Art. 3. Registro delle imprese di pesca 1. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
Nota all'art. 3: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si rinvia alle note all'art. 2.