(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 81 
 
   All'articolo 1, comma 1: 
 
   la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
 
   " a) e' istituito presso  il  Ministero  della  salute  il  Centro
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con 
analisi 
 
   e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie 
infettive 
 
   e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con  le
strutture regionali attraverso convenzioni con  l'Istituto  superiore
di  sanita',  con  l'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza del  lavoro  (ISPESL),  con  gli  Istituti  zooprofilattici
sperimentali, con le universita', con gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico e con altre  strutture  di  assistenza  e  di
ricerca pubbliche e private, nonche' con  gli  organi  della  sanita'
militare. Il Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attivita' e il
funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale,  e'
autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno  2004,  25.450.000
euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006 "; 
 
   alla  lettera  b),  alinea,  dopo  le  parole:  "  sulla  genetica
molecolare e " e' inserita la seguente: " su " e dopo  le  parole:  "
con sede in Milano " sono aggiunte le seguenti: " , presso l'Ospedale
Maggiore,  denominato  Fondazione  "Istituto  nazionale  di  genetica
molecolare - INGM" "; 
 
   alla lettera b), n. 1), le parole: " 7 milioni e 28 mila ", " 6 
milioni 
 
   e 508 mila  "  e  "  6  milioni  e  702  mila  "  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti cifre: " 7.028.000 ", " 6.508.000 " e 
" 6.702.000 
 
   alla lettera b), n. 2), le parole: " 5 milioni "  sono  sostituite
dalla seguente cifra: " 5.000.000 o; 
 
   la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
 
   " c) per procedere alla realizzazione di progetti  di  ricerca  in
collaborazione  con  gli  Stati  Uniti   d'America,   relativi   alla
acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela
della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie  rare  e  del
bioterrorismo e' autorizzata la spesa di 12.945.000 euro  per  l'anno
2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000  euro  per  l'anno
2006. Tali progetti saranno  individuati  con  decreto  del  Ministro
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano D. 
 
 
   All'articolo 2: 
 
   al comma 1, le parole: " della proiezione per l'anno 2004  "  sono
soppresse, le parole: " ed euro 51.322.000 per  l'anno  2006  "  sono
sostituite dalle seguenti: " euro 12.720.000 per l'anno 2006 ed  euro
38.602.000  a  decorrere  dall'anno  2006,  e  le  parole:  "  unita'
previsionale di base  in  conto  capitale  "  sono  sostituite  dalle
seguenti: " unita' previsionale di base di conto capitale ". 
 
 
   Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti: 
 
   " ART. 2-bis. - 1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e  sociali
connessi  alla  disomogenea  situazione  registrabile  tra  le  varie
realta' regionali in materia di prevenzione secondaria dei  tumori  e
per attivare il  nuovo  screening  per  il  cancro  del  colon  retto
raccomandato anche dalla Unione europea,  lo  Stato  destina  risorse
aggiuntive  e  promuove  un  intervento  speciale,  per  il  triennio
2004-2006, per la diffusione dello screening  del  cancro  del  colon
retto ed il contestuale consolidamento degli interventi gia' in  atto
per lo screening del cancro alla mammella e del collo dell'utero,  da
realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche
attraverso  l'implementazione  di  linee  di  ricerca   biomedica   e
organizzativa in grado di incrementare le potenzialita'  diagnostiche
e terapeutiche in campo oncologico. 
 
   2. Le modalita' ed i criteri per la realizzazione del programma di
cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con decreto del Ministro della salute,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
 
   3. Per la realizzazione del programma e' autorizzata la  spesa  di
euro 10.000.000 per l'anno 2004, di euro 20.975.000 per l'anno 2005 e
di euro 21.200.000 per l'anno 2006 per la concessione  da  parte  del
Ministero della salute di  finanziamenti  finalizzati  alle  regioni,
alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  alle  fondazioni
istituto di ricovero e cura a  carattere  scientifico  (IRCCS),  agli
IRCCS non trasformati  in  fondazioni  e  all'Istituto  superiore  di
sanita'. 
 
   4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. 
 
   ART. 2-ter. - l.  Per  l'attivita'  del  Centro  nazionale  per  i
trapianti, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1999,  n.  91,
e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per  l'anno  2004,
di euro 2.097.000 per l'anno 2005 e di  euro  2.120.000  a  decorrere
dall'anno 2006. 
 
