Art. 13. Provvedimenti del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza 1. Gli impieghi finanziari di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono autorizzati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che si avvale del Servizio centrale di protezione. 2. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, adotta le direttive occorrenti per la corresponsione e l'utilizzazione dei fondi da attribuire al Prefetto, a richiesta, per l'attuazione delle misure di eccezionale urgenza e delle misure speciali di protezione. La richiesta del Prefetto e' inoltrata al Servizio centrale di protezione, con l'indicazione dettagliata della destinazione dei fondi e delle misure attuate. 3. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, emana, sentita la Commissione centrale, una «Prassi della normativa primaria e regolamentare in tema di protezione ed assistenza dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia», contenente l'individuazione e la disciplina delle speciali misure di protezione, in applicazione delle disposizioni di legge in materia.
Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.