Art. 4.

  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  le  norme  del  presente  decreto  legislativo,
afferenti  a  materia di competenza legislativa delle regioni e delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che non abbiano ancora
provveduto  al  recepimento  della direttiva 2002/70/CE, si applicano
fino  alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  adottata nel rispetto dei
vincoli   derivanti   dall'ordinamento  comunitario  e  dei  principi
fondamentali desumibili dal presente decreto legislativo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 aprile 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              La   Loggia,   Ministro   degli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 4:
              - Il   testo   dell'art.   117  della  Costituzione  e'
          riportato nelle note alle premesse.
              - Per la direttiva 2002/70/CE vedi note alle premesse.
              - Il  decreto  del  Ministro  della  salute 23 dicembre
          2002,  n. 317, reca: «Regolamento interministeriale recante
          norme  di  attuazione  della direttiva 1999/29/CE, relativa
          alle     sostanze    ed    ai    prodotti    indesiderabili
          nell'alimentazione degli animali».
              - Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202). L'art. 2,
          comma 3, cosi' recita:
              «3.  La  Conferenza  Stato-regioni e' obbligatoriamente
          sentita  in  ordine  agli  schemi  di disegni di legge e di
          decreto  legislativo  o  di  regolamento  del Governo nelle
          materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che si pronunzia entro
          venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
          attuazione  di  direttive comunitarie sono emanati anche in
          mancanza  di  detto  parere. Resta fermo quanto previsto in
          ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano».