Art. 3.
                   Registro delle imprese di pesca
  1.  Sono  soggetti  all'obbligo della iscrizione nel registro delle
imprese  di  pesca,  istituito  presso ogni Capitaneria di porto, gli
imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.
  2.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui
all'articolo  10,  restano  in  vigore  le disposizioni in materia di
iscrizione  al  registro delle imprese di pesca di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          2 ottobre 1968, n. 1639, si rinvia alle note all'art. 2.