Art. 2

  1.  La  provincia di Milano procede alla ricognizione della propria
dotazione  organica  di  personale e delibera lo stato di consistenza
del  proprio  patrimonio  ai  fini delle conseguenti ripartizioni, da
effettuare  con  apposite  deliberazioni della giunta, in proporzione
sia   al  territorio  sia  alla  popolazione  trasferiti  alla  nuova
provincia.
  2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del
termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data
di  entrata  in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale
previo  concerto  con  il  commissario  che  il Ministro dell'interno
nomina,  con  il  compito  di  curare  ogni adempimento connesso alla
istituzione  della nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi.  Il commissario e' nominato dal Ministro dell'interno entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3.  L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma
2,  ove  costituita,  designa,  secondo  le  modalita'  stabilite con
determinazione  dell'assemblea  medesima,  un coordinatore delegato a
partecipare,  con funzioni consultive, alle attivita' del commissario
di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza
e  della Brianza hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile
delle  consultazioni  elettorali per il rinnovo degli organi elettivi
della  provincia  di  Milano, successivo alla scadenza del termine di
cui al comma 2, primo periodo.
  5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Milano,  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  2, primo periodo, sono
effettuati  in  tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime
elezioni  degli  organi  elettivi  della  provincia  di Monza e della
Brianza  e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano
nel   primo   turno   amministrativo   successivo   alla  data  dello
scioglimento anticipato.
  6.  Fino  alla  data  delle  elezioni di cui al comma 4, gli organi
della  provincia  di Milano continuano ad esercitare le loro funzioni
nell'ambito   dell'intero   territorio   della   circoscrizione  come
delimitato  dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge.