Art. 4 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali. 2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresi' individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente: "3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi: a)-e) (Omissis). f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici; (Omissis).".