Art. 9.
                              Sanzioni

  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,chiunque prepara
per uso proprio, per conto terzi o, comunque,per la distribuzione per
il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in vendita o mette
altrimenti  in  commercio  prodotti destinati all'alimentazione degli
animali  contenenti  sostanze  indesiderabili  non  rispondenti  alle
prescrizioni  ed  ai limiti stabiliti nel presente decreto, e' punito
con l'ammenda da Euro 15.493,70 a Euro 61.970,00.
  2.  Salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa
pena  di  cui  al  comma 1  soggiace  chiunque  mescola,  a  scopo di
diluizione,  i prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il
cui  contenuto  di  sostanze indesiderabili supera il livello massimo
fissato  nell'allegato I, con lo stesso prodotto o con altri prodotti
destinati all'alimentazione degli animali.
  3.  Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni
dell'articolo 162 del codice penale.
  4.  In  caso  di  condanna  per  i  reati  di  cui  ai commi 1 e 2,
l'autorita'  competente  puo'  ordinare la sospensione dell'attivita'
per  un  periodo  non  superiore  a tre mesi. In caso di reiterazione
della  violazione,  l'autorita'  competente  dispone  la  sospensione
dell'attivita'  per  un  periodo  da  tre mesi ad un anno. In caso di
condanna  per  i  reati  di  cui  ai  commi 1  e 2, se il fatto e' di
particolare  gravita'  e  da esso e' derivato pericolo per la salute,
l'autorita'   competente   dispone   la   chiusura  definitiva  dello
stabilimento  o  dell'esercizio;  in  tale  caso,  il  titolare dello
stabilimento   o   dell'esercizio   non   puo'   ottenere  una  nuova
autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di attivita'
analoga per la durata di cinque anni.