Art. 7. 
                        Vigilanza sulla pesca 
  1. L'attivita' amministrativa legata  alla  vigilanza  e  controllo
sulla pesca marittima e' esercitata  dal  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali che si avvale del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto, e dalle regioni, province e comuni, nel rispetto dei  principi
di cui all'articolo 118 della Costituzione. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole e  forestali,  avvalendosi
del Comando generale del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  quale
centro di controllo nazionale della pesca,  coordina  l'attivita'  di
cui al comma 1, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni. 
 
          Nota all'art. 7 
              - Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:
          «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite  ai
          comuni salvo che,  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I comuni, le province e le  citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di intesa e coordinamento nella materia  della  tutela  dei
          beni culturali. 
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta».