Art. 6.
   1.  Gli  atti  e  gli affari amministrativi pendenti, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale
del  Governo  e  gli  altri organi dello Stato costituiti nell'ambito
della provincia di Milano e relativi a cittadini ed enti compresi nel
territorio  dei  comuni  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  1 sono
attribuiti  alla  competenza  dei  rispettivi  organi  e uffici della
provincia di Monza e della Brianza.
   2.   Le   responsabilita'   relative   agli  atti  e  agli  affari
amministrativi  di  cui  al  comma 1 sono imputate agli organi e agli
uffici  della  provincia  di  Monza e della Brianza a decorrere dalla
data del loro insediamento.