Art. 2.

    1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data all'Emendamento di cui
all'articolo 1,  a  decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in  conformita'  a  quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione
del 10 ottobre 1980 di cui al medesimo articolo 1.