Art. 2
                  Registro dei pescatori marittimi

  1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale
devono  conseguire  l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori
marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.
  2.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui
all'articolo  10,  restano  in  vigore  le disposizioni in materia di
iscrizione  al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
  3. L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca
scientifica  ed  appartengono  a organizzazioni o istituti di ricerca
riconosciuti   o   espressamente   autorizzati  dal  Ministero  delle
politiche agricole e forestali.
 
          Nota all'art. 2:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
          1968,  n.  1639,  reca: "Regolamento per l'esecuzione della
          legge  14 luglio  1965,  n.  963, concernente la disciplina
          della pesca marittima".