Art. 10.
         Modifica e verifica periodica delle speciali misure
                            di protezione
  1.  La  Commissione  centrale puo' modificare le speciali misure di
protezione   e   il   programma  speciale  di  protezione  attraverso
l'introduzione,  la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione o la
sospensione delle misure tutorie, di quelle assistenziali, nonche' di
quelle relative agli impegni previsti a carico degli interessati.
  2.  Le modifiche di cui al comma 1 sono adottate su richiesta delle
persone  sottoposte  alle  misure tutorie, dell'Autorita' proponente,
delle  Autorita'  preposte  all'attuazione  delle  misure speciali di
protezione, nonche' su iniziativa della Commissione.
  3.  Le  modifiche  delle  misure speciali di protezione non possono
comunque  riguardare gli obblighi previsti dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82 a carico dei soggetti che vi sono sottoposti.
  4.  Le  modifiche delle misure speciali di protezione sono disposte
quando  vi  sono  esigenze  connesse alla tutela della sicurezza o al
reinserimento sociale e lavorativo degli interessati.
  5.  La  Commissione  delibera  sentite  l'Autorita' proponente e le
Autorita'   preposte   all'attuazione   delle   misure   speciali  di
protezione,   nonche'   il   Procuratore  nazionale  antimafia  o  il
Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato.
  6.  La  modifica  delle  misure  tutorie  puo'  essere temporanea o
definitiva.  In quest'ultimo caso la Commissione puo' anche disporre,
se ne ravvisa la necessita', la trasformazione del programma speciale
di  protezione in misure speciali di protezione, con il rientro degli
interessati  nella  localita'  di  origine.  Tale determinazione puo'
essere  adottata anche nei confronti di soggetti che hanno avviato il
processo di reinserimento sociale e lavorativo, nei cui confronti non
vi  e' piu' l'esigenza di assicurare le misure assistenziali previste
nel  programma speciale di protezione. In tal caso le misure speciali
di   protezione  sono  applicate  dal  Prefetto  del  luogo  ove  gli
interessati di fatto risiedono.
  7.  Le  speciali  misure  di  protezione e il programma speciale di
protezione sono a termine.
  8. Il termine delle misure e dei programmi speciali di protezione -
non  inferiore a sei mesi e non superiore ai cinque anni - e' fissato
dalla  Commissione  centrale  con  lo  stesso  provvedimento  con cui
vengono  adottati. In caso di mancata indicazione il termine e' di un
anno dalla data del provvedimento.
  9.  La  durata  delle  misure  speciali  di protezione e' resa nota
all'Autorita'  proponente  che,  almeno un mese prima della scadenza,
comunica  alla  segreteria  della  Commissione centrale ogni elemento
utile   per   valutare  la  persistenza  dei  presupposti  che  hanno
giustificato  l'adozione  delle  misure  o  del programma speciale di
protezione.   L'Autorita'   proponente   indica   in   particolare  i
procedimenti in cui il collaboratore o il testimone e' impegnato e in
cui  ha  deposto,  lo  stato  degli  stessi,  le sentenze o gli altri
provvedimenti,   anche   di  natura  cautelare,  emessi.  L'Autorita'
proponente  trasmette  ogni documento utile ai fini delle valutazioni
della Commissione.
  10.  Il  Prefetto,  per  quanto  riguarda  le  misure  speciali  di
protezione, e il Servizio centrale di protezione, per quanto riguarda
il  programma  speciale  di  protezione,  provvedono entro il termine
previsto  dal  comma  precedente  a  comunicare alla segreteria della
Commissione  elementi  utili  sul  comportamento  degli  interessati,
sull'efficacia  delle misure adottate, sulle concrete possibilita' di
reinserimento  socio-lavorativo  al  di  fuori  delle misure tutorie,
nonche' ogni proposta ritenuta utile.
  11.  La  Commissione  proroga  le  speciali  misure  di protezione,
fissando  un  nuovo termine di scadenza, se ritiene, sulla base degli
elementi  informativi  acquisiti, che permangono i presupposti che ne
hanno giustificato l'adozione.
  12.  La  Commissione dispone l'adozione di un programma speciale di
protezione  nei  confronti  di  soggetti  gia' sottoposti alle misure
speciali  di  protezione, quando il pericolo si e' aggravato al punto
da   rendere  le  misure  inidonee  a  tutelare  l'incolumita'  degli
interessati.
  13.  In caso di mancata proroga delle misure speciali di protezione
restano salvi gli effetti conseguiti fino alla data del provvedimento
della Commissione.
  14.  Il  provvedimento  di  modifica  o  di  mancata  proroga delle
speciali  misure  di  protezione  puo'  prevedere,  per  agevolare il
reinserimento  sociale  degli  interessati,  la  capitalizzazione, in
tutto  o  in  parte, delle misure di assistenza nell'entita' e con le
modalita' indicate nel comma successivo, con l'eventuale prosecuzione
delle  misure  di  protezione.  E'  sempre fatta salva la facolta' di
adottare  misure  tutorie  in  occasione  degli  impegni  processuali
inerenti   alla   pregressa   collaborazione   o  testimonianza  rese
dall'interessato.  Per  tali  finalita',  possono  essere  garantiti,
inoltre, gli interventi di tipo assistenziale strettamente collegati,
compresa l'assistenza legale.
  15. La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui
al  comma  precedente avviene, con riferimento ai collaboratori della
giustizia,   mediante  l'erogazione  di  una  somma  di  denaro  pari
all'importo  dell'assegno  di  mantenimento, erogato per la durata di
due anni. La capitalizzazione puo' essere riferita ad un periodo fino
a  cinque  anni,  in  presenza  di documentati e concreti progetti di
reinserimento    socio-lavorativo.    Alla    somma   a   titolo   di
capitalizzazione  si  aggiunge  l'importo  forfetario di 10.000 euro,
rivalutabile  secondo  gli  indici  ISTAT,  quale  contributo  per la
sistemazione  alloggiativa.  I  predetti criteri si applicano anche a
tutti  i  nuclei  familiari  inseriti nel programma di protezione. La
capitalizzazione puo' essere riferita ad un periodo fino a dieci anni
per  i  testimoni  di  giustizia, sempre in presenza di un concreto e
documentato    progetto   di   reinserimento   socio-lavorativo.   La
Commissione  centrale  puo'  comunque deliberare misure straordinarie
anche   di   carattere  economico  eventualmente  necessarie  per  il
reinserimento  sociale del collaboratore, del testimone e delle altre
persone sottoposte a protezione.
 
          Nota all'art. 10:
              - Per l'argomento del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991, n. 82, v. nelle note alle premesse.