(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 80 
 
   All'articolo 1: 
 
   al comma 2, le  parole:  "approvato  con"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al"; 
 
   al comma  3,  le  parole:  "testo  unico"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "citato testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  267
del 2000". 
 
   All'articolo 2, al comma 1, le parole da: "dall'articolo 32, commi
7 e 8"  a:  "decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "dall'articolo  141,  commi  1,  lettera
c-bis), e 2-bis, del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
procede, ai sensi del citato articolo 141, comma 1, lettera c-bis),". 
 
   All'articolo 3, ai commi 1 e 2, le parole:  "approvato  con"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al". 
 
   All'articolo 4, al  comma  1,  le  parole:  "approvato  con"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al". 
 
   All'articolo 5: 
 
   prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
 
   "01. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, dopo le  parole:  "la  provincia  di
Va-rese" sono inserite  le  seguenti:  ",  la  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco""; 
 
   al comma 1, l'alinea e l'alinea del capoverso "208" ivi richiamato
sono sostituiti dal seguente: "1.  All'articolo  31  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,  il  comma  15  e'
sostituito dal seguente:"; 
 
   ai commi 1 e 2, le parole: "approvato con" sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al". 
 
   All'articolo 6: 
 
   al comma 1, le parole: "ordinameno degli  enti  locali,  approvato
con" sono sostituite dalle seguenti: "ordinamento degli enti  locali,
di cui al"; 
 
   dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
 
   "1-bis. Al testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  dopo
l'articolo 145 e' inserito il seguente: 
 
   "Art. 145-bis - (Gestione finanziaria). -  1.  Per  i  comuni  con
popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari  sono
stati  sciolti  ai  sensi  dell'articolo  143,  su  richiesta   della
Commissione straordinaria di cui al comma  1  dell'articolo  144,  il
Ministero  dell'interno  provvede  all'anticipazione  di  un  importo
calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente  articolo.
L'anticipazione  e'  subordinata  all'approvazione  di  un  piano  di
risanamento della situazione finanziaria, predisposto con  le  stesse
modalita' previste per gli enti  in  stato  di  dissesto  finanziario
dalle norme  vigenti.  Il  piano  e'  predisposto  dalla  Commissione
straordinaria ed e' approvato con decreto del Ministro  dell'interno,
su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli  enti
locali, di cui all'articolo 155. 
 
   2.  L'importo  dell'anticipazione  di  cui  al  comma  1  e'  pari
all'importo dei residui attivi  derivanti  dal  titolo  primo  e  dal
titolo terzo dell'entrata,  come  risultanti  dall'ultimo  rendiconto
approvato, sino ad un limite massimo determinato  in  misura  pari  a
cinque annualita' dei trasferimenti erariali correnti e  della  quota
di compartecipazione al gettito dell' IRPEF, e calcolato in base agli
importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene  la
richiesta. Dall' anticipazione spettante sono  detratti  gli  importi
gia' corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione  al
gettito  dell'IRPEF   per   l'esercizio   in   corso.   A   decorrere
dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno  provvedera',  in
relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e  gli  importi
annualmente  spettanti  a  titolo  di  trasferimenti  correnti  e  di
compartecipazione   al   gettito   dell'IRPEF,   ad   effettuare   le
compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al  completo
recupero dell'anticipazione medesima. 
 
   3. L'organo di revisione dell'ente locale  e'  tenuto  a  vigilare
sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione
straordinaria o ali' amministrazione  successivamente  subentrata  le
difficolta' riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli  obiettivi.
Il mancato svolgimento  di  tali  compiti  da  parte  dell'organo  di
revisione e' considerato grave inadempimento. 
 
   4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma  1  avviene
con contestuale decurtazione dei  trasferimenti  erariali  agli  enti
locali e le somme versate dall'ente sciolto  ai  sensi  dell'articolo
143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono
assegnate nella stessa  misura  della  detrazione.  Le  modalita'  di
versamento dell' annualita' sono indicate dal Ministero  dell'interno
all'ente locale secondo le norme vigenti""; 
 
   dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
 
   "2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio  del
comune  di  Campomarino  (Campobasso)  e'  delimitata,  con   effetti
retroattivi, secondo la linea di  demarcazione  definita  sulla  base
delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto.   L'   attuazione   in   via
amministrativa  della   ridefinizione   della   predetta   linea   di
demarcazione e' delegata all'Agenzia del  demanio,  d'intesa  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". 
 
   Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
 
   "Art. 6-bis. - (Istituzione del Fondo per i contributi  agli  enti
locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti). - 1. A 
decorrere dall'anno 2004 e' costituito presso il Ministero 
dell'interno un Fondo finalizzato ad attribuire contributi agli  enti
     locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti 
che necessitano di interventi. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad 
euro 258.000 per ciascuno  degli  anni  dei  triennio  2004-2006,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno". 
 
   All'articolo 7: 
 
   al comma 1, alinea, le parole:  "approvato  con"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui  al",  e  dopo  le  parole:  "n.  267,"  sono
inserite le seguenti: "per chiarire e definire  i  presupposti  e  le
condizioni rilevanti per il mantenimento delle cariche  pubbliche  ai
fini dell'ordine e della sicurezza pubblica,"; 
 
   al comma 1, lettera a), le parole: "primo comma"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", primo comma"; 
 
   al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la  seguente:  "a-bis)
all'articolo 59, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
 
   "3. La sospensione cessa di diritto di  produrre  effetti  decorsi
diciotto mesi. Nel caso in cui  l'appello  proposto  dall'interessato
avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza  non
definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa  di
produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi  dalla  sentenza
di rigetto""; 
 
   al comma 1, la lettera b) e' soppressa; 
 
   al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "b-bis)
all'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche: 
 
   1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  "Ineleggibilita'  e
incompatibilita' alla carica di sindaco e presidente di provincia"; 
 
   2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole: ", di
appaltatore di lavori o  di  servizi  comunali  o  provinciali  o  in
qualunque modo loro fideiussore"; 
 
   3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
 
   "1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente
di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti
o  affini  fino  al  secondo  grado  che  coprano  nelle   rispettive
amministrazioni il posto  di  appaltatore  di  lavori  o  di  servizi
comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore"; 
 
   b-ter) all'articolo 64, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
 
   "4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e  affini
entro il terzo grado, del  sindaco  o  del  presidente  della  giunta
provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere
nominati rappresentanti del comune e della provincia"; 
 
   b-quater) all' articolo 254, il comma 6 e' abrogato; 
 
   b-quinquies) all' articolo 256, comma  4,  le  parole  da:  ",  su
segnalazione del Ministero dell'interno" sino  alla  fine  del  comma
sono soppresse"; 
 
   dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
 
   "1-bis. I ricorsi presentati al Ministero dell'interno,  ai  sensi
dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio  1995,
n. 77, e successive modificazioni, e dell' articolo 254, comma 6, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, non ancora decisi alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono estinti. Entro il termine di centottanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  i
ricorrenti originari o i loro aventi causa possono  proporre  ricorso
per i medesimi motivi avanti  il  giudice  amministrativo  o  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, purche' tali mezzi  non
siano stati azionati in precedenza". 
 
   Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti: 
 
   (Art. 7-bis. - (Abolizione della Commissione parlamentare  per  il
parere al Governo sulla destinazione dei fondi per  la  ricostruzione
del Belice). - 1. All'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
   a)  al  primo  comma,  le   parole:   "sentita   una   Commissione
parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari  competenti  per
materia"; 
 
   b) al secondo comma, le parole: "sentita la Commissione di cui  al
primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le  Commissioni
parlamentari competenti per materia". 
 
   2. All'articolo 13-bis, comma 16,  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 120,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
 
   a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "alla  Commissione  di   cui
all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178," sono  sostituite
dalle  seguenti:  "alle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
materia"; 
 
   b) al secondo periodo, le  parole:  "Ove  la  Commissione  non  si
pronunci" sono sostituite dalle seguenti: "Ove le Commissioni non  si
pronuncino". 
 
   Art.  7-ter.  -  (Disposizione  in  materia  di  finanziamento  di
interventi per opere pubbliche). - 1. Alla tabella  A  allegata  alla
legge 29 dicembre 2003, n. 376, al  numero  47,  le  parole:  "Comune
Varese" sono sostituite dalle seguenti: "Provincia Varese". 
 
   Art. 7-quater. - (Addizionale comunale sui diritti di imbarco  dei
passeggeri sulle aeromobili). 1. Al comma 11  dell'articolo  2  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:  "Per  l'anno  2004"  sono
soppresse. 
 
   Art. 7-quinquies.  -  (Interpretazione  autentica  in  materia  di
compensi per consegna di certificati elettorali). -  I.  Il  comma  I
dell'articolo 4  della  legge  12  luglio  1991,  n  202,  in  quanto
applicabile ai procedimenti di  notificazione,  va  interpretato  nel
senso che il compenso  ivi  previsto  non  spetta  nelle  ipotesi  di
consegna del certificato o della tessera elettorali. 
 
   Art. 7-sexies. - (Disposizioni  per  assicurare  l'equilibrio  dei
bilanci delle  regioni  e  degli  enti  locali).  -  1.  Al  fine  di
assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali
interessati, non si da' luogo a ripetizione di quanto corrisposto  in
attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448, ed e' autorizzato il pagamento delle somme indicate nei  decreti
del Ministro dell' economia e delle finanze del 4 febbraio 2003,  del
3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli interventi ammessi
a finanziamento, a condizione che gli enti  territoriali  assegnatari
abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci  relativi  agli
esercizi finanziari fino al 2004".