  Regio  decreto
legge 27 novembre 1933, n. 1578, cosi' come  modificato  dall'art.  3
del decreto legislativo luogotenenziale 22  febbraio  1946,  n.  170,
dell'art. 1 legge 3 agosto 1949, n. 536 e dell'articolo  unico  della
legge 7 novembre 1957, n. 1051, il  Consiglio  nazionale  forense  ha
sottoposto  all'attenzione  del  Ministro  della  giustizia  i  nuovi
criteri di riferimento  per  la  determinazione  degli  onorari,  dei
diritti e delle indennita' dovuti agli avvocati per l'esercizio della
attivita' professionale, approvati con delibera adottata nella seduta
plenaria del 20 settembre 2002. 
   Ai  sensi  delle  suddette  disposizioni,   le   tariffe   forensi
dovrebbero essere aggiornate ogni due anni. Il  termine  predetto  ha
natura ordinatoria,  ed  essendo  trascorsi  dieci  anni  dall'ultimo
aggiornamento attuato con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, appare
opportuno provvedere al periodico aggiornamento delle tariffe. 
   Com'e' noto, nel  decennio  trascorso  si  sono  succedute  rapide
trasformazioni nel Paese e nell'amministrazione della  giustizia.  La
professione  di  avvocato  si  e'  adattata  ai  mutamenti  normativi
comportanti modifiche di taluni riti  sia  civili  che  penali,  alla
complicazione del sistema  normativo  in  relazione  ai  processi  di
internazionalizzazione  dei  traffici,  all'integrazione  del  nostro
ordinamento giuridico con l'ordinamento  comunitario.  Tale  processo
innovativo ha comportato per la professione forense la necessita'  di
una formazione e di un aggiornamento costanti, la necessita'  di  una
costosa  opera   di   progressiva   informatizzazione   degli   studi
professionali e degli  altri  strumenti  per  l'esercizio  quotidiano
dell'attivita',  l'adeguamento  delle  prassi  e  dei  parametri   di
riferimento deontologici. 
   E' peraltro necessario che i  cittadini  ricevano  dagli  avvocati
un'opera di assistenza e di tutela adeguata e pronta che,  pur  nella
inevitabile varieta' delle esperienze  e  delle  qualita'  personali,
offra alla collettivita' standard comuni al di  sotto  dei  quali  la
protezione  del  fondamentale  diritto  di  difesa,   propria   delle
democrazie     pluraliste     contemporanee,     si      risolverebbe
nell'accentuazione delle discriminazioni piuttosto  che  nell'aumento
delle opportunita' per tutti i cittadini. 
   In questo  quadro,  il  mantenimento  di  un  sistema  di  onorari
professionali minimi inderogabili appare, ove  correttamente  inteso,
non come un'indebita protezione di operatori professionali ai margini
del  mercato,  ma  come  la  garanzia   pubblica   che   evita   alla
collettivita' gli effetti piu' dannosi del dispiegamento, senza alcun
limite delle dinamiche della concorrenza commerciale.  Ad  avvalorare
tale  predicato,  la  recente  sentenza  Corte  di  giustizia   delle
Comunita' europee 19 febbraio 2002, in causa C35-99, ha posto fine ad
un annoso dibattito circa la compatibilita'  del  sistema  tariffario
con l'art. 81 del Trattato CE, chiarendo  come  la  deliberazione  da
parte del Ministro per la giustizia, conseguente  alla  proposta  del
Consiglio  nazionale,  salvaguardi  la  valenza   pubblicistica   del
relativo procedimento, in funzione della protezione  degli  interessi
generali della collettivita', e non gia'  degli  interessi  specifici
della categoria professionale. 
   La decisione dell'organo di giustizia comunitario ben  si  integra
con il quadro di riferimento dell'ordinamento italiano vigente,  dove
la tradizionale collocazione pubblicistica  delle  organizzazioni  di
autogoverno degli avvocati, i Consigli degli ordini  forensi,  si  e'
arricchita negli ultimi anni di numerose ulteriori funzioni di natura
squisitamente pubblica, in ossequio al principio  di  sussidiarieta',
quali quelle connesse al gratuito patrocinio e alla difesa d'ufficio. 
   L'inadeguatezza delle tariffe vigenti  non  si  limita  ai  valori
monetari riferiti al 1994 e pertanto non adeguati all'incremento  del
costo della vita, ma  concerne  anche  l'impianto  sistematico  delle
stesse.  Invero,  da  un  lato  quelle  civili  non  considerano   le
variazioni intervenute nella geografia  giurisdizionale,  dall'altro,
quelle penali, ove ad esempio non e' prevista  espressamente  neppure
una voce relativa alla partecipazione alle udienze, rende,  a  volte,
difficoltosa  la   redazione   delle   parcelle.   Altre   importanti
innovazioni degli ultimi anni, come l'istituzione delle societa'  tra
avvocati, disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
in attuazione della direttiva 98/5/CE,  nonche'  l'equiparazione  del
domicilio  professionale  alla  residenza  ai  fini   dell'iscrizione
nell'albo, richiedono di essere recepite nella tariffa. 
   La citata inadeguatezza si e' aggravata a partire dal  1°  gennaio
del 2002 in ragione della introduzione dell'euro e della perdita di 
 
valore legale della lira. Il Consiglio nazionale  forense  ha  dovuto
allora   compiere   un'attivita'   di   adeguamento    interpretativo
conseguente  all'inutilizzabilita'  di   uno   strumento   tariffario
concepito e strutturato per una moneta diversa. Le regole  legali  di
conversione sono state applicate sulla base di approfonditi  studi  e
del parere del Comitato  Euro  presso  il  Ministero  delle  Finanze.
Questo ha scongiurato il rischio di grande incertezza e di confusione
ingenerato tra gli operatori  dalla  non  corretta  applicazione  dei
metodi di conversione. Pur tuttavia molte  difficolta'  non  potevano
essere superate. Non si e' potuto  che  prendere  atto,  ad  esempio,
della inapplicabilita' di  regole  e  criteri  di  cui  alla  tariffa
vigente in lire, prima fra tutte la  regola  dell'arrotondamento  dei
valori  monetari  alle  5.000  lire.  Ne  e'  risultata  una  tariffa
costituita da valori monetari espressi fino  al  centesimo  di  Euro,
evidentemente  ben  piu'  complessa  da  maneggiare.   In   occasione
dell'aggiornamento delle tariffe, e'  stato  necessario  rivedere  le
stesse anche in relazione a tale profilo. 
   La revisione delle tariffe rappresenta  peraltro  l'occasione  per
correggere  e  migliorare   le   insufficienze   e   le   difficolta'
interpretative derivanti dall'applicazione delle tariffe del  1994  e
che,  talvolta,  ha  cagionato  oscillazioni  notevoli  in  sede   di
applicazione giurisprudenziale. Di qui l'attenzione e l'interesse del
Consiglio nazionale forense, che ha  condotto  in  merito  una  lunga
attivita' preparatoria e di studio, lungo  i  primi  sette  mesi  del
2002, per il tramite della propria Commissione  tariffe,  avvalendosi
anche di consulenti esterni  qualificati  nel  calcolo  matematico  e
nella ragioneria. 
 
   La Tariffa si fonda sui seguenti criteri generali. 
 
   La Tariffa e' informata ad un generale principio di ragionevolezza
che ha consigliato di partire dall'impianto  delle  tariffe  vigenti,
per procedere a revisioni e miglioramenti che muovono nella direzione
dell'adozione di uno strumento piu' agile  ed  intellegibile  e  che,
soprattutto, non dia luogo a divergenze interpretative. 
   Il  decreto  ministeriale  5  ottobre  1994,  n.   585   prevedeva
articolati che recavano  regole  generali  e  criteri  relativi  agli
onorari  per  l'attivita'   giudiziale   civile,   amministrativa   e
tributaria, per l'attivita'  giudiziale  penale,  e  per  l'attivita'
professionale  stragiudiziale;  recava  inoltre  due   tabelle,   una
relativa agli onorari giudiziali civili, amministrativi  e  tributari
(tab. a), una relativa ai  diritti  fissi  (tab.  b);  le  altre  due
tabelle che componevano il sistema constavano della  tabella  penale,
dove non vi era differenza tra onorari (dovuti in  misura  oscillante
tra un minimo e un massimo) e diritti (dovuti  in  misura  fissa),  e
della tabella stragiudiziale,  articolata  invece  secondo  minimi  e
massimi. 
   Rispetto  a  tale  impianto,  ferma  restando  la  previsione   di
articolati  normativi  che  constano   dell'adeguamento   di   quelli
esistenti, le novellate Tariffe subiscono una innovazione di non poco
momento. Mentre quelle previgenti indicavano i minimi e i massimi dei
vari onorari  per  un  unico  scaglione  di  valore  della  causa,  e
prevedevano criteri di sviluppo la  cui  applicazione  consentiva  di
ricavare gli importi propri degli altri scaglioni, le  nuove  tariffe
recano viceversa gli onorari minimi e  massimi  gia'  sviluppati  per
tutti gli scaglioni, salvo ovviamente un unico criterio  di  chiusura
che consenta di calcolare gli onorari per cause dal valore  superiore
all'ultimo scaglione sviluppato. 
   L'innovazione consente  di  superare  le  difficolta'  relative  a
talune formule presenti nel decreto ministeriale del 1994 per diversi
coefficienti di applicazione, la cui divergente  applicazione  poteva
portare (e ha  effettivamente  portato,  basti  verificare  le  molte
pubblicazioni in commercio) all'individuazione di onorari  diversi  a
seconda dell'interpretazione accolta (a mero titolo  di  esempio,  si
indica  la  questione  relativa  all'interpretazione  da  rendere   a
proposito dell'espressione  "ultima  colonna",  di  cui  alle  "Norme
comuni ai numeri 1B/a, 1B/b, 2/c, 2/e, (D.M.  cit.,  in  GU  cit.  p.
16-17) ed in particolare se per "ultima colonna"  doveva  intendersi:
quella relativa alle pratiche di valore da L. 50  milioni  a  L.  100
milioni,  cioe'  l'ultima  prevista  espressamente   in   cifre   dal
provvedimento  normativo,   al   punto   2.c;   oppure   la   colonna
immediatamente precedente, ottenuta dallo sviluppo dei criteri). 
   L'approvazione di tabelle con onorari gia'  sviluppati,  piuttosto
che con onorari indicati solo per  scaglioni  base,  che  rinviano  a
certi  criteri  per  l'individuazione  degli  onorari   degli   altri
scaglioni, rappresenta la semplificazione piu'  profonda  dell'intera
tariffa.  E'  stato  inoltre  operato  un  adeguamento   delle   voci
tariffarie sulla base dell'indice ISTAT  relativo  alla  perdita  del
potere d'acquisto della moneta dal 1994 ad oggi pari al 25%. 
   E'  stato  altresi'  ritenuto  opportuno  adeguare  anche   quanto
previsto in relazione al rimborso  forfetario  delle  spese  generali
(art. 14 tariffa civile; art.  8  tariffa  penale;  art.  12  tariffa
stragiudiziale), ed aumentarlo dal dieci al dodici virgola cinque per
cento. 
   L'iniziale   proposta   del   Consiglio   Nazionale   Forense   di
innalzamento delle spese generali dal 10% al 15% e' stata oggetto  di
osservazione critica sia  in  sede  di  parere  interlocutorio  della
sezione atti  normativi  del  Consiglio  di  Stato  sia  in  sede  di
riscontro da parte di questa  amministrazione,  che  ha  ritenuto  di
contenere l'aumento nella misura del 25%, fissandolo quindi al 12,5%. 
   Secondo il parere del Consiglio di  Stato,  pero',  nemmeno  tale,
piu' contenuto, incremento, troverebbe adeguata giustificazione e  si
risolverebbe  pertanto  in  un  ulteriore  appesantimento,   che   si
aggiungerebbe alla lievitazione dei  livelli  tariffari  per  effetto
dell'inflazione, determinata, come piu' volte detto, nella misura del
25%. 
   In particolare si legge nel parere  che  "non  emergono  specifici
approfondimenti in merito a cause ben individuate che abbiano portato
le spese di gestione degli studi professionali, comprese le spese del
personale e per impianti tecnologici, ad aumenti stabili  e  duraturi
(e  non  compensati  da  eventuali  risparmi  indotti   dalle   nuove
tecnologie)". 
   Cio' posto, si osserva, innanzi  tutto  e  in  via  generale,  che
nessuna obiezione di principio viene mossa alla  astratta  previsione
di una  voce,  denominata  "spese  generali",  che  autonomamente  si
calcoli - con cio' aggiungendosi - alle singole voci  della  tariffa,
aumentati di una percentuale calibrata dell'inflazione maturata in un
determinato periodo. 
   Cio'  premesso,  si  osserva   che   le   rilevazioni   dell'ISTAT
testimoniano aumenti dei costi medi degli affitti degli immobili pari
al 25% (c.d. "affitti reali": periodo dicembre 1996 - ottobre 2003) e
al 25,5% (c.d. "affitti abitazioni": periodo dicembre 1993 - dicembre
1996), per un totale che supera il 50%. 
   A cio' si aggiungano  le  spese  condominiali  che,  notoriamente,
hanno fatto registrare, nel decennio che e'  seguito  all'entrata  in
vigore delle vigenti tariffe, un aumento di  non  lieve  entita'.  Al
riguardo va tenuto presente che i predetti oneri  e  spese  non  sono
valutati  nella  determinazione,  da  parte  dell'ISTAT,  dell'indice
generale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita'. 
   Al riguardo, ha influito l'introduzione dell'IRAP,  non  esistente
al momento dell'entrata in vigore della tariffa del 1994. 
   Alla luce delle considerazioni che precedono, un aumento del  25%,
anche delle spese generali, risulta ragionevole. 
   Nella riformulazione delle Tariffe si e' tenuto  anche  conto  del
superamento della distinzione tra avvocati e procuratori. 
   Sono state previste regole relative alle tariffe applicabili  alle
prestazioni rese da societa' tra avvocati,  Secondo  quanto  previsto
dall'art. 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  96  secondo
cui "1. I compensi derivanti dall'attivita'  professionale  dei  soci
costituiscono crediti della societa'. 2. Se la prestazione e'  svolta
da  piu'  soci,  si  applica  il  compenso  spettante  ad   un   solo
professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata
per iscritto dal cliente". 
   L'arrotondamento  dei  valori  espressi  e'  stato  fissato   alla
cinquina di Euro per gli onorari e all'unita' di Euro per i diritti. 
   Al fine di diminuire la "forbice" tra minimi e  massimi,  inoltre,
l'arrotondamento" degli onorari minimi e' stato calcolato sempre  per
eccesso (es.: 10,34  diviene  15;  97,99  diviene  100),  quello  dei
massimi sempre per difetto (es. 34,67 diviene 30; 89,01 diviene 85). 
   I diritti sono invece  arrotondati  con  metodo  algebrico  neutro
(fino a 0,49 resta l'unita' precedente;  dallo  0,50  in  poi  scatta
l'unita' di Euro successiva (Es.: 10,2 diventa 10; 11,5 diventa 12). 
   Le voci nn. 1, e 4 della tabella penale, formalmente  relative  ad
onorari, ma sostanzialmente riconducibili a diritti, sono arrotondate
con i medesimi criteri dei diritti (si ricordi che la tabella  penale
non prevede la distinzione tra diritti e onorari, impianto questo che
si e' voluto mantenere). 
   Non vi saranno dunque, per onorari e diritti, valori  espressi  in
decimi o centesimi di Euro. 
   Al riguardo, il Consiglio di Stato  pur  esprimendo  una  generale
condivisione dell'impostazione  metodologica  seguita,  ha  formulato
alcune osservazioni relative a taluni pretesi effetti distorsivi.  Si
osserva - nel parere - che i criteri di arrotondamento fissati  nelle
vigenti tariffe erano stabiliti per eccesso prendendo  a  riferimento
unita' di L. 5.000 quanto agli onorari e unita' di L. 1.000 quanto ai
diritti. 
   Considerato che le vecchie L. 5.000 equivalgono ad Euro 2,58 e  le
vecchie L. 1.000 equivalgono ad Euro 0,52, il proposto arrotondamento
a 5 e ad 1 Euro comporterebbe - a parere del Consiglio di Stato -  un
notevole scostamento dal criterio di conversione, con un  incremento,
rispetto al criterio precedente, di quasi il 100%. Proponeva pertanto
il Consiglio di Stato di operare un arrotondamento unico per  onorari
e diritti all'unita' di Euro ovvero ad  arrotondamenti  differenziati
di 2 - 3 Euro (rispettivamente in difetto  ed  in  eccesso)  per  gli
onorari e 0,50 Euro in difetto o in eccesso per i diritti. 
   Questa   Amministrazione   non   ha   condiviso   sul   punto   le
argomentazioni del Consiglio di Stato. Va innanzi tutto rilevato  che
criterio di arrotondamento di cui al decreto  ministeriale  del  1994
era previsto  solo  in  eccesso.  Il  presente  regolamento  prevede,
invece, un arrotondamento in eccesso  per  i  minimi,  mentre  per  i
massimi, prevede un arrotondamento in  difetto.  Da  cio'  deriva  in
termini  assoluti  che,  rispetto  alla   previgente   tariffa,   gli
arrotondamenti rispetto ai massimi, proprio perche' in  difetto,  non
comportano il paventato incremento del 100%. 
   Inoltre, nell'economia generale  della  tariffa,  l'alternarsi  di
arrotondamenti per eccesso e per difetto, secondo la medesima  unita'
di misura, si risolve in una sostanziale compensazione,  senza  pero'
trascurarsi il fatto che l'arrotondamento in difetto  si  applica  su
importi piu'  elevati  (i  massimi)  rispetto  all'arrotondamento  in
eccesso che si applica su importi piu' contenuti (i minimi).  Per  il
che   l'effetto    dell'arrotondamento    finisce    per    rivelarsi
sostanzialmente neutro.  Tantopiu'  che  mentre  l'arrotondamento  in
difetto  si  applica  su  importi  piu'  elevati  (quelli   massimi),
l'arrotondamento in eccesso si  applica  su  importi  piu'  contenuti
(quelli minimi). 
   Per ultimo non puo' non rilevarsi come il ricorso ai centesimi (lo
0,50  riferito  ai  diritti)  contrasta  con  quella   finalita'   di
semplificazione e razionalizzazione, pure condivisa dal Consiglio  di
Stato. 
   I criteri descritti fin qui  valgono  per  tutte  le  parti  della
Tariffa. 
   Si indicano di seguito i criteri di  riferimento  esplicativi  che
hanno condotto alla redazione delle varie parti della Tariffa. 
 