   2.  I  fondi  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  l'autonomia
gestionale del Centro, sono utilizzati per le spese di funzionamento,
per l'assunzione a termine di personale di collaborazione nonche' per
la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con  le
modalita' previste dall'articolo 15-septies, commi 1, 2, 3,  4  e  5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
 
   3. Per le attivita' dei Centri di riferimento interregionali per i
trapianti, di cui all'articolo 10 della, legge 10 aprile 1999, n. 91,
e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per  l'anno  2004,
di euro 4.195.000 per l'anno 2005 e di  euro  4.240.000  a  decorrere
dall'anno 2006, di cui euro 1.500.000 annui  destinati  alle  aziende
sanitarie o  agli  istituti  di  ricerca  ove  hanno  sede  i  centri
interregionali, per le spese di funzionamento del  Centro.  Le  somme
sono ripartite con accordo sancito, su proposta  del  Ministro  della
salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
   4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. 
 
   ART. 2-quater. - 1. All'articolo 3,  comma  32,  secondo  periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "come integrato
dall'articolo 85, comma 6" sono inserite le seguenti: "e comma 8". 
 
   ART. 2-quinquies. - 1. Al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
   a) all'articolo 37, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
 
   "1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati  di  cui
al comma 1 non e' dovuta se  relativa  all'attivita'  dei  medici  di
famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione  e'
tipica del loro rapporto  professionale  con  il  Servizio  sanitario
nazionale"; 
 
   b) all'articolo 83, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
 
   "2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano  ai  soggetti
di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di  cui  al
comma 1 secondo modalita' adeguate a garantire un rapporto  personale
e  fiduciario  con  gli  assistiti,  nel  rispetto  del   codice   di
deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12"; 
 
   c) all'articolo 89, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
 
   "2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 87, comma  3,  e  88,  comma  1,  e'
subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato"; 
 
   d) all'articolo 181, la lettera e) del comma 1 e' abrogata. 
 
   ART. 2-sexies. - 1. All'articolo 7, comma 2, della legge 10 agosto
2000, n. 251, dopo le parole: "legge 26 febbraio 1999, n.  42,"  sono
inserite le seguenti: "e per la professione di assistente sociale,". 
 
   ART. 2-septies. -  1.  Il  comma  4  dell'articolo  15-quater  del
decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
   "4. I soggetti di cui ai  commi  1,  2  e  3  possono  optare,  su
richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per  il
rapporto di lavoro  non  esclusivo,  con  effetto  dal  1  °  gennaio
dell'anno successivo. Le regioni hanno la facolta' di  stabilire  una
cadenza temporale piu' breve. Il rapporto di  lavoro  esclusivo  puo'
essere ripristinato secondo le modalita' di cui al  comma  2.  Coloro
che mantengono l'esclusivita' del rapporto  non  perdono  i  benefici
economici  di  cui  al  comma  5,  trattandosi   di   indennita'   di
esclusivita'  e  non  di  indennita'  di  irreversibilita'.  La   non
esclusivita' del rapporto di lavoro  non  preclude  la  direzione  di
strutture semplici e complesse". 
 
   2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  e'
differito  alla  data  della  stipulazione  del  relativo   contratto
collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore della
legge di conversione del  presente  decreto.  Sono  fatti  salvi  gli
effetti degli atti amministrativi definitivi,  emanati  dagli  organi
preposti nel periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2003 e  la  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal citato comma
3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
502. 
 
   ART. 2-octies. - 1.  Al  comma  1  dell'articolo  34  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il secondo periodo e'  sostituito
dal seguente: "Fermo restando il principio  del  rispetto  del  tempo
pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia
partecipante al corso di formazione specifica  in  medicina  generale
possono esercitare le attivita' di cui  all'articolo  19,  comma  11,
della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie alle stesse attivita' destinate". 
 
   ART. 2-nonies.  -  1.  Il  contratto  del  personale  sanitario  a
rapporto convenzionale e' garantito sull'intero territorio  nazionale
da convenzioni conformi agli accordi collettivi  nazionali  stipulati
mediante il procedimento di contrattazione  collettiva  definito  con
l'accordo in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre  1991,  n.
412, e successive  modificazioni.  Tale  accordo  nazionale  e'  reso
esecutivo con intesa  nella  citata  Conferenza  permanente,  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ".