(Allegato)
Modifica dell'articolo primo della Convenzione sul divieto ovvero  la
limitazione dell'uso di alcune  armi  classiche  che  possono  essere
considerate come aventi effetti traumatici eccessivi o che colpiscono
                     indiscriminatamente (CCW). 
 
   La seguente decisione di emendare l'Articolo I  della  Convenzione
al fine di estendere la portata della sua applicazione  ai  conflitti
armati che non rivestono carattere internazionale e'  stata  adottata
dagli Stati Parti nella  seconda  Conferenza  di  revisione  svoltasi
dall'11  al  21  dicembre  2001.   Tale   decisione   compare   nella
Dichiarazione finale della seconda Conferenza di revisione, contenuta
nel documento CCW/CONF.II/2. 
   "Decidono di modificare l'articolo primo  della  Convenzione,  che
d'ora in poi dovra' essere formulato come segue: 
   1. La presente Convenzione ed i Protocolli che vi sono allegati si
applicano nelle  situazioni  previste  dall'articolo  2  comune  alle
Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949  relative  alla  protezione
delle vittime di guerra, ivi compresa qualsiasi situazione  descritta
al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo addizionale I delle
Convenzioni. 
   2. La presente Convenzione ed i Protocolli che vi sono allegati si
applicano, oltre alle situazioni di cui al paragrafo 1  del  presente
articolo,  alle  situazioni  previste  all'articolo  3  comune   alle
Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente Convenzione ed
i Protocolli che vi sono allegati non si applicano alle situazioni di
tensione e di disordini interni,  come  sommosse,  atti  di  violenza
isolati e sporadici ed altri atti di carattere analogo che  non  sono
conflitti armati. 
   3. Nel caso  di  conflitti  armati  che  non  rivestono  carattere
internazionale e che si verificano sul territorio di una  delle  Alte
Parti contraenti, ciascuna Parte al conflitto e' tenuta ad  applicare
i divieti e le restrizioni previste dalla presente Convenzione e  dai
Protocolli che vi sono allegati. 
   4.  Nessuna  disposizione  della  presente   Convenzione   o   dei
Protocolli che vi sono allegati puo'  essere  invocata  per  arrecare
pregiudizio alla sovranita' di uno Stato o alla  responsabilita'  che
incombe al  Governo  di  mantenere  o  ristabilire,  con  ogni  mezzo
legittimo, l'ordine pubblico nello  Stato  o  di  difendere  l'unita'
nazionale e l'integrita' territoriale dello Stato. 
   5.  Nessuna  disposizione  della  presente   Convenzione   o   dei
Protocolli che vi sono allegati puo' essere invocata per giustificare
un intervento diretto o  indiretto,  per  qualsivoglia  ragione,  nel
conflitto armato o negli affari interni  o  esterni  dell'Alta  Parte
contraente sul cui territorio questo conflitto avviene. 
   6. L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione  e
dei Protocolli che vi sono  allegati,  alle  Parti  ad  un  conflitto
diverse dalle Alte Parti contraenti che hanno accettato  la  presente
Convenzione ed i Protocolli allegati a quest'ultima, non modifica ne'
esplicitamente, ne' implicitamente, il loro statuto  giuridico  o  lo
statuto giuridico di un territorio contestato. 
   7. Le disposizioni dei paragrafi 2 a 6 del presente  articolo  non
pregiudicheranno i  Protocolli  adottati  dopo  il  1  gennaio  2002,
eventualmente applicabili,  per  i  quali  potra'  essere  deciso  di
ricuperare  le  norme  di  tali  paragrafi,  di   escluderle   o   di
modificarle".