Art. 5. 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Milano, e la provincia di Monza e della Brianza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), e' il seguente: «17. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalita': a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere a) e c), e dal comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le modalita' stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti; b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale; c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4 dell'art. 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e il contributo per la mobilita' volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto e' effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio. 18. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 17, lettera a), e' disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.».