Capitolo  I  recante  la  tariffa  in  materia   giudiziale   civile,
amministrativa e tributaria. 
 
   Per cio' che concerne l'articolato normativo, si  e'  innanzitutto
proceduto alla precisazione e  al  miglioramento  (sotto  il  profilo
descrittivo)  delle  intitolazioni  dei   vari   articoli.   Inoltre,
nell'impianto di  cui  al  decreto  ministeriale  del  1994,  diversi
elementi di rilievo per il calcolo delle tariffe  erano  inseriti  in
calce alle tabelle, piuttosto che collocati  nell'articolato  vero  e
proprio,  con  conseguente  dispersione  e  difficolta'  di   lettura
complessive. 
   E' stato prevista l'estensione della regola  relativa  all'aumento
percentuale dell'onorario in caso di difesa di piu'  parti,  al  caso
della difesa di una parte contro piu' parti,  quando  la  prestazioni
comporti l'esame di particolari situazioni di  fatto  o  di  diritto,
come piu' volte affermato dalla Suprema Corte  (tra  le  altre,  cfr.
Cass. civ., sez. II, 2 novembre 1993, n. 10805) (Art. 5 comma 4). 
   Nella materia amministrativa, particolare attenzione ha comportato
la  questione  della  difficolta'  di  individuare  il  valore  delle
controversie amministrative quando esse riguardano l'annullamento  di
provvedimenti o di atti  amministrativi.  La  questione  si  pone  in
termini diversi allorquando oggetto della lite e' un atto  di  natura
negoziale ove risulta applicabile, agli effetti della quantificazione
della domanda, la disciplina gia' prevista in  tema  di  obbligazioni
dal codice di procedura civile. Conseguentemente, la tariffa  prevede
l'applicazione del criterio generale di cui al codice  di  rito  ogni
volta che sia possibile o, altrimenti, la necessita' di  tener  conto
dell'ulteriore criterio dell'interesse sostanziale che riceve  tutela
attraverso la sentenza (art. 6, comma 3). 
   Viene  altresi'  precisato  che,  per  le  cause  sia  civili  che
amministrative "di valore indeterminabile e di particolare importanza
in relazione all'oggetto, alle questioni  giuridiche  trattate,  alla
rilevanza degli effetti e dei risultati utili  di  qualunque  natura,
anche di carattere non  patrimoniale",  il  giudice  possa  liquidare
onorari fino al limite massimo previsto per le cause dal valore  fino
a Euro 516.500,00 (art. 6, comma 5). 
   Nelle previgenti tariffe erano previsti  criteri  diversi  per  le
cause civili e per quelle  amministrative.  In  particolare,  per  le
cause civili di valore indeterminabile e di particolare importanza il
criterio di riferimento non era univoco; infatti,  il  paragrafo  VI,
alla lett. m, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci presenti
nei paragrafi 3, 4, 5 (cioe' le voci dalla  n.  11  alla  n.  40)  il
giudice potesse liquidare onorari tra i minimi e i massimi  previsti,
rispettivamente, negli scaglioni da 100 a 200 milioni di lire,  e  da
750 milioni a 1 miliardo di lire; il paragrafo  IX,  alla  lett.  q),
invece, prevedeva che per gli onorari di cui alle voci  presenti  nei
paragrafi 7, 8 e 10 (richiamato dalla voce n. 56) il giudice  potesse
liquidare onorari tra i minimi e i massimi previsti, rispettivamente,
negli scaglioni da 200 a 500 milioni di lire e da  750  milioni  a  1
miliardo di lire.  Come  si  puo'  notare,  mentre  lo  scaglione  di
riferimento per i massimi resta il medesimo, diverso era lo scaglione
richiamato per l'individuazione dei minimi. 
   La presente tariffa opta ora, invece, per un  collegamento  ad  un
unico  scaglione  di  valore  superiore,  in   considerazione   della
circostanza che spesso le cause di  valore  indeterminabile  muovono,
allorquando  sono  di  particolare  importanza,  interessi   tali   e
comportano attivita' cosi' onerose per gli avvocati che il previgente
riferimento appariva del tutto insufficiente,  perche'  conduceva  ad
onorari troppo bassi rispetto al rilievo  delle  vicende  dedotte  in
giudizio. 
   E' stato, inoltre, disposto l'accorpamento dei primi tre scaglioni
previsti dal decreto ministeriale del 1994 (fino a lire  250.000,  da
lire 250.000 a lire 500.000 e da lire 500.000 a lire 1.000.000) in un
unico  scaglione  fino  a  Euro  600,00,  non  sembrando  congruo  il
mantenimento di una  suddivisione  in  scaglioni  per  importi  cosi'
minimi. E' pertanto ragionevole l'equiparazione del  trattamento  per
tutte  la  cause  dal  valore  fino  a  Euro  600,00.   A   proposito
dell'individuazione degli onorari minimi e massimi per il nuovo  piu'
ampio scaglione di valore, il minimo del  nuovo  scaglione  e'  stato
calcolato prendendo come base il minimo del vecchio scaglione da L. 0
a 250.000, mentre il massimo e' stato calcolato prendendo  come  base
il massimo dello scaglione da L. 500.000 a L. 1.000.000. I due valori
sono stati  poi  rivalutati  con  l'incremento  percentuale  ISTAT  e
arrotondati secondo le regole generali gia' descritte. 
   Allo stesso modo e per le stesse ragioni sono  stati  accorpati  i
primi due scaglioni di valore dei paragrafi VII e VIII della tabella,
relativi  alle  cause  innanzi  la  Corte  di  cassazione,  le  altre
magistrature superiori, ed il Tribunale della  Comunita'  europea  di
prima istanza, nonche' alle cause dinanzi alla Corte  costituzionale,
alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e alla Corte  di  giustizia
della Comunita' europea (ora, rispettivamente,  paragrafi  V  e  VI).
Pertanto, a fronte di due vecchi scaglioni (cause fino a L.  500.000,
e cause da L. 500.001 a L. 1.000.000), nella nuova tariffa vi  e'  un
unico scaglione per le cause fino a Euro 600. Gli onorari  minimi  di
questo scaglione sono i minimi del precedente  scaglione  fino  a  L.
500.000; gli onorari massimi sono quelli massimi dello  scaglione  da
L. 500.001 a L.  1.000.000  (lo  stesso  criterio  di  cui  al  punto
precedente). I due valori sono stati poi rivalutati con  l'incremento
percentuale ISTAT, e arrotondati  secondo  le  regole  generali  gia'
descritte. 
   La stessa modifica e' stata apportata al paragrafo  X  (ora,  par.
VII,  procedimenti  speciali,   procedure   esecutive,   procedimenti
tavolari). 
   Ulteriore  accorpamento  e'  stato  operato  definendo  un   nuovo
scaglione di valore della causa da Euro 258.300,01 a Euro  516.000,00
(in precedenza erano previsti due scaglioni, da L. 500 milioni  a  L.
750 milioni, e da L. 750 milioni a 1 miliardo).  Gli  onorari  minimi
del nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente  scaglione
da L. 500 milioni a L. 750 milioni, mentre i massimi sono  quelli  di
cui al precedente scaglione da L. 750 milioni a 1 miliardo. 
   Una clausola di chiarimento  e'  apposta  in  calce  alla  tabella
relativa alle cause davanti al giudice di pace (Art. 5, comma  7),  e
