Art. 7.
   1.  Per  l'attuazione  dell'articolo 2, comma 2, e' autorizzata la
spesa  di  250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al
relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni  per  gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,  nel-l'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
   2.  Per  l'attuazione  dell'articolo 2, comma 4, e' autorizzata la
spesa  di  910.360 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo
onere  si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per  gli  anni  2004  e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
   3.  Per  l'attuazione  dell'articolo  4 e' autorizzata la spesa di
16.896.911  euro  annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere
si  provvede  mediante  corrispondente riduzione della proiezione per
l'anno  2005  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale  2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente  utilizzando, quanto a 15.394.971 euro, l'accantonamento
relativo   al   medesimo   Ministero  e,  quanto  a  1.501.940  euro,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 11 giugno 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli