Art. 10. 
                Disposizioni transitorie e abrogative 
  1. Previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con regolamento adottato al sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sulla  proposta  del
Ministro delle politiche agricole e  forestali,  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del  Ministro  della  difesa,  sono  stabilite  le  norme  tecniche
relative all'attuazione del presente decreto. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,  20,
30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento  di  cui  al
comma 1, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004 
                               CIAMPI 
    

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Castelli, Ministro della giustizia

    
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23 agosto 1988, n. 400: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16,  17,  18,  19,
          20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963  (Disciplina
          della pesca marittima), recavano rispettivamente: 
                Art. 1. -  Oggetto  e  sfera  di  applicazione  della
          legge; 
                Art. 9. - Registro dei pescatori marittimi; 
                Art. 10. - Iscrizione dei pescatori; 
                Art. 11. - Registro delle imprese di pesca; 
                Art. 12. - Permesso di pesca; 
                Art. 13. - Personale marittimo; 
                Art. 16. - Scoperta di banco di corallo; 
                Art. 17. - Disciplina della pesca sportiva; 
                Art. 18. - Pesca subacquea; 
                Art. 19. -  Organi  preposti  alla  disciplina  della
          pesca ed alla vigilanza; 
                Art. 20. - Organi di polizia; 
                Art. 30. - Responsabilita' civile; 
                Art. 33. - Disposizioni transitorie.