Art. 4.
                          Licenza di pesca
  1.  Le  navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi
dell'articolo 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della
pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 149 del codice della
          navigazione:
              «Art. 149 (Abilitazione delle navi alla navigazione). -
          Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti
          iscritti  nei  registri  sono  abilitati  alla  navigazione
          rispettivamente dall'atto di nazionalita' e dalla licenza.
              A  tale  effetto  l'atto  di  nazionalita'  puo' essere
          temporaneamente  sostituito da un passavanti provvisorio, e
          la licenza da una licenza provvisoria».