Art. 4

  1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  21,  comma 3,
lettera  f),  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali,  di  cui  al  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,  sentito  il  Ministro
dell'interno,   adotta  con  proprio  decreto,  nel  termine  di  cui
all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per
l'istituzione  nella  provincia di Monza e della Brianza degli uffici
periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili
dalla  presente  legge  e tenendo conto nella loro dislocazione delle
vocazioni territoriali.
  2.  Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al  comma 1 sono altresi' individuate le procedure per la gestione da
parte  del  commissario  di  cui  all'articolo  2  delle risorse rese
disponibili  dalla  presente  legge  ai  fini  dell'istituzione degli
uffici periferici delle amministrazioni statali.
  3.  Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati,  e'  autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni
dei ruoli del personale dello Stato.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il testo dell'art. 21, comma 3, lettera f), del testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,
          approvato  con  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e' il seguente:
              "3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e
          l'istituzione   di   nuove  province  i  comuni  esercitano
          l'iniziativa   di  cui  all'art.  133  della  Costituzione,
          tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
                a)-e) (Omissis).
                f)  l'istituzione  di  nuove  province  non  comporta
          necessariamente  l'istituzione  di uffici provinciali delle
          amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
              (Omissis).".