Art. 5. Equipaggio marittimo delle navi da pesca 1. Il comma 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione, cosi' come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente: «3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.». 2. Le qualifiche, i titoli professionali e gli altri requisiti del personale da pesca di cui al comma 1, sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 10.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 318 del codice della navigazione: «Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea. 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale. 2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtu' degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324. 3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.».