Art. 10. Disposizioni transitorie e abrogative 1. Previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato al sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro della difesa, sono stabilite le norme tecniche relative all'attuazione del presente decreto. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), recavano rispettivamente: Art. 1. - Oggetto e sfera di applicazione della legge; Art. 9. - Registro dei pescatori marittimi; Art. 10. - Iscrizione dei pescatori; Art. 11. - Registro delle imprese di pesca; Art. 12. - Permesso di pesca; Art. 13. - Personale marittimo; Art. 16. - Scoperta di banco di corallo; Art. 17. - Disciplina della pesca sportiva; Art. 18. - Pesca subacquea; Art. 19. - Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza; Art. 20. - Organi di polizia; Art. 30. - Responsabilita' civile; Art. 33. - Disposizioni transitorie.