Art. 8. 
                       Responsabilita' civile 
  1. L'armatore e' solidalmente  e  civilmente  responsabile  con  il
comandante  della  nave  da  pesca  per  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie inflitte ai propri ausiliari  e  dipendenti  per  illeciti
commessi nell'esercizio della pesca marittima.