Art. 4. Licenza di pesca 1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 149 del codice della navigazione: «Art. 149 (Abilitazione delle navi alla navigazione). - Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalita' e dalla licenza. A tale effetto l'atto di nazionalita' puo' essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria».