Art. 2 Registro dei pescatori marittimi 1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 3. L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Nota all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, reca: "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima".