Art. 13.
       Provvedimenti del Capo della polizia Direttore generale
                      della pubblica sicurezza
  1.  Gli  impieghi  finanziari  di  cui  all'articolo 17 della legge
15 marzo  1991,  n.  82,  sono  autorizzati  dal Capo della polizia -
Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,  che  si  avvale del
Servizio centrale di protezione.
  2.  Il  Capo  della  polizia  -  Direttore  generale della pubblica
sicurezza,  adotta  le  direttive  occorrenti per la corresponsione e
l'utilizzazione dei fondi da attribuire al Prefetto, a richiesta, per
l'attuazione  delle  misure  di  eccezionale  urgenza  e delle misure
speciali  di  protezione.  La  richiesta del Prefetto e' inoltrata al
Servizio  centrale di protezione, con l'indicazione dettagliata della
destinazione dei fondi e delle misure attuate.
  3.  Il  Capo  della  polizia  -  Direttore  generale della pubblica
sicurezza,  emana, sentita la Commissione centrale, una «Prassi della
normativa   primaria   e  regolamentare  in  tema  di  protezione  ed
assistenza   dei  collaboratori  di  giustizia  e  dei  testimoni  di
giustizia»,   contenente   l'individuazione  e  la  disciplina  delle
speciali  misure di protezione, in applicazione delle disposizioni di
legge in materia.
 
          Nota all'art. 13:
              -   Per   il   testo  dell'art.  17  del  decreto-legge
          15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15 marzo  1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note
          alle premesse), v. nelle note all'art. 4.