Modifica dell'articolo primo della Convenzione sul divieto ovvero la limitazione dell'uso di alcune armi classiche che possono essere considerate come aventi effetti traumatici eccessivi o che colpiscono indiscriminatamente (CCW). La seguente decisione di emendare l'Articolo I della Convenzione al fine di estendere la portata della sua applicazione ai conflitti armati che non rivestono carattere internazionale e' stata adottata dagli Stati Parti nella seconda Conferenza di revisione svoltasi dall'11 al 21 dicembre 2001. Tale decisione compare nella Dichiarazione finale della seconda Conferenza di revisione, contenuta nel documento CCW/CONF.II/2. "Decidono di modificare l'articolo primo della Convenzione, che d'ora in poi dovra' essere formulato come segue: 1. La presente Convenzione ed i Protocolli che vi sono allegati si applicano nelle situazioni previste dall'articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relative alla protezione delle vittime di guerra, ivi compresa qualsiasi situazione descritta al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo addizionale I delle Convenzioni. 2. La presente Convenzione ed i Protocolli che vi sono allegati si applicano, oltre alle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alle situazioni previste all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente Convenzione ed i Protocolli che vi sono allegati non si applicano alle situazioni di tensione e di disordini interni, come sommosse, atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti di carattere analogo che non sono conflitti armati. 3. Nel caso di conflitti armati che non rivestono carattere internazionale e che si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna Parte al conflitto e' tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previste dalla presente Convenzione e dai Protocolli che vi sono allegati. 4. Nessuna disposizione della presente Convenzione o dei Protocolli che vi sono allegati puo' essere invocata per arrecare pregiudizio alla sovranita' di uno Stato o alla responsabilita' che incombe al Governo di mantenere o ristabilire, con ogni mezzo legittimo, l'ordine pubblico nello Stato o di difendere l'unita' nazionale e l'integrita' territoriale dello Stato. 5. Nessuna disposizione della presente Convenzione o dei Protocolli che vi sono allegati puo' essere invocata per giustificare un intervento diretto o indiretto, per qualsivoglia ragione, nel conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul cui territorio questo conflitto avviene. 6. L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli che vi sono allegati, alle Parti ad un conflitto diverse dalle Alte Parti contraenti che hanno accettato la presente Convenzione ed i Protocolli allegati a quest'ultima, non modifica ne' esplicitamente, ne' implicitamente, il loro statuto giuridico o lo statuto giuridico di un territorio contestato. 7. Le disposizioni dei paragrafi 2 a 6 del presente articolo non pregiudicheranno i Protocolli adottati dopo il 1 gennaio 2002, eventualmente applicabili, per i quali potra' essere deciso di ricuperare le norme di tali paragrafi, di escluderle o di modificarle".