Art. 11.
                         Disposizioni finali

  1.  Dall'applicazione  del  presente decreto legislativo non devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri, ne' minori entrate, a carico del
bilancio dello Stato.
  2.  E  'abrogato  il  decreto del Ministro della salute 23 dicembre
2002, n. 317.
  3.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 maggio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              La   Loggia,   Ministro   degli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli