Art. 7. 
                           (Conciliazione) 
 
   1. Per le  controversie  relative  ai  contratti  di  affiliazione
commerciale  le  parti  possono  convenire  che,   prima   di   adire
l'autorita' giudiziaria  o  ricorrere  all'arbitrato,  dovra'  essere
fatto un tentativo di conciliazione presso la  camera  di  commercio,
industria, artigianato e  agricoltura  nel  cui  territorio  ha  sede
l'affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38,  39  e  40  del
decreto  legislativo  17   gennaio   2003,   n.   5,   e   successive
modificazioni. 
 
             Nota all'art. 7: 
                 - Si riporta il testo degli articoli 38, 39 e 40 del
          decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n.  5,   recante:
          «Definizione  dei  procedimenti  in  materia   di   diritto
          societario e di  intermediazione  finanziaria,  nonche'  in
          materia bancaria e creditizia, in attuazione  dell'art.  12
          della legge 3 ottobre 2001, n. 366»: 
                 «Art. 38 (Organismi di conciliazione). - 1. Gli enti
          pubblici o privati,  che  diano  garanzie  di  serieta'  ed
          efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati,
          su istanza della parte interessata, a gestire un  tentativo
          di conciliazione delle controversie nelle  materie  di  cui
          all'art. 1 del presente  decreto.  Tali  organismi  debbono
          essere iscritti in un apposito registro  tenuto  presso  il
          Ministero della giustizia. 
                 2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e
          le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma  1,
          con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Con
          lo stesso decreto sono disciplinate altresi' la  formazione
          dell'elenco  e   la   sua   revisione,   l'iscrizione,   la
          sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  che  hanno
          costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art.  4
          della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  hanno  diritto  ad
          ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro. 
                 3. L'organismo  di  conciliazione,  unitamente  alla
          domanda di iscrizione  nel  registro,  deposita  presso  il
          Ministero  della  giustizia  il  proprio   regolamento   di
          procedura   e   comunica   successivamente   le   eventuali
          variazioni.  Al  regolamento  debbono  essere  allegate  le
          tabelle  delle  indennita'  spettanti  agli  organismi   di
          conciliazione costituiti  da  enti  privati,  proposte  per
          l'approvazione a norma dell'art. 39». 
                 «Art. 39 (Imposte e spese. Esenzione fiscale). -  1.
          Tutti gli  atti,  documenti  e  provvedimenti  relativi  al
          procedimento di conciliazione sono esenti  dall'imposta  di
          bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi  specie
          e natura. 
                 2.   Il   verbale   di   conciliazione   e'   esente
          dall'imposta di registro  entro  il  limite  di  valore  di
          venticinquemila euro. 
                 3. Con regolamento del Ministro della giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono stabiliti  l'ammontare  minimo  e
          massimo  delle  indennita'  spettanti  agli  organismi   di
          conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio  di
          calcolo, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle
          delle indennita' proposte  dagli  organismi  costituiti  da
          enti privati. 
                 4.   L'ammontare   dell'indennita'    puo'    essere
          rideterminato ogni tre anni in relazione  alla  variazione,
          accertata   dall'Istituto    nazionale    di    statistica,
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati verificatasi nel triennio precedente. 
                 5. Le tabelle delle indennita', determinate a  norma
          del  presente  articolo,   debbono   essere   allegate   al
          regolamento di procedura». 
                 «Art. 40 (Procedimento di  conciliazione).  -  1.  I
          regolamenti di procedura debbono prevedere la  riservatezza
          del procedimento e modalita' di nomina del conciliatore che
          ne garantiscano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e
          sollecito espletamento dell'incarico. 
                 2.  Se  entrambe  le   parti   lo   richiedono,   il
          procedimento  di  conciliazione,  ove  non  sia   raggiunto
          l'accordo, si conclude con una  proposta  del  conciliatore
          rispetto  alla  quale   ciascuna   delle   parti,   se   la
          conciliazione non ha luogo, indica  la  propria  definitiva
          posizione ovvero le condizioni alle  quali  e'  disposta  a
          conciliare. Di tali posizioni il conciliatore da'  atto  in
          apposito verbale di fallita conciliazione, del quale  viene
          rilasciata  copia  alle  parti  che   la   richiedano.   Il
          conciliatore da' altresi' atto, con apposito verbale, della
          mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo
          di conciliazione. 
                 3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel  corso  del
          procedimento non possono essere  utilizzate,  salvo  quanto
          previsto dal comma  5,  nel  giudizio  promosso  a  seguito
          dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ne' possono
          essere oggetto di prova testimoniale. 
                 4. Dal momento della comunicazione alle altre  parti
          con  mezzo  idoneo  a  dimostrare   l'avvenuta   ricezione,
          l'istanza  di   conciliazione   proposta   agli   organismi
          istituiti a norma dell'art. 38 produce sulla prescrizione i
          medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza  e'
          impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale
          deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza
          decorrente dal deposito del  verbale  di  cui  al  comma  2
          presso la segreteria dell'organismo di conciliazione. 
                 5. La mancata comparizione di una delle parti  e  le
          posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal
          giudice nell'eventuale successivo giudizio  ai  fini  della
          decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 
          96 del codice di procedura civile.  Il  giudice,  valutando
          comparativamente le posizioni  assunte  dalle  parti  e  il
          contenuto della sentenza che definisce il processo  dinanzi
          a lui, puo' escludere, in tutto o in parte, la  ripetizione
          delle spese sostenute dal vincitore  che  ha  rifiutato  la
          conciliazione, e puo' anche  condannarlo,  in  tutto  o  in
          parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente. 
                 6. Qualora il  contratto  ovvero  lo  statuto  della
          societa' prevedano  una  clausola  di  conciliazione  e  il
          tentativo non risulti  esperito,  il  giudice,  su  istanza
          della  parte  interessata  proposta  nella  prima   difesa,
          dispone la sospensione del procedimento pendente davanti  a
          lui fissando un termine di durata  compresa  tra  trenta  e
          sessanta   giorni   per   il   deposito   dell'istanza   di
          conciliazione davanti  ad  un  organismo  di  conciliazione
          ovvero quello indicato dal contratto o  dallo  statuto.  Il
          processo puo' essere riassunto dalla parte  interessata  se
          l'istanza di conciliazione non e'  depositata  nel  termine
          fissato.  Se  il  tentativo   non   riesce,   all'atto   di
          riassunzione e' allegato il verbale di cui al comma  2.  In
          ogni caso, la causa di sospensione si  intende  cessata,  a
          norma dell'art. 297, primo comma, del codice  di  procedura
          civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione. 
                 7. Nel verbale conclusivo del  procedimento  debbono
          essere indicati gli estremi dell'iscrizione  dell'organismo
          di conciliazione nel registro di cui all'art. 38. 
                 8. Se la conciliazione riesce  e'  redatto  separato
          processo  verbale,   sottoscritto   dalle   parti   e   dal
          conciliatore.  Il  verbale,   previo   accertamento   della
          regolarita'  formale,  e'   omologato   con   decreto   del
          presidente  del  tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede
          l'organismo  di   conciliazione,   e   costituisce   titolo
          esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
          forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale».