Art. 5.
              Equipaggio marittimo delle navi da pesca
  1. Il comma 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione, cosi'
come   modificato   dal   decreto-legge  30 dicembre  1997,  n.  457,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
e' sostituito dal seguente:
  «3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima
periferica,   delegata   dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   autorizza,   previa   richiesta  dell'armatore,  che  il
personale  di  bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari,
tranne che per la qualifica di comandante.».
  2.  Le qualifiche, i titoli professionali e gli altri requisiti del
personale  da  pesca  di  cui  al  comma  1,  sono determinati con il
regolamento di cui all'articolo 10.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 318 del codice della
          navigazione:
              «Art.      318     (Nazionalita'     dei     componenti
          dell'equipaggio).  -  1.  L'equipaggio delle navi nazionali
          armate  nei  porti della Repubblica deve essere interamente
          composto   da   cittadini   italiani   o   di  altri  Paesi
          appartenenti all'Unione europea.
              2.  Alle  disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi
          attraverso  accordi  collettivi  nazionali  stipulati dalle
          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori  comparativamente piu' rappresentative a livello
          nazionale.  Per  i  marittimi  di  nazionalita'  diversa da
          quella  italiana  o comunitaria, imbarcati in conformita' a
          quanto  previsto  dal  presente  comma,  non sono richiesti
          visto  di  ingresso nel territorio dello Stato, permesso di
          soggiorno  e  autorizzazione al lavoro anche quando la nave
          navighi  nelle  acque  territoriali  o  sosti  in  un porto
          nazionale.
              2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non
          italiani,  imbarcati  in  virtu'  degli  accordi collettivi
          nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento
          da   parte   dell'amministrazione   competente,   ai  sensi
          dell'art.   3   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
              3.   Per   le   navi   adibite  alla  pesca  marittima,
          l'autorita'  marittima  periferica,  delegata  dal Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, autorizza, previa
          richiesta  dell'armatore,  che  il  personale  di bordo sia
          composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per
          la qualifica di comandante.».