Art. 9. 
Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17
                della legge 24 novembre 1981, n. 689 
  1. In relazione alle violazioni individuate  dal  presente  decreto
legislativo, l'autorita' competente a ricevere  il  rapporto  di  cui
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo  del
compartimento marittimo. 
 
          Nota all'art. 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689: 
              «Art. 17 (Obbligo del  rapporto).  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  dal  testo  unico
          per la tutela delle strade, approvato con regio  decreto  8
          dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20  giugno  1935,  n.
          1349, sui servizi di trasporto merci».