riprende la formulazione del testo previgente, con una  significativa
aggiunta (qui evidenziata in grassetto): "Nelle cause riservate  alla
esclusiva competenza funzionale del giudice di  pace  e  nelle  cause
accessorie o di garanzia, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo
seguente, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di
competenza del giudice di  pace,  ai  sensi  dell'art.  7,  2  comma,
c.p.c., eccedenti il valore di Euro 2.600,00 sono  ugualmente  dovuti
gli onorari di cui al paragrafo II". 
   E' stata, poi, inserita una nuova  voce:  "8)  Memorie  depositate
fino  all'udienza  di  precisazione  delle  conclusioni,   per   ogni
memoria". Tale inserimento appare giustificato in ragione  del  fatto
che spesso anche il procedimento di fronte al  giudice  di  pace,  in
specie  nelle  materie  a  lui  riservate  in  sede   di   competenza
funzionale, si dipana lungo diversi momenti processuali  che  possono
richiedere l'effettuazione di numerose memorie  difensive.  I  valori
degli onorari minimi e  massimi  di  questa  nuova  voce  sono  stati
calcolati partendo dai valori previsti per la voce 17  della  tabella
prevista dal decreto ministeriale  del  1994,  relativa  ad  analoghe
attivita' per le cause innanzi al tribunale,  e  sono  stati  ridotti
prudentemente facendo uso del generale criterio di ragionevolezza che
ha presieduto al lavoro di elaborazione della presente Tariffa. 
   La  voce  n.   17   e'   stata   ampliata   con   il   riferimento
all'interrogatorio libero ("17. Assistenza ai mezzi di prova disposti
dal giudice (per ogni mezzo  istruttorio)  compreso  l'interrogatorio
libero"). Analoga nuova voce e' stata ripetuta al n. 29, per la cause
dinanzi al giudice amministrativo, sempre  piu'  spesso  segnate  dal
ricorso a tali metodologie probatorie. 
   E' stata invece soppressa, per un'esigenza di semplificazione,  la
voce 27 (deduzioni di costituzione); la memoria  di  costituzione  e'
stata aggiunta alla voce 25 (gia' voce  24,  "redazione  del  ricorso
introduttivo o della  memoria  di  costituzione").  Non  vi  einfatti
ragione,  in  via  di  principio,  di  distinguere,  ai  fini   della
determinazione degli onorari,  le  due  attivita'  che  rappresentano
specularmente  il  primo  importante  atto  difensivo  nel   processo
amministrativo (non  e'  affatto  detto,  in  altre  parole,  che  la
redazione di una memoria di costituzione sia attivita' piu' semplice,
e dunque da retribuire meno, della redazione di un ricorso). E' stata
inoltre precisata la voce n. 29 (29 Memorie difensiva per ognuna), in
ragione dell'opportunita' di prevedere un compenso ogni volta che una
importante ed onerosa attivita' difensiva scritta venga prodotta. 
   La voce n. 21 (gia'  voce  n.  20  della  tabella  A  del  decreto
ministeriale  del  1994)  e'   stata   corretta   con   la   seguente
precisazione: ("Opera prestata per la conciliazione  ove  avvenga  in
sede giudiziale"). In caso contrario si applichera' la tariffa valida
per  le  prestazioni  stragiudiziali.  Stessa  correzione  e'   stata
apportata alle voci n. 11 (gia'  voce  n.  10  della  tabella  A  del
decreto ministeriale del 1994) e 41 (gia' voce n. 40 della tabella  A
del decreto ministeriale del 1994). 
   E'  stato  introdotto  un   ulteriore   scaglione,   integralmente
sviluppato, dopo l'ultimo scaglione della previgente  tabella,  nella
constatazione che l'evoluzione e lo sviluppo  dei  traffici  porta  a
ritenere non infrequenti anche  cause  che  si  assestano  intorno  a
valori compresi tra i 2,5 e i 5  milioni  di  Euro.  Il  calcolo  dei
minimi e dei massimi per  il  nuovo  scaglione  e'  stato  effettuato
desumendo  dalla  precedente  tabella  i  criteri  di  sviluppo;   in
particolare, i minimi di detto scaglione sono calcolati riducendo del
50% i massimi del "vecchio" scaglione precedente (da 3 a  5  miliardi
di lire) mentre i  massimi  sono  calcolati  aumentando  gli  onorari
massimi del "vecchio" scaglione da L. 10.000.001 a L. 50.00.9.000 del
1.100%. Questa percentuale di  incremento  e'  conforme  al  criterio
generale di ragionevolezza, in piena coerenza con le  percentuali  di
incremento adottate nella tabella di cui al decreto ministeriale  del
1994: infatti, fermo restando il criterio adottato per il calcolo dei
minimi, nel calcolo degli onorari massimi degli scaglioni  precedenti
erano state utilizzate le seguenti percentuali di incremento: da  750
ml a 1 mld = 400%; da 1 mld a 3 mld = 700%; da 3 a 5 mld 900%. 
   E' stata inoltre introdotta la regola di chiusura che consente  di
calcolare gli onorari  minimi  e  massimi  per  le  cause  di  valore
superiore ai 5 milioni di Euro. 
   Il criterio proposto come  clausola  generale  di  chiusura  della
tabella, relativamente al calcolo degli onorari minimi e massimi  per
cause oltre un certo valore, e'  quello  di  moltiplicare  il  valore
della causa per taluni coefficienti, coerentemente  con  quanto  gia'
previsto dal decreto ministeriale del 1994. 
   L'utilizzo del metodo che  consiste  nel  moltiplicare  il  valore
della causa per determinati coefficienti e' motivato  dal  fatto  che
cio' consente il pieno  rispetto  della  formula  usata  dal  decreto
ministeriale del 1994 ai par. VI (lett.  L)  e  IX  (lett.  O)  della
tabella A: "Per le cause di valore superiore a cinque  miliardi,  gli
onorari per le singole "voci previsti nel precedente scaglione (da  3
a 5 miliardi) sono aumentati nei minimi e nei  massimi  con  criterio
rigidamente proporzionale ai valore della controversia e in relazione
all'attivita'  effettivamente  prestata,  ma  non  possono   comunque
superare il 3% del valore della controversia". 
   Si illustra di seguito la dimostrazione. Prendiamo ad esempio  una
voce, la n. 41 (studio della controversia). Il modo piu' semplice  di
intendere il criterio dello sviluppo "rigidamente  proporzionale"  e'
il seguente: 
   posto che per le cause di valore pari a 5 miliardi, il  minimo  e'
di L. 4.220.000 e il massimo e' di L. 10.550.000,  per  le  cause  di
valore superiore i minimi e i massimi vanno calcolati in modo appunto
rigidamente proporzionale, e cio' comporta  che  occorre  vedere  "di
quanto" aumenta il valore  della  causa  rispetto  alla  cifra  di  5
miliardi (che e' l'ultima per  la  quale  abbiamo  minimi  e  massimi
certi), e aumentare nella stessa percentuale i minimi ed  i  massimi.
Percio', per una causa di  6  miliardi,  cioe'  dal  valore  del  20%
superiore a 5 miliardi,  occorre  aumentare  i  minimi  e  i  massimi
indicati (L. 4.220.000, L. 10.550.000) del 20%.  Per  una  causa  che
vale 7 miliardi, cioe' dal valore del 40%  superiore  a  5  miliardi,
occorre aumentare del 40% anche i due onorari indicati. 
 
