Art. 22.
                        Dotazioni finanziarie
  1.  All'attuazione  degli interventi previsti dal presente decreto,
con  particolare  riferimento agli articoli 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17,
18  e 20, come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato
ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per
il  funzionamento degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 9,
si  provvede,  per  gli  anni  2004,  2005  e 2006, nell'ambito degli
stanziamenti  finalizzati  all'attuazione  dell'articolo  1, comma 1,
della  legge  8  agosto 1991, n. 267, come determinati dalla legge 24
dicembre 2003, n. 350.
 
          Note all'art. 22:
              - L'art.  1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267
          (Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima
          e  misure  in  materia  di credito peschereccio, nonche' di
          riconversione  delle  unita' adibite alla pesca con reti da
          posta derivante):
              «Art.   1. - 1.   Per   l'attuazione  del  terzo  piano
          nazionale   della   pesca   marittima,  adottato  ai  sensi
          dell'art.  1  della  legge  17 febbraio  1982,  n.  41, con
          decreto  del  Ministro  della  marina mercantile 15 gennaio
          1991,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  12 alla
          Gazzetta   Ufficiale   n.   40  del  16 febbraio  1991,  e'
          autorizzata  la  complessiva  spesa di lire 287.000 milioni
          per  il  triennio  1991-1993,  in  ragione  di  lire 89.000
          milioni  per  l'anno  1991  e  di  lire  99.000 milioni per
          ciascuno degli anni 1992 e 1993.».
              - La    legge   24 dicembre   2003,   n.   350,   reca:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)».