Art. 3.
   1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono
determinate  le  tabelle  delle circoscrizioni dei collegi elettorali
delle province di Milano e di Monza e della
   Brianza,  ai  sensi  dell'articolo  9 della legge 8 marzo 1951, n.
122.  In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di
Milano la determinazione delle tabelle e' effettuata entro il termine
di cui all'articolo 2, comma 5.
 
          Nota all'art. 3:
          [E1][E1]      - Il  testo  dell'art.  9 della legge 8 marzo
          1951,   n.   122   (Norme   per   l'elezione  dei  Consigli
          provinciali), e' il seguente:
              «Art.  9.  -  In  ogni  Provincia sono costituiti tanti
          collegi  quanti  sono  i  consiglieri  provinciali  ad essa
          assegnati.
              A  nessun  comune  possono  essere assegnati piu' della
          meta' dei collegi spettanti alla provincia.
              Le  sezioni  elettorali  che  interessano  due  o  piu'
          collegi  si  intendono  assegnate  al  collegio  nella  cui
          circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
              La  tabella  delle  circoscrizioni  dei  collegi  sara'
          stabilita,   su  proposta  del  Ministro  dell'interno  con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica, da pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale.
              Il  decreto  del  Prefetto  che  fissa  la  data  delle
          elezioni  provinciali  a  norma  dell'art.  19  del decreto
          legislativo  luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non puo'
          essere  emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni
          dalla   pubblicazione  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica previsto dal comma precedente.».