Art. 14. Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura. 2. Le risorse del Fondo sono destinate, con le modalita' di cui al presente articolo, ad interventi finanziari in favore di: a) imprenditori ittici, di cui all'articolo 6, che abbiano subito gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, e/o alla produzione, conseguenti a calamita', avversita' metereologiche e meteo-marine di carattere eccezionale; b) eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento per avversita' meteo marine dell'unita' da pesca o asservita agli impianti. 3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse. Il Fondo puo' disporre contributi, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari, sui premi correlati a polizze per la copertura assicurativa dei danni alle imprese, di cui all'articolo 6, connessi ad eventi accidentali o non prevedibili. 4. Su richiesta di una o piu' associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2, al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamita' o di avversita' meteomarina. 5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta puo' essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilita' di avvalersi delle Capitanerie di porto o di altro soggetto. 7. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante la nuova regolamentazione delle servitu' militari, con particolare riferimento al quinto comma del medesimo articolo 15, si applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini.
Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante: "Nuova regolamentazione delle servitu' militari": "Art. 15. - Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il comandante territoriale puo' disporre, per motivi di pubblica incolumita', lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre limitazioni alla circolazione stradale. I relativi provvedimenti debbono essere comunicati almeno trenta giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Nel caso che le esercitazioni interessino aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime. Nei casi di urgente necessita', gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che dovra' sollecitamente provvedere alle comunicazioni di cui al precedente comma. Detti provvedimenti devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequenza. Al pagamento degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili nonche' per eventuali danni si provvede con le modalita' previste dall'ultimo comma dell'art. 7. La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti e' pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi e' rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.".