   Questa sequenza si traduce matematicamente come segue (in lire): 
   Per una causa di 6 miliardi, il minimo e' cosi' calcolato: 
   5.000.000.000: L. 4.220.000 = 6.000.000.000: X 
   X = L. 4.220.000 * 6.000.000.000/5.000.000.000 X = L 4.220.000* 
   1,2 = L. 5.064.000 
 
   Dunque, come il valore della causa e' aumentata del 20% (cioe' di 
   1,2 volte), cosi' anche il minimo e' aumentato del 20%, (cioe' di 
   1,2 volte). 
 
   Per una causa di 7 miliardi di lire, il minimo e' cosi' 
   calcolato: 
   5.000.000.000: L. 4.220.000 = 7.000.000.000: X 
   X = 4.220.000 * 7.000.000.000/5.000.000.000 
   X = 4.220.000 * 1,4= L. 5.908.000 
 
   Dunque, come il valore della causa e' aumentata del 40% (cioe'  di
1,4 volte), cosi' anche il minimo e' aumentato del 40%, (cioe' di 1,4
volte). 
   Come si puo' vedere, resta sempre costante la  prima  parte  della
proporzione 5.000.000.000 4.220.000); e' per  questo  che  lo  stesso
valore puo' esprimersi attraverso un coefficiente determinato appunto
dividendo l'onorario minimo per  cinque  miliardi,  la  cifra  limite
dell'ultimo scaglione previsto dal DM prima di formulare la regola di
chiusura. 
   Con cio' si dimostra come il criterio dello sviluppo  "rigidamente
proporzionale" conduca all'elaborazione  di  coefficienti,  i  quali,
moltiplicati   per   il   valore    della    controversia,    portano
all'ottenimento dei minimi e massimi. 
   Nella proposta di nuove tariffe, il Consiglio nazionale forense ha
proposto di seguire esattamente lo stesso metodo del  precedente  DM,
ma questa volta con la previsione esplicita dei coefficienti. 
   Ovviamente  cambia  "il  precedente  scaglione"   utilizzato   per
calcolare i coefficienti (non e piu' quello  da  L.  3.000.000.001  a
5.000.000.000, ma quello da Euro 2.582.300,01 a Euro 5.164.600,00). 
   Per le cause di valore  indeterminabile,  conformemente  a  quanto
disposto nell'articolato (art. 6, comma  5),  i  minimi  sono  quelli
dello scaglione da 25.900,01 a 51.700,00 Euro, mentre i massimi  sono
quelli dello scaglione da 51.700,01 a 103.300,00 Euro. Per  le  cause
di valore indeterminabile e  di  particolare  importanza,  i  massimi
possono essere aumentati fino a quelli corrispondenti alle  cause  di
valore fino a 516.500,00 Euro, coerentemente con quanto gia' disposto
dal  paragrafo  VI  della   previgente   tabella   "Coefficienti   di
applicazione". Ovviamente l'aumento dei  massimi  applicabili  andra'
giustificato nel concreto in relazione all'oggetto della causa,  alle
questioni giuridiche trattate, alla rilevanza  degli  effetti  e  dei
risultati di qualsiasi natura, anche non patrimoniale,  che'  possano
derivare dalla sentenza. 
   Il titolo del paragrafo IV (gia' paragrafo V) relativo alle  cause
avanti alla Corte d'appello e alla Commissione  tributaria  regionale
e'  stato  modificato  appunto  con  l'aggiunta   della   Commissione
tributaria regionale, distinguendo cosi' i  due  gradi  del  giudizio
tributario. 
   Sono state modificate la voce n. 36 della tabella  A  del  decreto
ministeriale dei 1994 (ora voce n. 37) specularmente a quanto operato
per la voce 16 della tabella A del decreto ministeriale del 1994 (ora
voce 17). 
   Per le  cause  avanti  alla  Corte  di  cassazione  e  alle  altre
magistrature superiori,  ivi  comprese  quelle  avanti  al  tribunale
comunitario  di  prima  istanza  e  per  le  cause  avanti  la  Corte
costituzionale e avanti alla Corte europea per i  diritti  dell'uomo,
nonche' avanti alla Corte di giustizia della Comunita' europea,  alla
fine dei relativi paragrafi in tabella e' stata  eliminata  la  frase
"Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e  le  questioni
giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati", in  modo
da rendere applicabili le regole generali di cui all'art. 5. 
   Per  i  procedimenti  speciali,  le  procedure   esecutive   e   i
procedimenti tavolari, si richiama l'attenzione sulle modifiche  alle
voci nn. 50, 52, 53, 54, 55 della tabella A onorari giudiziali  (voci
nn. 49, 51, 52, 53,  54  vecchia  numerazione  della  tabella  A  del
decreto ministeriale del 1994), operate nella direzione di un  chiaro
obiettivo di semplificazione. 
   A proposito delle trasferte, e' stato  introdotto  un  riferimento
generale al domicilio  professionale,  riferimento  che  appare  piu'
coerente  con  le  attuali  regole   relative   alla   localizzazione
dell'avvocato  e  all'iscrizione  nell'albo,  privilegiando  il  dato
fattuale  del  luogo  principale  in  cui  si  dispiega   l'attivita'
professionale. 
   Per le cause in materia  di  rapporti  di  lavoro,  la  precedente
soglia di valore della causa (L. 150.000) al di sotto della quale gli
onorari sono dovuti in misura della meta', e' stata  elevata  a  Euro
500. E' precisato espressamente  che  per  l'assistenza  a  procedure
conciliative presso  l'ufficio  del  lavoro  od  uffici  analoghi  si
applica la tariffa stragiudiziale (art. 12). 
   La revisione delle tariffe e' stata poi l'occasione per  procedere
ad una correzione degli onorari minimi e massimi elaborati secondo  i
criteri di cui al decreto ministeriale  del  1994,  relativamente  ad
alcune evidenti aporie proprie delle voci 4, 6, 8, 13,  15,  17,  18,
33, 35, 37, 38 (numerazione della  previgente  Tariffa);  per  queste
voci, infatti, la tabella prevedeva incongruamente  che  gli  onorari
minimi dello scaglione precedente fossero di importo  superiore  agli
onorari minimi dello scaglione immediatamente successivo  (di  valore
maggiore). Piu' in particolare, per le voci dalla n. 13 in  poi,  gli
onorari  minimi  dello  scaglione  fino  a  L.  10.000.000  risultano
maggiori dei  minimi  previsti  nello  scaglione  successivo  (da  L.
10.000.001 a L. 50.000.000). Il calcolo dei  minimi  di  quest'ultimo
scaglione  avveniva  infatti  riducendo  del  50%  i  massimi   dello
scaglione precedente (fino a L. 10.000.000), ma produceva per le voci
indicate questa evidente distorsione. 
   Per correggere la distorsione, e prevedere, piu'  ragionevolmente,
onorari minimi piu' alti in scaglioni  di  valore  superiore,  si  e'
deciso di intervenire, di volta in volta, provvedendo ad aumentare  i
minimi del secondo scaglione al di sopra di  quelli  del  primo.  Per
evitare aumenti troppo alti, la differenziazione  e'  stata  limitata
all'unita' minima considerata nelle tabelle degli onorari, e cioe' la
cinquina di Euro. 
   Cosi', ad  esempio,  la  voce  15  della  tabella  A  del  decreto
ministeriale del 1994 (ora voce 16), prevedeva per le cause di valore
fino a L. 10.000.000, minimi di L. 40.000 (Euro 20,66), mentre per le
cause di valore da L. 10.000.000 a L. 50.000.000, minimi di L. 32.000
(16,53 Euro) (si fa riferimento ovviamente a valori convertiti  anche
in Euro, ed in particolare alla pubblicazione speciale  del  CNF  "Le
tariffe in euro", suppl. al n. 4  di  Attualita'  forensi,  nov.-dic.
2001). Ora, ferma restando l'esigenza di differenziare in  aumento  i
minimi dello scaglione piu' alto rispetto ai minimi  dello  scaglione
precedente, si e' scelto di prendere come riferimento, per il calcolo
dell'onorario minimo dello scaglione piu' alto, il minimo  precedente
(L. 40.000 = Euro 20,66), di rivalutarlo  secondo  l'indice  ISTAT  e
arrotondarlo  secondo  i  criteri  generali,  e  di  aumentarlo  fino
all'unita' superiore  utilizzata  nella  Tariffa  relativamente  agli
onorari, cioe' alla cinquina di Euro. 
   Va tuttavia precisato che  nei  casi  in  cui  l'applicazione  del
criterio di arrotondamento alla cinquina di Euro  avrebbe  comportato
un aumento del valore superiore al 30%, si e' proceduto a  ridurre  i
relativi importi, sia nei minimi che nei massimi, onde ricondurli  ad
un valore tendenziale nell'ambito della rivalutazione di cui al 25%. 
   Si confrontino al riguardo le voci nn. 4, 5, 7, 10,  14,  16,  18,
19, 24, 26, 28 della tabella A. 
   Per quanto concerne la Tabella B, relativa ai diritti di avvocato,
e fermo restando quanto precisato relativamente al criterio  generale
di arrotondamento dei valori espressi nella tabella dei diritti sopra
meglio illustrati con  riferimento  ai  criteri  generali  utilizzati
nella novella della tariffa, si osserva  in  via  generale  che  tale
tabella ha subito interventi meno profondi di  quelli  relativi  alle
tabelle degli onorari. 
   Si e' proceduto all'eliminazione di alcune voci (nn.  33,  41,  46
della tabella b del decreto ministeriale 1994)  superate  da  recenti
innovazioni normative ed amministrative; si  e'  poi  introdotta  una
voce nuova (la n. 8) che prevede il diritto dovuto in  occasione  del
versamento del contributo unificato, e sono state apportate modifiche
alle seguenti voci: alla n. 11 (gia' n. 10), e' stato precisato  come
il diritto e' dovuto per l'esame  di  ogni  scritto  difensivo  della
controparte; alla n. 25 (gia' n. 24),  e'  stato  precisato  come  il
diritto per l'assistenza prestata per  la  conciliazione  sia  dovuto
quando questa avviene in giudizio; alla n. 33 (gia' n. 32)  e'  stata
usata una formulazione testuale piu' ampia, in  modo  da  ridurre  le
occasioni per esigere il diritto; alla n. 40  e'  stata  aggiunta  la
parola "giudiziale" per precisare di quale nota spese si tratti; alla
n. 51 (gia' n. 52) e' stata aggiunta la parola  "ogni"  per  maggiore
chiarezza ("per  l'assistenza  all'esecuzione  per  ogni  consegna  o
rilascio");  alla  voce  80  (gia'  n.  83)  e'  stato  soppresso  il
riferimento alle copie realizzate in copisteria. 
   E' stato in  via  generale  applicato  l'indice  di  rivalutazione
monetaria ISTAT (25%). 
   Ai fini di razionalizzazione e semplificazione e' stato ridefinito
il contenuto delle voci un. 57 e  60  della  tabella  B  del  decreto
ministeriale del 1994 e trasfuso nella voce 55 della nuova tabella B. 
   E' stato operato l'accorpamento dei primi tre  scaglioni  previsti
dal decreto ministeriale del 1994 (fino a L. 250.000, da L. 250.000 a
L. 500.000 e da L. 500.000 a L. 1.000.000) in un unico scaglione fino
a Euro 600. E'  sembrato  incongruo  mantenere  una  suddivisione  in
scaglioni  per  importi  cosi'  minimi,  operando   una   ragionevole
equiparazione del trattamento per tutte la cause dal  valore  fino  a
600 Euro. 
   Sono stati aggiunti, inoltre, due nuovi scaglioni  di  valore  (da
1.549.400,01 a 2.582.300,00 di Euro, e da 2.582.300,01 a 5.164.600,00
di Euro), oltre il quale valore vi e' lo scaglione di chiusura, nella
constatazione che  l'evoluzione  e  lo  sviluppo  dei  traffici  ramo
civile. Basta confrontare alcune voci assimilabili  -  specie  quelle
relative agli scritti difensivi - per sincerarsene. 
   Si  e'  precisato  poi  definitivamente   che,   ai   fini   della
determinazione dei diritti, le cause  di  valore  indeterminabile  si
considerano  di  valore  eccedente  Euro  25.900,00   ma   non   Euro
103.300,00, a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto in giudizio
(art. 6, comma 5). 
 
