Art. 5.
   1.  Ai  fini  della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la
provincia  di  Milano,  e  la  provincia  di Monza e della Brianza si
applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
 
          Nota all'art. 5:
              - Il   testo   dell'art.   3,   commi   17  e  18,  del
          decreto-legge  27 ottobre  1995,  n.  444,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  20 dicembre  1995,  n.  539
          (Disposizioni  urgenti in materia di finanza locale), e' il
          seguente:
              «17.  Nel  caso  di  istituzione  di nuovi enti locali,
          eccezione  fatta  per  la fusione, l'attribuzione dei fondi
          spettanti avviene con le seguenti modalita':
                a) il  fondo  ordinario,  il  fondo perequativo degli
          squilibri   di  fiscalita'  locale  e  il  fondo  nazionale
          ordinario  per  gli  investimenti  previsti  dal  comma  1,
          lettere  a)  e  c),  e dal comma 3 dell'art. 34 del decreto
          legislativo  n.  504 del 1992, vengono ripartiti secondo le
          modalita' stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41
          del  citato  decreto  legislativo  all'inizio  del triennio
          successivo   all'acquisizione   dei   dati   dagli   organi
          competenti;
                b) i  trasferimenti erariali relativi al fondo per lo
          sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera c),
          dell'art.  28  del  decreto  legislativo  n.  504 del 1992,
          vengono  attribuiti provvisoriamente all'ente originario in
          attesa  delle  novazioni  soggettive  sui  mutui  ammessi a
          fruire dell'intervento erariale;
                c) il  fondo  consolidato  di cui al comma 1, lettera
          b),  dell'art.  34 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
          il  contributo  di  allineamento  alla  media nazionale dei
          trasferimenti   erariali   spettante   agli   enti   locali
          dissestati,  ai  sensi del comma 4 dell'art. 91 del decreto
          legislativo  del  25 febbraio  1995, n. 77, e il contributo
          per  la  mobilita'  volontaria  e  per  quella  degli  enti
          dissestati   sono   disposti,   all'inizio   del   triennio
          successivo,  in  proporzione  alla popolazione residente ai
          sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
          In  attesa  della  comunicazione  dell'ISTAT  il riparto e'
          effettuato   in   base   alla  popolazione  indicata  dalla
          prefettura competente per territorio.
              18.  In  attesa  delle  comunicazioni dei dati da parte
          degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al
          comma  17,  lettera  a), e' disposta per il 90 per cento in
          base  alla  popolazione  residente e per il 10 per cento in
          base  al  territorio,  secondo  i dati risultanti alla data
          dell'istituzione  e  attestati  dalla prefettura competente
          per territorio.».