Capitolo II recante la Tariffa Penale. 
 
   La revisione della tariffa penale muove dalla constatazione che il
sistema di  cui  al  decreto  ministeriale  del  1994  comporti,  per
l'avvocato  che  eserciti  la  professione  nel  settore  penale,  il
pagamento  di  compensi  mediamente  assai  inferiori   rispetto   ad
attivita' analoghe (quanto  a  profusione  di  impegno  e  di  tempo)
eseguite dal collega che operi nel  ramo  civile.  Basta  confrontare
alcune voci  assimilabili  -  specie  quelle  relative  agli  scritti
difensivi - per sincerarsene. 
   Peraltro, dopo piu' di  un  decennio  di  applicazione  del  nuovo
processo penale ed in ragione delle numerose novelle introdotte -  la
piu' significativa al riguardo e' quella relativa alle investigazioni
difensive - ma anche per i tempi e le  modalita'  di  procedimento  e
processo (nella tariffa vigente non sussiste distinzione al riguardo)
e per la scelta di riti alternativi e per l'uso ormai comune di  piu'
moderne attrezzature - nonche' per l'importanza sempre  maggiore  che
viene  attribuita  alla  giustizia  penale,  e'  apparso   necessario
modificare sia le norme generali, sia la tabella. 
   Inoltre, le modifiche normative relative alla competenza impongono
l'individuazione di nuove colonne, con graduazione  dei  compensi  in
relazione al giudice chiamato a trattare e  a  decidere:  giudice  di
pace, giudice per le indagini preliminari  e  giudice  per  l'udienza
preliminare (con riferimento ad "incidenti probatori"  e  a  "giudizi
abbreviati", talvolta piu' importanti dei processi davanti al giudice
monocratico o collegiale), tribunale in  composizione  monocratica  e
magistrato di sorveglianza,  tribunale  in  composizione  collegiale,
corte  d'appello  e  tribunale  di   sorveglianza,   corte   d'assise
d'appello, magistrature superiori. 
   D'altra parte, anche le voci della tabella dovrebbero  variare  in
considerazione  di  diverse  attivita'   non   indicate   in   quella
precedente, specie a proposito di investigazioni difensive, udienze e
relative attivita', redazione di scritti difensivi. 
   Con riferimento alla previsione di voci nuove  rispetto  a  quelle
gia' contemplate nella tabella c) del decreto ministeriale del  1994,
i nuovi onorari minimi e  massimi  sono  stati  elaborati  dopo  aver
prudentemente preso in  esame  il  tipo  di  attivita'  prestata  dal
difensore, e facendo uso del  generale  criterio  di  ragionevolezza,
avuto riguardo anche ai valori degli onorari previsti per altre  voci
della tariffa. 
   Al riguardo va chiarito  che  le  voci  previste  sono  ovviamente
cumulabili, specie quelle relative ad esame e studio,  investigazioni
difensive, udienze e scritti difensivi (cfr. nuovo comma 4, art. 1). 
   Per le udienze, e' stato previsto un importo base per la  semplice
partecipazione (anche un mero rinvio);  un'integrazione  in  caso  di
attivita' difensive, indicate in tabella  a  titolo  esemplificativo;
una integrazione in caso di discussione orale.  Per  le  impugnazioni
(appelli e ricorsi per cassazione) e'  sembrato  ragionevole  elevare
gli importi, anche per renderli omogenei rispetto a  quelli  previsti
nelle tabelle civili. 
   Per  le  attivita'  relative  agli   "accertamenti   tecnici   non
ripetibili" (art. 360 codice di procedura penale), anche se le stesse
si svolgono fuori udienza, e'  sembrata  opportuna,  stante  la  loro
rilevanza, l'applicazione della voce 6.2 della tabella. 
   Per quando riguarda gli importi da inserire nelle colonne, le voci
preesistenti sono state rivalutate del 25%, conformemente  all'indice
ISTAT, e arrotondate per  eccesso  quanto  ai  minimi  (da  mantenere
inderogabili) e per difetto quanto ai massimi, evitando i decimali. 
   In particolare: 
 
- per i giudizi davanti  al  Giudice  di  Pace,  viene  prudentemente
  proposto il mantenimento  degli  importi  della  colonna  gia'  del
  "Pretore", con i detti opportuni arrotondamenti. 
- per i giudizi davanti al Tribunale Collegiale, e'  stato  apportato
  un aumento pari  al  25%,  rispetto  agli  importi  previsti  nella
  tabella vigente per i processi innanzi il tribunale. 
 
   Conseguentemente, rispetto a tale colonna base, sulla  scorta  del
decreto ministeriale del 1994: 
 
- per i giudizi davanti al Tribunale Monocratico e al  Magistrato  di
  sorveglianza, e' stata apportata una diminuzione del 25%,  rispetto
  alla colonna del Tribunale Collegiale; 
- per i giudizi davanti  alla  Corte  d'appello  e  al  Tribunale  di
  sorveglianza, e' stato apportato un aumento del 25%  rispetto  alla
  colonna del Tribunale collegiale; 
- per i giudizi davanti alla Corte di Assise e di  Assise  d'Appello,
  e' stato apportato un aumento del 100%, rispetto alla  colonna  del
  Tribunale Collegiale; 
- per i giudizi davanti alla Corte di Cassazione, e  stato  apportato
  un  aumento  del  150%,  rispetto  alla   colonna   del   Tribunale
  Collegiale; 
- per i giudizi davanti al GIP o al GUP, si e' preferito prevedere  i
  minimi della colonna del Tribunale Monocratico ed i  massimi  della
  colonna del Tribunale  Collegiale,  consentendo  cosi'  di  mediare
  volta  per  volta,   secondo   la   competenza   e   la   rilevanza
  dell'attivita'. 
 
   Relativamente  agli  arrotondamenti,  eliminando   del   tutto   i
decimali, si sono applicati criteri omogenei  rispetto  alla  tariffa
civile: per le voci 1 e  4  (nuova  numerazione),  "corrispondenza  e
sessioni" e "indennita'" (assimilabili  ai  "diritti"  della  tariffa
civile), vengono proposti arrotondamenti all'unita' di Euro;  per  le
voci  di  cui  ai  numeri  2,  3,  5,  6  e  7  (nuova  numerazione),
assimilabili agli "onorari" della tariffa  civile,  vengono  proposti
arrotondamenti alla cinquina di Euro. 
   Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni tra valori di  colonne
successive ci  si  e'  discostati  dal  criterio  sopradescritto  nei
seguenti casi: 
 
- Alla voce  1.1,  l'onorario  minimo  dello  scaglione  relativo  ai
  processi davanti al tribunale monocratico  e'  stato  portato  a  8
  Euro,  mentre  attraverso  i  criteri  di  sviluppo  matematici,  e
  successivo arrotondamento all'unita', si perveniva a  un  risultato
  di 7 Euro. 
- Alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi
  davanti al tribunale monocratico e' stato portato a 13 Euro, mentre
  attraverso  i  criteri  di  sviluppo   matematici,   e   successivo
  arrotondamento all'unita', si perveniva a un risultato di 12 Euro. 
- Alla voce 4, l'onorario minimo dello scaglione relativo ai processi
  davanti alla Corte d'assise e Corte  d'assise  d'appello  e'  stato
  portato  a  35  Euro,  mentre  attraverso  i  criteri  di  sviluppo
  matematici, e successivo arrotondamento all'unita', si perveniva  a
  un risultato di 32  Euro,  importo  identico  all'onorario  massimo
  dello scaglione precedente. 
 
   Anche nella tariffa penale, come si dira' di seguito  in  commento
alla tariffa stragiudiziale, e'  stato  ritenuto  opportuno  inserire
titoli,  descrittivi  dei  contenuti,  per  i  vari  articoli   della
normativa, ora piu' omogenea rispetto a quella civile. 
 
   E'  stato  previsto  l'adeguamento  della   tabella   penale   con
riferimento alle prestazioni rese da societa' professionale (art.  3,
comma 4). 
   Per omogeneita' con la tabella civile e' stata prevista anche  per
la  tabella  penale,  la  previsione,  nella  norma   relativa   alle
trasferte, dell'indicazione del criterio del domicilio professionale,
piuttosto che della residenza (art. 4). 
   E' stata prevista infine la individuazione degli atti per i  quali
e' possibile chiedere il rimborso delle spese (art. 6). 
 
Capitolo III recante tariffa per le prestazioni stragiudiziali. 
 
   La normativa relativa alla tariffa stragiudiziale e' stata oggetto
di numerose integrazioni e modifiche,  informate  ad  un'esigenza  di
chiarezza e di intellegibilita' del testo. Infatti, nell'impianto  di
cui al decreto ministeriale del 1994, molti elementi di  rilievo  per
il calcolo delle  tariffe  erano  inseriti  in  calce  alle  tabelle,
piuttosto  che  collocati  nell'articolato  vero   e   proprio,   con
conseguente  dispersione  e   difficolta'   di   lettura.   Ulteriore
innovazione volta ad ottenere una maggiore  chiarezza  del  testo  e'
stata quella di provvedere ad una intitolazione  dei  vari  articoli,
diversamente da quanto previsto nel  DM  previgente,  dove  i  titoli
descrittivi dei contenuti  dei  vari  articoli  erano  presenti  solo
nell'articolato normativo relativo alla  tariffa  giudiziale  civile,
tributaria  ed  amministrativa  (e  non  anche,  appunto,  in  quella
stragiudiziale e in quella penale). 
   E' stata  operata  una  ridefinizione  dei  primi  due  scaglioni.
Invero, i primi  due  scaglioni  di  valore  sviluppati  dal  decreto
ministeriale del 1994 erano quelli delle pratiche fino a L. 500.000 e
quelli delle pratiche da L. 500.001 a L. 3.000.000. I nuovi scaglioni
sono invece quelli delle pratiche fino a Euro 600,00 e da Euro 600,01
fino a Euro 1.600,00. Gli onorari minimi e massimi sono stati  quindi
ricalcolati secondo il criterio qui  indicato,  apparso  conforme  al
generale principio di ragionevolezza seguito  nella  redazione  della
nuova tariffa. Per lo scaglione da  Euro  600,01  a  Euro  1600,00  i
massimi restano invariati rispetto a  quelli  dello  scaglione  da  L
500.000 a L. 3.000.000, mentre i minimi sono quelli  dello  scaglione
precedente (da lire 500.000 a lire 3.000.000) aumentati del 50%.  Gli
arrotondamenti  alla  cinquina  di  Euro  sono  applicati  dopo  tali
calcoli. 
   Per lo scaglione delle pratiche di valore fino  a  Euro  600,00  i
minimi sono quelli del previgente scaglione di valore delle  pratiche
fino a L. 500.000 mentre i massimi sono quelli del medesimo scaglione
precedente (fino a L.  500.000)  aumentati  della  differenza  tra  i
minimi del nuovo scaglione da Euro 600 a  Euro  1.600  e  quelli  del
vecchio scaglione da L. 500.000 a L.  3.000.000.  Gli  arrotondamenti
alla cinquina di euro sono applicati dopo tali calcoli. 
   Ulteriore  accorpamento  e'  stato  operato  definendo  un   nuovo
scaglione di valore della pratica da  Euro  258.300,01  a  Euro  516,
500,00 (in precedenza erano previsti due scaglioni: da L. 500  mln  a
L. 750 mln, e da L. 750 mln a 1 miliardo).  Gli  onorari  minimi  del
nuovo scaglione sono quelli previsti per il precedente  scaglione  da
L. 500 mln a 750  mln,  mentre  i  massimi  sono  quelli  di  cui  al
precedente scaglione da L. 750 mm a 1 mld. 
   E' stata prevista inoltre l'aggiunta di  tre  nuovi  scaglioni  in
considerazione del notevole aumento del valore delle pratiche che  lo
sviluppo dei traffici e delle transazioni spesso  comporta.  I  nuovi
scaglioni vanno da  Euro  516.500,01  a  Euro  1.549.400,00  da  Euro
1.549.400,01  a  Euro  2.582.300,00,  da  Euro  2.582.300,01  a  Euro
5.164.600,00. 
   Gli onorari minimi  e  massimi  dei  nuovi  scaglioni  sono  stati
calcolati partendo  da  criteri  di  sviluppo  gia'  contenuti  nella
previgente tabella. 
   I minimi di questi tre scaglioni sono calcolati riducendo del  50%
i massimi dello scaglione precedente, mentre i massimi sono calcolati
moltiplicando l'onorario massimo dell'ultima colonna  sviluppata  nel
decreto ministeriale del 1994 per percentuali progressive. Il decreto
ministeriale previgente stabiliva infatti per lo scaglione da 750 mln
a 1 mld di lire (ultimo scaglione per il quale il  DM  prevedeva  uno
sviluppo) una percentuale di incremento pari al  100%  degli  onorari
massimi dell'ultima colonna (ultima colonna fissata dalla norma).  In
base a cio', nel calcolo dei massimi dei tre nuovi scaglioni si  sono
utilizzate  le  seguenti  percentuali:  125%  per  lo  scaglione   da
516.500,01  a  1.549.400,00  di  Euro;  150%  per  lo  scaglione   da
1.549.400,01 a  2.582.300,00  di  Euro;  175%  per  lo  scaglione  da
2.582.300,01 a 5.164.600,00 di Euro. 
   Per le finalita' di razionalizzazione e semplificazione che  hanno
inspirato la redazione della nuova tariffa, all'art. 1, comma  1,  si
e' precisato che i compensi per le prestazioni di consulenza (voce n. 
1) e di assistenza (voce n. 2) sono tra  loro  cumulabili,  mentre  i
compensi per le prestazioni  di  assistenza  (voce  n.  2)  non  sono
cumulabili con quelli previsti ai punti 4  (assistenza  in  procedure
concorsuali ...) e 6 (gestioni amministrative ), come gia'  prevedeva
la previgente tariffa. 
   Nella voce 1 A relativa alle consultazioni orali  che  esauriscono
la pratica, e'  stato  inserito  il  riferimento  alle  consultazioni
telematiche. L'onorario  massimo  previsto  (150  Euro)  risulta  dal
raddoppio del massimo previsto in precedenza, arrotondato non secondo
le regole generali (cioe' per difetto), bensi' in eccesso.  L'aumento
si  giustifica  in  relazione  alla  previsione  di  scaglioni   piu'
numerosi, con  la  conseguenza  che  tale  massimo  va  prudentemente
applicato anche a pratiche di valore  molto  ingente,  per  le  quali
appare  irragionevole,  pur  trattandosi  di  consultazioni  orali  o
telematiche, prevedere cifre irrisorie. 
   Per le voci 1Ba, 1Bb, 2c, 2e, si e' provveduto all'adeguamento dei
valori con la percentuale ISTAT del 25%. 
   Inoltre,  gli  onorari  previsti  per  le   pratiche   di   valore
indeterminabile sono stati  adeguati  aumentando  il  riferimento  ai
minimi, e lasciando invariato il criterio  per  l'individuazione  dei
massimi  (i  minimi  sono  quelli  dello  scaglione  da  25.900,01  a
51.700,00 Euro, mentre i massimi, che restano invariati rispetto alla
tabella previgente,  sono  quelli  dello  scaglione  da  51.700,01  a
103.300,00 Euro). 
   La regola di chiusura consente di calcolare gli onorari  minimi  e
massimi per le pratiche di valore superiore ai 5.164.600,00 di  Euro.
Per tali pratiche sono stati calcolati coefficienti massimi e  minimi
dividendo i minimi e i massimi dell'ultimo scaglione sviluppato nella
previgente tabella (da 5 a 10 mld di  lire)  per  il  valore  massimo
dello scaglione (Euro 5.164.600,00), con la  stessa  logica  derivata
dalla precedente tabella e sopra meglio illustrata. Resta  valido  il
limite massimo per cui in ogni  caso  l'onorario  non  puo'  superare
complessivamente il 3% del valore della pratica (art. 11). 
   Si tenga presente che in questo caso la formula usata dal  decreto
ministeriale  del  1994  era  poco  chiara,  giacche'   ometteva   il
riferimento allo "scaglione precedente", e si riferiva impropriamente
alle controversie piuttosto che alle pratiche. La  formula  risultava
espressa nei seguenti termini (cfr. Nome comuni ai nn. 1Ba, 1Bb,  2c,
2e): "Per le cause di valore superiore a un miliardo, gli onorari per
le singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi con  criterio
rigidamente  proporzionale  al  valore  della  controversia,  ma  non
possono comunque superare il 3% del valore della controversia". 
   Le voci 2a (diritto fisso di posizione ad archivio) e 2b (lettere,
telegrammi,  comunicazioni  telefoniche  e  telematiche)  sono  state
meramente adeguate  all'incremento  ISTAT,  cosi'  come  la  voce  2d
(conferenze di trattazione),  dove  e'  stato  altresi'  inserito  il
riferimento alle conferenze di  trattazione  svolte  in  forma  anche
telematica. 
   Nessuna modifica e' stata apportata alla voce  2f,  relativa  alla
redazione di contratti, statuti, etc. 
   Nella voce n. 3  (assistenza  ad  adunanze,  assemblee,  ecc.)  il
minimo e' stato meramente adeguato all'incremento di  cui  all'indice
ISTAT, mentre il massimo e' stato aumentato del 50%. Anche  qui  vale
la considerazione gia' espressa: tali nuovi massimi  "coprono"  anche
scaglioni di valore molto piu' alti che in passato, e  pertanto  tale
massimo va prudentemente applicato anche  a  cause  di  valore  molto
ingente, per le quali appare irragionevole prevedere cifre irrisorie. 
   Nella voce n. 4, fermo restando il minimo, e' stata  applicata  la
rivalutazione all'indice ISTAT al massimo previsto  nella  previgente
tabella. 
   Nella voce n. 6, sono stati modificati gli scaglioni di valore sui
quali applicare le percentuali previste dal decreto  ministeriale  ai
fini  del  calcolo  degli  onorari;   conseguentemente,   in   deroga
all'indice ISTAT, e' stato aumentato anche l'onorario minimo. 
   Infine, la norma relativa alle indennita' di trasferta (art. 8) e'
stata precisata con un riferimento al trasferimento fuori dal proprio
domicilio professionale, e con altri adeguamenti  di  minore  rilievo
quali la previsione dei criteri per il rimborso delle spese sostenute
per spostamenti su veicolo proprio, etc.